Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 23
Titolo:Provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 aprile 1980, n. 40)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 22 febbraio 1999, n. 4.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell’art. 6, settimo e ottavo comma, dello Statuto e per favorire la riqualificazione dell’apparato produttivo, la Regione promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione nelle materie previste dall’art. 117 della Costituzione in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Art. 2

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 sono predisposti dalla giunta regionale programmi triennali degli interventi da presentarsi al consiglio regionale per la approvazione secondo i tempi e le modalità previsti per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento.
Il programma triennale stabilisce gli obiettivi generali, in collegamento con le linee d’indirizzo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, e si articola in piani annuali.
Il piano annuale viene presentato dalla giunta al consiglio regionale secondo i tempi e le modalità previsti per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento e deve corrispondersi a questo per la indicazione finanziaria.

Art. 3

E’istituita la consulta regionale della cooperazione.
Essa viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:
- il presidente della giunta regionale o un assessore delegato con funzioni di presidente;
- il presidente della commissione consiliare competente;
- due membri per ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e da dette organizzazioni designati;
- cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione ed eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della consulta, in relazione agli specifici argomenti oggetto di esame, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative nonchè rappresentanti delle organizzazioni culturali e di altre formazioni sociali ed economiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.
La consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale.

Art. 4

La consulta regionale della cooperazione collabora con il consiglio e la giunta regionale e formula proposte e pareri su:
1) problemi della cooperazione in rapporto al contesto socio - economico regionale, utilizzando all’uopo, oltre alle forze di cui è espressione, ogni altro strumento utile;
2) programmi ed interventi predisposti dalla giunta regionale in materia di cooperazione al fine di ottenere un coordinato utilizzo delle risorse;
3) progetti e programmi di sviluppo della cooperazione di cui all’art. 1 della presente legge;
4) criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per le finalità di cui agli artt. 6 e 9 della presente legge.


Art. 5

Per la raccolta di informazioni economico - statistiche da utilizzarsi per la programmazione regionale, la giunta istituisce uno schedario regionale della cooperazione.

Art. 6

La Regione Marche, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi extragricoli e dei servizi anche mediante una adeguata formazione professionale cooperativa attraverso i piani di cui alla LR 23.8.1976, n. 24, è autorizzata a concedere contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute per:
- lo svolgimento di programmi di promozione e divulgazione;
- l’assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative attraverso la realizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione di aziende cooperative;
- ricerche e progettazioni finalizzate nell’ambito dei piani e programmi di sviluppo regionale.


Art. 7

Per ottenere i contributi relativi alle iniziative previste dal precedente articolo le organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute devono presentare alla giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:
a) elenco delle cooperative e consorzi associati, distinti per settore, con la indicazione del numero dei soci che le compongono e l’ammontare delle attività , aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità e tempi di effettuazione;
c) preventivo di massima della spesa.

La giunta regionale nel piano annuale propone l’entità dei contributi da assegnarsi alle associazioni regionali delle cooperative sulla base dei seguenti criteri:
a) per il 40 per cento in misura proporzionale al numero delle cooperative e dei consorzi associati, al numero dei soci che ne fanno parte ed al volume di attività , alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, tenendo conto dei programmi di assistenza, sviluppo, studio e progettazione delle associazioni di cui al precedente art. 6;
b) per il 60 per cento tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione a livello nazionale dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro.


Art. 8

Le organizzazioni regionali della cooperazione per concorrere all’assegnazione di nuovi contributi sono tenute a presentare entro 12 mesi dall’accoglimento della domanda una dettagliata relazione sulla attività svolta in base al programma precedentemente approvato ed il consuntivo delle spese sostenute.
In particolare per le ricerche e progettazioni di cui all’ultimo punto dell’art. 6 i beneficiari debbono produrre anche i risultati della ricerca e i relativi elaborati tecnici.

Art. 9

Per le finalità e nelle materie di cui all’art. 1 della presente legge la Regione Marche concede contributi, alle aziende cooperative di produzione e lavoro e ai loro consorzi sulle operazioni di credito effettuate per la costituzione e ammodernamento delle stesse aziende cooperative compresi la costituzione e l’ampliamento di consorzi fra le stesse per ciò che riguarda la costruzione, l’ampliamento di stabilimenti e magazzini e l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Il contributo in conto interessi potrà ridurre fino al 50 per cento il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito di cui al presente articolo; tale contributo riguarda le operazioni della durata massima di 10 anni.
Delle operazioni creditizie di cui al comma precedente la giunta regionale dà notizia ai comuni interessati.
Il contributo del presente articolo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria (leasing) nel rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti.
Per gli stessi interventi i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze ottenute da altre leggi nazionali o regionali.

Art. 10

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzate, per l’anno 1980, le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 L. 200 milioni;
b) per il concorso negli interessi su operazioni di credito di durata decennale, di cui al precedente art. 9, un limite d’impegno di L. 400 milioni.

Per gli anni successivi al 1980, l’entità della spesa per gli interventi previsti dalla lettera a) del comma precedente sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 11

Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al precedente art. 10, sono iscritte:
a) per l’anno 1980: a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 con la denominazione:
- 2612204 "Contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa nonchè per l’assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni
- 2612206 "Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 400 milioni
b) per gli anni successivi, a carico dei corrispondenti capitoli.

Alla copertura degli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente art. 6 si provvede nel modo che segue:
a) per l’anno 1980, mediante riduzione, per l’importo di L. 200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali" - elenco 2 - partita n. 18;
b) per gli anni successivi, con il provento delle entrate tributarie della Regione.

Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente art. 9, si fa fronte:
a) per l’anno 1980, mediante riduzione, per l’importo di L. 400 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali" elenco n. 2 partita n. 17;
b) per gli anni 1981 e 1982 con le somme previste nel bilancio pluriennale 1981/ 82 ed iscritte al programma 6122;
c) per gli anni dal 1983 e successivi, mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del Fondo di Sviluppo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.