Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 25
Titolo:Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione.
Pubblicazione:( B.U. 10 maggio 1980, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Cooperazione Stato - Regioni)
Art. 3 (Cooperazione Regione - enti locali)
Art. 4 (Utilizzazione di tecniche di elaborazione elettronica ed elettromeccanografica)
Art. 5 (Enti dipendenti dalla Regione)
TITOLO I Programmazione dell’attività finanziaria della Regione
Art. 6 (Programmazione regionale)
Art. 7 (Soggetti della programmazione regionale)
Art. 8 (Strumenti della programmazione regionale)
Art. 9 (Predisposizione ed approvazione del programma regionale di sviluppo)
Art. 10 (Contenuto del programma regionale di sviluppo)
Art. 11 (Piani settoriali)
Art. 12 (Contenuto del piano settoriale)
Art. 13 (Approvazione del piano settoriale)
Art. 14 (Aggiornamento del programma regionale di sviluppo)
Art. 15 (Programmazione comprensoriale)
TITOLO II Autonomia di spesa della Regione
Art. 16 (Fondi statali assegnati alla Regione)
Art. 17 (Definizione delle spese per funzioni normali e di quelle per ulteriori programmi di sviluppo)
Art. 18 (Spese per l’adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo)
Art. 19 (Finanziamento delle spese per l’adempimento delle funzioni normali)
Art. 20 (Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo)
Art. 21 (Rapporto con la programmazione regionale)
TITOLO III Le leggi di spesa
Art. 22 (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti)
Art. 23 (Leggi autorizzative di spese pluriennali)
Art. 24 (Contributi in annualità)
Art. 25 (Leggi di spesa annuale)
Art. 26 (Disciplina legislativa delle procedure di spesa)
Art. 27 (Disposizioni comuni alle leggi di spesa)
Art. 28 (Adeguamento delle leggi di spesa in vigore)
TITOLO IV Bilancio pluriennale
Art. 29 (Lineamenti essenziali del bilancio pluriennale)
Art. 30 (Struttura del bilancio pluriennale)
Art. 31 (Criteri per la individuazione delle entrate da iscriversi nel bilancio pluriennale)
Art. 32 (Criteri per la determinazione quantitativa delle entrate da iscriversi nel bilancio pluriennale)
Art. 33 (Criteri per l’individuazione delle spese da iscriversi nel bilancio pluriennale)
Art. 34 (Criteri per la determinazione quantitativa delle spese da iscriversi nel bilancio pluriennale)
Art. 35 (Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale)
Art. 36 (Capienza del bilancio pluriennale ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri)
TITOLO V Bilancio annuale
Art. 37 (Esercizio finanziario)
Art. 38 (Presentazione ed approvazione del bilancio)
Art. 39 (Legge di approvazione del bilancio)
Art. 40 (Divulgazione del bilancio)
Art. 41 (Struttura del bilancio annuale)
Art. 42 ( Allegato al bilancio)
Art. 43 (Specificazione delle entrate)
Art. 44 (Classificazione delle entrate)
Art. 45 (Specificazione delle spese)
Art. 46 (Classificazione delle spese)
Art. 47 (Codificazione delle spese)
Art. 48 (Stanziamenti di spesa di competenza)
Art. 49 (Stanziamenti di cassa)
Art. 50 (Riclassificazione delle spese secondo il quadro di classificazione delle spese del bilancio dello Stato)
Art. 51 (Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza)
Art. 52 (Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa)
Art. 53 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
Art. 54 (Dimostrazione delle spese degli enti locali territoriali per le funzioni delegate dalla Regione per l’attuazione di piani e progetti della Regione)
Art. 55 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 56 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 57 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 58 (Fondi globali)
Art. 59 (Utilizzazione dei fondi globali iscritti)
Art. 60 (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali)
Art. 61 (Equilibrio degli stanziamenti di competenza)
Art. 62 (Equilibrio degli stanziamenti di cassa)
Art. 63 (Universalità ed integralità del bilancio)
Art. 64 (Assestamento del bilancio)
Art. 65 (Variazioni di bilancio)
Art. 66 (Divieto di storni)
Art. 67 (Mutui e prestiti)
Art. 68 (Anticipazioni di cassa)
Art. 69 (Garanzie prestate dalla Regione)
Art. 70 (Esercizio provvisorio)
Art. 71 (Gestione provvisoria del bilancio)
Art. 72 (Iscrizione in bilancio delle spese finanziate con specifiche assegnazioni statali e finanziamenti regionali aggiuntivi)
Art. 73 (Riporto all’esercizio successivo, di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati)
TITOLO VI La gestione del bilancio
Art. 74 (Definizione delle entrate della Regione)
Art. 75 (Stadi delle entrate)
Art. 76 (Accertamento delle entrate)
Art. 77 (Riscossione delle entrate)
Art. 78 (Versamento delle entrate)
Art. 79 (Compiti degli organi preposti alla acquisizione delle entrate)
Art. 80 (Rinuncia alla riscossione di entrata di lieve entità)
Art. 81 (Determinazione e accertamento dei residui attivi)
Art. 82 (Definizione delle spese della Regione)
Art. 83 (Stati delle spese)
Art. 84 (Impegni di spesa)
Art. 85 (Limite per l’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri)
Art. 86 (Termini per l’assunzione degli impegni di spesa)
Art. 87 (Organi preposti all’assunzione di impegni di spesa)
Art. 88 (Contratti, liti attive e passive, rinunce e transazioni)
Art. 89 (Registrazione dell’impegno di spesa)
Art. 90 (Liquidazione delle spese)
Art. 91 (Richieste di emissione dei titoli di pagamento)
Art. 92 (Ordinazione delle spese)
Art. 93 (Adempimenti ineseguibili)
Art. 94 (Aperture di credito a favore di funzionari delegati)
Art. 95 (Rendiconti dei funzionari delegati)
Art. 96 (Normativa per le aperture di credito e per la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati)
Art. 97 (Modalità di effettuazione dei pagamenti)
Art. 98 (Estinzione dei titoli di spesa)
Art. 99 (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica)
Art. 100 (Determinazione dei residui passivi)
Art. 101 (Perenzione amministrativa dei residui passivi)
Art. 102 (Pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi)
Art. 103 (Economie di spesa)
Art. 104 (Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali territoriali)
Art. 105 (Controlli consiliari)
TITOLO VII Rendiconto generale
Art. 106 (Contenuti del rendiconto generale)
Art. 107 (Formulazione del rendiconto generale)
Art. 108 (Conto finanziario o conto del bilancio)
Art. 109 (Conto generale del patrimonio)
Art. 110 (Modalità per la formazione e l’approvazione del rendiconto generale)
Art. 111 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)
TITOLO VIII I controlli
Art. 112 (Unità operative)
Art. 113 (Adempimenti delle unità operative ai fini del controllo di efficacia e di efficienza)
Art. 114 (Controllo di gestione)
Art. 115 (Controllo sugli atti che beneficiano di finanziamenti CEE)
Art. 116 (Certificazioni degli enti locali territoriali per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione)
Art. 117 (Controlli di efficacia e di efficienza)
Art. 118 (Collaborazione con gli enti locali ai fini del controllo delle spese per l’esercizio delle funzioni ad essi delegate)
Art. 119 (Consuntivo trimestrale di cassa)
Art. 120 (Situazione trimestrale degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa)
Art. 121 (Funzioni di controllo delle commissioni consiliari)
Art. 122 (Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione)
Art. 123 (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati)
TITOLO IX Il servizio di programmazione e la ragioneria della Regione
Art. 124 (Servizio di programmazione)
Art. 125 (Ragioneria della Regione)
Art. 126 (Compiti della ragioneria)
Art. 127 (Attribuzioni del servizio di ragioneria)
Art. 128 (Concentrazione funzionale degli uffici periferici aventi gestione finanziaria e attribuzioni contabili)
TITOLO X Responsabilità
Art. 129 (Competenze della Corte dei Conti)
Art. 130 (Responsabilità degli amministratori)
Art. 131 (Responsabilità dei dipendenti della Regione)
Art. 132 (Responsabilità dei funzionari delegati)
Art. 133 (Responsabilità del tesoriere)
Art. 134 (Responsabilità degli agenti contabili di fatto)
Art. 135 (Responsabilità per danni)
Art. 136 (Obbligo di denuncia)
Art. 137 (Esenzione dalle responsabilità)
Responsabilità Disposizioni finali e transitorie e norme di rinvio
Art. 138 (Autonomia contabile del consiglio regionale)
Art. 139 (Norme transitorie per la formazione del bilancio e per la gestione delle entrate e delle spese)
Art. 140 (Abrogazioni)
Art. 141 (Adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti dipendenti)
Art. 142 (Norme transitorie per le Unità Sanitarie Locali e per le associazioni dei comuni)
Art. 143 (Rinvio)



La presente legge disciplina l’attività finanziaria e l’ordinamento contabile della Regione Marche in attuazione dello Statuto regionale ed in applicazione dei principi contenuti nella legge 19.5.1976, n. 335.


In relazione a quanto disposto dalla legge 19.5.1976, n. 335, la Regione Marche fornisce, in termini di reciprocità e a richiesta, agli organi statali e alle altre Regioni ogni informazione utile allo svolgimento delle funzioni relative alle materie di cui alla presente legge; concorda le modalità per l’utilizzazione in comune dei propri sistemi informativi, attua ogni forma di collaborazione nel reciproco interesse e nell’interesse generale.


La Regione Marche attua, in termini di reciprocità e a richiesta, le stesse forme di cooperazione e collaborazione indicate nel precedente art. 2 nei confronti degli enti locali, sempre che non siano in contrasto con i rispettivi ordinamenti.
Ai sensi del D.P.R. 19.6.1979, n. 421 la Regione adotta i provvedimenti per l’armonizzazione tra i bilanci regionali e quelli degli enti locali territoriali.


Per le registrazioni dipendenti dall’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per la predisposizione e la elaborazione dei documenti contabili previsti nella stessa, la Regione si avvale, quando sia possibile, di tecniche di elaborazione elettronica e/ o elettromeccanografica.


Agli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge sono considerati dipendenti dalla Regione gli enti, le aziende, gli organismi in qualunque forma costituiti, che ricevano dalla Regione una integrazione di bilancio in via ordinaria e che non siano soggetti al controllo di cui all’art. 130 della Costituzione o che siano comunque dichiarate dipendenti a norma di legge.
TITOLO I
Programmazione dell’attività finanziaria della Regione



La Regione, con il concorso degli enti locali territoriali, predispone il programma regionale di sviluppo e gli altri documenti di programmazione indicati nello Statuto regionale e li adotta in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.


Sono soggetti della programmazione oltre alla Regione, i comuni, le province, le comunità montane e gli organismi comprensoriali previsti dalla legge.
Le leggi regionali istitutive degli organismi associati di cui al comma precedente regolano i rapporti tra tali organismi e le comunità montane.


Sono strumenti della programmazione regionale:
a) lo schema e il programma di sviluppo con i relativi piani e progetti, nonchè il documento programmatico annuale;
b) il bilancio pluriennale;
c) il bilancio di previsione annuale;
d) il rendiconto annuale.

La presente legge, oltre che indicare norme sulle procedure di programmazione al fine di assicurare il coordinamento tra il bilancio e la sua gestione con la programmazione regionale, disciplina l’ordinamento contabile della Regione in attuazione dell’art. 40 dello Statuto e dei principi contenuti nelle leggi dello Stato; assicura il concorso degli enti locali territoriali e la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione, attuazione e verifica della programmazione regionale.
Il consiglio regionale, all’atto dell’approvazione del bilancio annuale, stabilisce gli indirizzi organizzativi per l’attuazione del programma regionale di sviluppo e dei suoi piani e progetti, nonchè delle sue specificazioni contenute nel bilancio pluriennale.


La giunta regionale, all’inizio di ogni legislatura ed entro il termine fissato dallo Statuto per la presentazione del bilancio di previsione, invia al consiglio regionale insieme alla proposta di bilancio di previsione e agli altri documenti previsti dalla presente legge, la proposta di programma di sviluppo che fornisce indicazioni sullo stato dell’economia regionale e le direttive di politica economica e sociale della Regione e indica gli obiettivi che la Regione Marche intende raggiungere nel corso della legislatura. Fornisce, inoltre, i dati relativi allo stato di attuazione del programma vigente, ai risultati raggiunti con i relativi costi e gli effetti conseguiti. Il programma di sviluppo è redatto in base agli indirizzi contenuti nello schema di sviluppo previsto dall’art. 21 dello Statuto.
Il consiglio regionale notifica il documento programmatico predisposto dalla giunta insieme alla proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale agli enti locali territoriali al fine di assicurare l’autonomo concorso degli stessi al processo di formazione del programma regionale di sviluppo mediante l’espressione di pareri e proposte deliberate dai rispettivi organi.
Gli stessi documenti sono inviati dal consiglio agli altri soggetti indicati dall’art. 39 dello Statuto.
Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto regionale, la giunta mette a disposizione delle commissioni consiliari l’organizzazione del servizio cui è affidata la preparazione del documento programmatico.
Trascorso il termine assegnato agli enti locali per esprimere il parere, il consiglio regionale, tenendo conto delle proposte avanzate, approva il documento programmatico contestualmente al bilancio di previsione e agli altri atti previsti dalla presente legge entro il termine fissato dallo Statuto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Nel corso della legislatura, ferme restando le procedure indicate nei comma precedenti, il programma regionale può essere sostituito con un nuovo programma.
Ogni anno il consiglio regionale procede all’aggiornamento del programma prima dell’approvazione del bilancio pluriennale sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico annuale.


Il programma regionale di sviluppo, previsto nell’articolo precedente, tenendo conto delle previsioni del programma nazionale e delle altre leggi programmatiche, determina gli obiettivi che la Regione intende realizzare per un ordinato sviluppo economico e sociale e per l’assetto del territorio e stabilisce le politiche relative agli interventi nei settori produttivi, per gli impieghi sociali e per l’organizzazione ed utilizzazione del territorio.
Il programma di sviluppo stima le risorse proprie della Regione e degli enti locali territoriali, quelle provenienti dai programmi dello Stato e in particolare quelle indicate dalla legge finanziaria e dal programma pluriennale, quelle che possono essere mobilitate con gli strumenti regionali e quelle degli altri enti ed operatori pubblici e privati che concorrono alla attuazione del programma.
Stabilisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi fissati; determina le priorità , i tempi delle scelte e degli interventi e, in base ai suoi contenuti, costituisce il quadro di riferimento per il bilancio pluriennale.
Il programma regionale di sviluppo indica i piani e i progetti di intervento distinti anche per ambiti territoriali e le caratteristiche degli stessi. Per i singoli piani e progetti determina gli obiettivi ed i risultati, i soggetti cui compete la predisposizione e l’attuazione, le risorse da impiegare e fornisce gli indirizzi e le disposizioni cui devono attenersi le società finanziarie a partecipazione regionale e gli enti strumentali della Regione. Esso contiene, altresì , gli indirizzi cui fanno riferimento le comunità montane e gli altri enti ai sensi delle disposizioni della legge regionale.
Gli interventi di competenza regionale previsti nel programma di sviluppo sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali in attuazione di quanto stabilito dall’art. 11 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.


Il piano settoriale, il programma generale e settoriale, previsti dall’art. 21 dello Statuto, costituiscono specificazione del programma regionale di sviluppo.
Agli effetti della presente legge essi sono ricompresi nella denominazione esclusiva di "piano settoriale".
Il piano settoriale individua le azioni da compiere in un determinato settore organico, comunque sottoposto alla competenza regionale, o in una materia di esso e gli effetti che esse producono nel territorio.
Il piano settoriale può essere costituito da uno o più progetti, in relazione all’ambito territoriale d’intervento o ad una parte o materia del piano settoriale.
Il progetto rappresenta lo strumento attuativo del piano settoriale e contiene le disposizioni per la sua attuazione o realizzazione. E’ predisposto ed approvato dalla giunta regionale.
Il piano settoriale predisposto dalla giunta regionale con le modalità previste dal successivo art. 12 è approvato dal consiglio regionale.
I progetti relativi alle funzioni normali della Regione sono tenuti distinti da quelli per ulteriori programmi di sviluppo nonchè da quelli che fruiscono di finanziamenti della Comunità Europea. Essi fanno parte dello stesso piano settoriale.


Il piano settoriale contiene gli elementi indicati nel quarto comma dell’art. 10. Individua inoltre:
a) gli obiettivi ed i risultati da raggiungere, distinti anche in termini quantitativi, i costi di investimento e di gestione;
b) le eventuali risorse diverse da quelle della Regione che si prevede possano essere impiegate;
c) i singoli soggetti responsabili della attuazione del piano e dei suoi eventuali progetti;
d) la localizzazione degli interventi, i destinatari degli stessi e l’ammontare delle risorse a ciascuno di essi assegnato;
e) la durata del piano, e se esistenti, dei relativi progetti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell’ultimo comma del precedente art. 11, le previsioni di spesa distinte per esercizi finanziari ed i rapporti tra gli interventi previsti nel piano e quelli altrimenti programmati;
f) le modalità e gli strumenti che consentano di verificare, con l’eventuale concorso degli enti locali territoriali, il raggiungimento degli obiettivi fissati, anche ai fini dei controlli economici finanziari;
g) le responsabilità delle unità organizzative regionali che concorrono alla realizzazione del piano e dei relativi progetti.

Insieme al piano settoriale vengono predisposti i provvedimenti legislativi necessari alla sua attuazione e per l’assunzione di impegni di spesa annuali e poliennali nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.


Il piano settoriale, con gli eventuali progetti che lo compongono, è predisposto dalla giunta regionale che acquisisce al riguardo le osservazioni degli enti locali territoriali.
Spetta al consiglio regionale verificare, all’atto dell’approvazione, la conformità del piano settoriale con le disposizioni del programma regionale di sviluppo e la sussistenza del necessario coordinamento tra i diversi piani settoriali, nonchè l’accertamento della rispondenza della spesa necessaria alla attuazione del piano con la previsione del bilancio pluriennale.
Il piano settoriale è approvato con legge regionale. Il consiglio regionale approva, altresì , i provvedimenti legislativi necessari all’attuazione in base alle disposizioni contenute nel titolo III e autorizza il corso degli adempimenti e delle procedure.


La giunta regionale presenta al consiglio insieme alla proposta di assestamento del bilancio una relazione con cui vengono aggiornati i rapporti indicati nel precedente art. 9 con particolare riferimento all’andamento della spesa.
Il consiglio regionale in sede di approvazione dell’assestamento del bilancio fissa i criteri per l’aggiornamento del programma di sviluppo e del bilancio pluriennale; dispone per le modifiche da apportare eventualmente ai piani settoriali approvati; indica i criteri per l’elaborazione di nuovi eventuali piani; fornisce alla giunta le indicazioni per l’adeguamento dei progetti.
La giunta regionale in base ai criteri fissati dal consiglio elabora l’aggiornamento del programma di sviluppo e del bilancio pluriennale e lo presenta al consiglio unitamente al bilancio annuale nei termini stabiliti dallo Statuto.


La legge regionale relativa ai comprensori detta norme per la formazione, approvazione ed attuazione del programma comprensoriale nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Sino all’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente le disposizioni circa le procedure di programmazione comprensoriale sono stabilite dal consiglio regionale all’atto dell’approvazione del programma di sviluppo o dei singoli piani settoriali.
TITOLO II
Autonomia di spesa della Regione



Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo stabilite in sede di programmazione nazionale.
La Regione ha facoltà di stanziare nei propri bilanci e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
Qualora siano state erogate in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, la Regione ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni, per lo stesso scopo, nei due esercizi immediatamente successivi.
Nei casi previsti nel secondo e terzo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, secondo comma, della presente legge.


Sono spese per l’adempimento delle funzioni normali quelle che assicurano lo svolgimento delle attività di mantenimento e di sviluppo nelle materie di competenza regionale.
Le spese di cui al comma precedente, al cui finanziamento concorrono, in tutto o in parte, assegnazioni statali vincolate, salvo quelle che confluiscono al fondo di cui all’art. 9 della L. 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni, sono denominate spese per ulteriori programmi di sviluppo.
Le spese per funzioni normali e quelle per ulteriori programmi di sviluppo si ripartiscono in spese di parte corrente e in conto capitale secondo la distinzione operata dal secondo comma dell’art. 6 della legge 5.8.1978, n. 468.


Le spese necessarie per l’adempimento delle funzioni normali di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione sono distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e ciò al fine di determinare la destinazione delle entrate.
Al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo sono destinati i contributi speciali per provvedere a scopi determinati di cui all’art. 119, terzo comma, della Costituzione, secondo la disciplina dell’art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281.
La destinazione delle entrate della Regione al finanziamento delle spese per l’adempimento delle funzioni normali e delle spese per ulteriori programmi di sviluppo è disciplinata dai successivi artt. 19 e 20.


La Regione provvede al finanziamento delle spese per l’adempimento delle funzioni normali con le seguenti entrate:
1) tributi propri e quote di tributi erariali devolute alla Regione direttamente o a titolo di riparto del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) proventi del demanio e del patrimonio della Regione, utili netti di enti e di aziende regionali ed altre entrate derivanti da recuperi, rimborsi e contributi vari;
3) entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, dal trasferimento di capitali e dalla riscossione di crediti;
4) assegnazioni statali disposte in base all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, ivi comprese le assegnazioni derivanti da leggi statali per le quali è prevista la confluenza nel fondo di cui al citato art. 9 ai sensi dell’art. 2, lettera c), della legge 10.5.1976, n. 356;
5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione ed in base all’art. 131 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, secondo le finalità delle leggi stesse;
6) eventuale saldo finanziario positivo disponibile accertato al termine dell’esercizio.

Il ricavo delle alienazioni di beni patrimoniali deve essere utilizzato unicamente per il finanziamento di spese di investimento.


La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le seguenti entrate:
a) in via ordinaria:
1) contributi speciali dello Stato per provvedere a scopi determinati di cui all’art. 119, terzo comma, della Costituzione ed all’art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, fatta salva ogni diversa destinazione stabilita dalle leggi statali;
2) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare per le quali non è prevista la confluenza nel fondo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e vincolate a destinazioni determinate stabilite in sede di programmazione nazionale;
b) in via eventuale:
3) tributi propri, quote di tributi erariali e le altre entrate indicate ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 19 per le quote eccedenti quelle impiegate per il finanziamento delle funzioni normali;
4) la quota eccedente quella impiegata ai sensi del precedente art. 19 dell’eventuale saldo positivo disponibile accertato alla chiusura dell’esercizio per il finanziamento delle funzioni normali;
5) entrate derivanti dalla contrazione di mutui e dalla accensione di prestiti.



Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo ed ai piani e progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.
TITOLO III
Le leggi di spesa



Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa da autorizzarsi in ciascun esercizio.
Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale.


Salvo il caso previsto dall’ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne stabiliscono l’ammontare complessivo, la copertura riferita al bilancio pluriennale e la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al consiglio, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote da autorizzarsi nei rispettivi esercizi.
La determinazione delle quote annuali della spesa può essere stabilita dalle stesse leggi che autorizzano spese a carattere pluriennale solo nei casi in cui dette leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell’erogazione della spesa nel tempo assumano un interesse preminente. La relazione annessa alle suddette proposte ne fornisce la dimostrazione.
Per le leggi che prevedono opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, la assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti dell’ammontare complessivo della spesa autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 84 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio.


Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite agli effetti della applicazione della presente legge "limiti di impegno".
Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità , determinano l’importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati nonchè l’importo complessivo della relativa spesa; il termine massimo entro cui debbono essere assunti con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale; la durata massima del limite di impegno; la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale; la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso, o già presentato al consiglio regionale, per l’assunzione di impegni aventi la prima scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura.
La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge di approvazione del relativo bilancio.
Si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del precedente art. 23.


Le leggi regionali che autorizzano spese a carico di un solo esercizio determinano l’entità delle spese se le stesse sono poste a carico del bilancio in corso o del bilancio già presentato al consiglio.
Se le spese indicate al comma precedente sono poste dalle rispettive leggi di autorizzazione a carico di esercizi successivi, la loro entità è determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci, qualora la certezza della spesa, ai fini della regolarità delle erogazioni, non assuma un interesse preminente. La relazione annessa alla suddetta proposta fornisce la relativa dimostrazione.


Le leggi regionali determinano, per i procedimenti che comportano l’erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, le unità organizzative o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascuno degli adempimenti necessari per l’erogazione della spesa stessa, nonchè i termini entro i quali essi debbano provvedere a ciascun adempimento, in modo che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ognuna delle relative fasi, con particolare riguardo all’assunzione degli impegni a carico del bilancio della Regione a norma del successivo art. 84.
Nel caso in cui leggi prevedano la concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, le stesse leggi stabiliscono i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime.
Quando non fossero osservati i detti termini o quando fosse comunque accertata l’impossibilità di conseguire gli obiettivi cui è finalizzata la spesa, la concessione dei contributi decade; della decadenza è data comunicazione agli interessati; le singole leggi stabiliscono le modalità per l’eventuale reimpiego, per le stesse finalità , delle somme resesi così disponibili.


La giunta regionale nella relazione che accompagna le proposte di legge di spesa, mette in evidenza i seguenti elementi:
1) lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità ;
2) la coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal programma regionale di sviluppo;
3) i risultati, espressi in termini quantitativi che la legge intende realizzare; i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
4) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;
5) i criteri per l’articolazione territoriale degli interventi.

Le proposte di legge ad iniziativa della giunta regionale che comunque importino o riflettano spese a carico della Regione, sono formulate per le soluzioni e disposizioni di carattere finanziario, di intesa con il componente della giunta avente competenza in materia finanziaria.
Il consiglio regionale, all’atto dell’approvazione delle leggi di spesa, determina, con apposito atto gli indirizzi relativi agli elementi di cui ai punti 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo.


Le leggi di spesa vigenti sono adeguate ai principi indicati nei precedenti artt. 18, 19, 20 e 21 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni finanziarie contenute nelle leggi regionali di spesa che autorizzano nuovi ed ulteriori limiti di impegno decorrenti dall’esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e che non indicano l’ammontare di tali limiti e/ o l’importo complessivo della relativa spesa sono abrogate.
TITOLO IV
Bilancio pluriennale



Il bilancio pluriennale assume come termini di riferimento quelli dei piani e progetti del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore ad un quinquennio.
Il bilancio pluriennale è adottato ogni anno insieme al bilancio annuale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione già in vigore sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi, e costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite o da stabilirsi da leggi regionali a carico di esercizi futuri.
L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso considerate.
Il bilancio pluriennale è adottato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale; è aggiornato ogni anno ricostituendone, annualmente, l’orizzonte temporale che non potrà in ogni caso, superare il quinquennio.
Le leggi di variazione del bilancio annuale e quelle che comportano nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dispongono per le corrispondenti variazioni introdotte al bilancio pluriennale.
Apposita relazione, allegata al bilancio pluriennale, indica l’ammontare delle risorse che si ritiene possano essere impiegate come previsto dal programma regionale. Sono altresì indicati i costi e i risultati dei piani settoriali approvati insieme alle variazioni apportate alle previsioni iniziali e alle modificazioni introdotte nella complessiva distribuzione delle risorse.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.


Il bilancio pluriennale è costituito:
a) da uno stato di previsione dell’entrata;
b) da uno stato di previsione della spesa;
c) da un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale sono iscritte le entrate e le spese che si prevede, rispettivamente, di acquisire e di impiegare in ciascuno dei periodi considerati, sia sulla base della legislazione in vigore sia con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali di cui ai successivi artt. 31 e 33.
Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna delle classificazioni dell’entrata e della spesa di cui agli artt. 44 e 46, della presente legge:
1) la quota riferita all’esercizio iniziale;
2) la quota riferita all’esercizio successivo;
3) la quota complessiva riferita agli altri esercizi.

Le entrate e le spese per contabilità speciali non sono riportate nel bilancio pluriennale.
Le entrate e le spese relative alla quota riferita all’anno iniziale sono iscritte distintamente per capitoli, con l’indicazione della numerazione attribuita agli stessi capitoli nel bilancio annuale.
I fondi globali di cui all’art. 58 della presente legge sono iscritti nell’ambito di ciascun piano e progetto cui si riferiscono e sono contrassegnati nel modo indicato nell’ultimo comma del presente articolo.
Le entrate relative alle quote riferite all’anno successivo e agli altri anni sono iscritte:
a) distintamente per ciascun capitolo, se comprese nei titoli I e II;
b) aggregate per categorie, se comprese nei titoli III, IV e V.

Le spese relative alla quota riferita all’anno successivo e gli altri anni, sono iscritte complessivamente per ciascun piano e/ o progetto.
In ogni caso sono iscritte distintamente, e contrassegnate con apposita annotazione, anche in codice:
a) le spese concernenti l’adempimento delle funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo;
b) le spese destinate al finanziamento di interventi già previsti dalla legislazione in vigore da quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi legislativi;
c) le spese relative ad interventi correlati a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato destinati per scopi predeterminati dalla legislazione statale e quelle per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato e da altri enti o istituzioni.



Le previsioni di entrata da iscriversi nel bilancio pluriennale sono determinate sulla base della legislazione statale e regionale già in vigore, tenuto altresì conto dei previsti nuovi interventi legislativi.
Per gli effetti di cui al comma precedente, si assumono come previsti nuovi interventi legislativi, i provvedimenti indicati negli atti di programmazione nazionale e negli atti ufficiali afferenti i rapporti tra Stato e Regioni, nonchè quelli in ordine ai quali sia stata esercitata l’iniziativa ai sensi dell’art. 71 della Costituzione e la cui copertura finanziaria sia stata assentita dal governo, o abbia avuto parere favorevole dalla competente commissione parlamentare, salvo l’eventuale disciplina statale della materia.
Le entrate iscritte nel bilancio pluriennale con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi sono contraddistinte con apposita annotazione e sono riepilogate in un prospetto ove sono poste in correlazione con le spese che con esse si intende finanziare.


Le entrate relative al gettito dei tributi propri della Regione e al gettito di tributi erariali o di quote di essi devoluti alla Regione sono indicati nel loro ammontare presunto, da desumersi in base all’andamento del relativo gettito nell’anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro dello stesso gettito, attenendosi, per i tributi erariali, alle previsioni formulate dal governo e dagli organi della programmazione nazionale in sede di bilancio pluriennale dello Stato.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo comune, di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri contenuti nell’art. 1 della legge 10.5.1976, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, così come integrato ai sensi dell’art. 2 della legge 10.5.1976, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all’art. 12 della stessa legge e quelle derivanti da altre assegnazioni da parte dello Stato, anche in riferimento all’esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabilite dalla legislazione in vigore o contenuti nei previsti nuovi interventi legislativi statali di cui al secondo comma del precedente art. 31 o stabiliti dagli organi competenti ed, in mancanza, in misura non superiore, per ciascun anno, all’importo derivante dall’applicazione, alla quota da ripartirsi in ciascuno degli anni di riferimento, dei criteri adottati in occasione dell’ultima assegnazione.
Quando manchino anche gli elementi di cui al comma precedente, le entrate da iscriversi nel bilancio pluriennale sono determinate in base ai criteri di riparto di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso sono apposte, in corrispondenza delle stesse entrate, apposite annotazioni.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti previsti per l’esercizio in corso, nonchè , distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo considerato; in tal caso è allegato al bilancio un prospetto nel quale sono fornite le dimostrazioni circa il rispetto dei limiti e dei vincoli indicati nel primo comma dell’art. 22 della legge 19.5.1976, n. 335.


Le previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale trovano fondamento nella legislazione statale e regionale già in vigore, nonchè nei previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali.
Per gli effetti di cui al comma precedente, si assumono:
a) come previsti nuovi interventi legislativi statali i provvedimenti legislativi indicati nel secondo comma del precedente art. 31 che comportino vincolo di destinazione per le entrate di cui al terzo comma dello stesso art. 31;
b) come previsti nuovi interventi legislativi regionali quelli relativi a piani e progetti la cui indicazione si rinviene nel programma regionale di sviluppo, nonchè nei provvedimenti legislativi per i quali si sia esercitata la iniziativa ai sensi dell’art. 44 dello Statuto e la cui copertura finanziaria sia stata assentita dalla commissione consiliare competente in materia finanziaria.



La determinazione quantitativa delle spese da iscriversi nel bilancio pluriennale è effettuata secondo i criteri indicati nei comma seguenti.
Le spese necessarie per l’ordinario funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono iscritte nell’ammontare determinato sulla base dei relativi fabbisogni, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dell’applicazione della normativa in vigore.
Le spese conseguenti all’applicazione delle leggi che autorizzano spese a carico di un solo esercizio e che determinano anche l’entità delle spese stesse, e le spese relative all’applicazione di leggi che autorizzano spese a carattere continuativo o ricorrente o spese a carattere pluriennale e che ne determinano anche le relative quote annuali, sono iscritte nell’ammontare stabilito nelle leggi medesime.
Le spese riguardanti l’ammortamento di mutui, prestiti e altre operazioni di credito a lungo termine, già contratti sono iscritte nell’ammontare necessario ad assicurare il servizio di ammortamento dei detti mutui, prestiti ed altre operazioni di credito, sulla base dei relativi contratti.
Le spese derivanti dall’applicazione di leggi che rinviano alla legge di approvazione dei bilanci annuali la determinazione delle rispettive entità , sono iscritte nell’ammontare determinato sulla base degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento, dei parametri e delle indicazioni contenute nelle singole leggi nonchè , per le spese attinenti a piani e progetti che riguardano investimenti, in relazione allo stato di realizzazione dei medesimi ed al grado di fattibilità degli stessi.
Le spese concernenti l’esplicazione di attività per le quali la Regione goda di assegnazioni di fondi con vincolo a specifiche destinazioni stabilite con legge dello Stato, e quelle concernenti l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato o da altri enti, sono iscritte nell’ammontare pari all’entità delle correlative assegnazioni di fondi, salvo quanto previsto all’art. 72 della presente legge.
Sono altresì in bilancio:
a) le spese relative all’applicazione di nuovi interventi legislativi statali di cui al secondo comma - lettera a) del precedente art. 33 - nell’ammontare pari all’entità delle correlative assegnazioni di fondi iscritte nello stato di previsione delle entrate;
b) le spese relative all’ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo considerato, nell’ammontare determinato sulla base delle condizioni correnti del mercato finanziario e con riferimento al prevedibile inizio e durata dell’ammortamento;
c) le spese dipendenti da previsti nuovi interventi legislativi regionali di cui al secondo comma lettera b) del precedente art. 33, nell’ammontare presunto, quale risulta dai piani e progetti già elaborati;
d) le spese dipendenti dai provvedimenti legislativi per i quali si sia esercitata l’iniziativa ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, ed indicati nel secondo comma - lettera b) del precedente art. 33 - nell’ammontare risultante dall’assenso dato dalla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

Le spese iscritte nel bilancio pluriennale con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali, ai sensi del settimo comma, lettera a), del presente articolo, sono contraddistinte con apposita annotazione e sono riepilogate in un prospetto ove sono poste in correlazione con le entrate di cui all’ultimo comma del precedente art. 31 con le quali saranno finanziate.
Le spese iscritte nel bilancio pluriennale con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi regionali ai sensi del settimo comma, lettere c) e d) del presente articolo, sono contraddistinte con apposita annotazione e sono riepilogate in prospetto ove sono riportate separatamente a seconda che riguardino spese per l’adempimento delle funzioni normali o spese per ulteriori programmi di sviluppo.


Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale espone, distintamente per ciascuno dei periodi considerati:
a) l’ammontare delle entrate per ciascun titolo ed il totale di tutte le entrate;
b) l’ammontare delle spese per ciascuna delle classificazioni di cui all’art. 46 della presente legge ed il totale di tutte le spese;
c) l’eventuale ammontare delle risorse accantonate per l’attuazione di piani, progetti e interventi non ancora definiti in modo specifico.

In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli enti, aziende, organismi e istituzioni, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.
Sono altresì indicate in apposito allegato, le previsioni pluriennali di spesa degli enti locali in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del D.P.R. 19.6.1979, n. 421 e di altri enti, afferenti alla realizzazione dei piani e progetti della Regione considerati nel bilancio pluriennale della Regione stessa o che, con detti piani e progetti, concorrano al conseguimento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo.


Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite o da stabilirsi a carico di esercizi futuri fino alla concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma del precedente art. 32 e il totale delle spese iscritte nello stesso bilancio ai sensi del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell’art. 34 della presente legge.
In apposito prospetto allegato al quadro generale riassuntivo è data dimostrazione della capienza di cui al comma precedente.
TITOLO V
Bilancio annuale



L’esercizio finanziario della Regione coincide con l’anno solare.
L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il primo gennaio e termina definitivamente il 31 dicembre dello stesso anno.


Il progetto di bilancio di previsione è presentato dalla giunta regionale al consiglio ed approvato con legge nei termini stabiliti dallo Statuto regionale.


La legge di bilancio, con distinti articoli, approva le risultanze finali dello stato di previsione dell’entrata e di quello della spesa, autorizzando l’accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l’assunzione degli impegni e il pagamento delle spese secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
Per lo stato di previsione delle entrate, appositi articoli della legge forniscono l’ammontare complessivo di ogni titolo di entrata.
Per lo stato di previsione della spesa, appositi articoli della legge indicano l’ammontare complessivo di ogni rubrica di spesa distinta per i settori organici indicati dall’art. 3 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e per ciascuna di esse l’importo complessivo di ciascun piano e progetto e, per quanto riguarda la rubrica I, di ciascun settore. Di ogni rubrica è fornito l’ammontare delle spese di parte corrente in conto capitale.
Distinti articoli della legge, in relazione ai provvedimenti legislativi di autorizzazione, indicano l’ammontare della spesa autorizzata.
E’ altresì indicato, con distinti articoli della legge, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e, per le spese impreviste, il fondo di riserva per sopperire a eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa e i fondi globali specificati con apposito elenco annesso alla legge.
Per la determinazione degli stanziamenti di competenza si applicano le norme di cui all’art. 48.


Il progetto di bilancio annuale della Regione e l’allegato progetto di bilancio pluriennale presentati dalla giunta sono pubblicati e divulgati secondo le norme attuative dello Statuto regionale.


Il bilancio annuale di previsione è costituito:
a) dallo stato di previsione dell’entrata;
b) dallo stato di previsione della spesa;
c) dal quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese della Regione sono specificate in capitoli in conformità a quanto indicato ai successivi artt. 43 e 45 e sono classificati nel modo disposto dagli artt. 44 e 46 della presente legge.
Il capitolo costituisce l’unità elementare del bilancio anche ai fini della classificazione delle entrate e delle spese. E’vietata qualsiasi ulteriore disaggregazione del capitolo.
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce;
2) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza, entro il limite massimo, per ciascun capitolo, dei residui presunti di cui al punto 1) e delle previsioni di competenza di cui al punto 2).

Tra le entrate e le spese di cui al punto 2) del precedente comma è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente. Tra le entrate di cui al punto 3) dello stesso comma è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce.


Sono allegati al bilancio annuale della Regione, oltre al bilancio pluriennale:
a) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del programma regionale di sviluppo e che metta in evidenza i costi e i risultati previsti per ciascun settore di intervento, piano e progetto della Regione in rapporto agli obiettivi e alle prescrizioni del programma economico regionale;
b) l’elenco delle spese obbligatorie i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamenti dal fondo di riserva;
c) gli elenchi dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascuno dei fondi globali indicati nell’art. 58 della presente legge;
d) una dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi, nel medesimo esercizio, dagli enti locali ed altri enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate della Regione, con riferimento a ciascun piano e progetto della Regione;
e) un preventivo di cassa delle aziende e società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria, con riferimento ai detti piani e progetti;
f) l’elenco, di cui all’art. 69 della presente legge, delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione;
g) l’elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti mantenute nel conto dei residui ai sensi dell’art. 100, terzo comma, della presente legge;
h) gli elenchi delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno iscritte in bilancio e degli stanziamenti riportati nel bilancio stesso, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 48, sesto comma, e dell’art. 73 della presente legge;
i) gli altri allegati previsti dalla presente legge, dalle leggi dello Stato e dalle altre leggi e regolamenti della Regione.

E’ altresì allegato un quadro riassuntivo nel quale sono indicate le spese che si ritiene saranno sostenute, nello stesso esercizio, dallo Stato e dagli altri enti pubblici a carattere nazionale, per interventi nella Regione, nonchè dagli enti locali e dagli altri enti, con riferimento ai piani e progetti della Regione.
E’ infine allegato al bilancio l’elenco dei dipendenti regionali suddiviso quantitativamente per fasce funzionali e per servizi centrali e/ o periferici. Per ciascuna fascia funzionale è indicata la spesa complessiva relativa alla retribuzione distinta in base alle voci che compongono la retribuzione stessa.


Le entrate della Regione sono specificate in capitoli secondo il loro oggetto.
Per ciascun capitolo dell’entrata sono indicati, oltre a quelli di cui ai punti 1), 2) e 3) del quinto comma del precedente art. 41 i seguenti elementi:
a) la numerazione progressiva, anche se discontinua, in relazione al quadro di classificazione delle entrate di cui all’articolo seguente;
b) la numerazione del corrispondente capitolo del bilancio dell’esercizio precedente;
c) la denominazione che descrive analiticamente l’entrata;
d) l’ammontare delle previsioni di competenza del bilancio dell’esercizio precedente aggiornata a seguito delle variazioni introdotte alle stesse sino alla data di presentazione del bilancio.

Quando non esista nel bilancio precedente il capitolo corrispondente, alla denominazione di cui al precedente punto c), è aggiunta la dizione "capitolo di nuova istituzione".
In apposite note poste a margine di ciascun capitolo relativo ad assegnazioni di fondi dello Stato o a quote di riparto di fondi statali, sono indicati gli estremi dei provvedimenti di assegnazione o di riparto o, in mancanza, i criteri adottati per la stima delle dette assegnazioni o delle quote di riparto.
In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate, disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione; a margine dei capitoli di entrata cui sono ascritte le assegnazioni di fondi a destinazione vincolata è riportata la numerazione dei capitoli di spesa in cui sono stanziate le spese correlative.
Quando la Regione si avvalga della facoltà di cui all’art. 72, terzo comma, della presente legge, ne è fatta apposita annotazione.
In apposite note poste a margine di ciascun capitolo compreso nel titolo VI delle entrate di cui all’articolo successivo è riportata la numerazione del corrispondente capitolo di spesa.


Le entrate della Regione sono classificate nei seguenti titoli:
- Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;
- Titolo II - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed, in genere, da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- Titolo III - entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti e aziende regionali;
- Titolo IV - entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- Titolo VI - entrate per contabilità speciali.

Nell’ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro natura.
A margine di ciascun capitolo di entrata sono riportati appositi codici distinti per ciascun titolo e per ciascuna categoria.
Sono altresì riportati, a margine di ciascun capitolo di entrata, appositi codici in relazione agli uffici incaricati dell’accertamento e della riscossione delle entrate stesse.
Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo generale dei titoli.


Le spese della Regione sono specificate in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa.
Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l’adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato o da parte di altre istituzioni;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato e di altre istituzioni iscritte nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;
e) spese relative a funzioni direttamente esercitate dalla Regione e spese relative a funzioni attribuite agli enti locali.

Per ciascun capitolo di spesa sono indicati, oltre a quelli di cui ai punti 1), 2) e 3) del quinto comma del precedente art. 41 i seguenti elementi:
a) la numerazione progressiva, anche se discontinua, in relazione al quadro di classificazione delle spese di cui all’articolo seguente;
b) la numerazione del corrispondente capitolo del bilancio dell’esercizio precedente;
c) la denominazione che precisa l’oggetto e le finalità della spesa con l’indicazione degli estremi delle relative leggi sostanziali;
d) l’ammontare delle previsioni di competenza del bilancio dell’esercizio precedente, aggiornate a seguito delle variazioni introdotte alle stesse sino alla data di presentazione del bilancio.

Quando non esista nel bilancio dell’esercizio precedente il capitolo corrispondente alla denominazione di cui al precedente punto c), è aggiunta la dizione " capitolo di nuova istituzione".
In apposite note poste a margine di ciascun capitolo relativo a spese finanziate con assegnazioni di fondi dello Stato vincolate a specifiche destinazioni disposte da leggi statali, è riportata la numerazione dei corrispondenti capitoli di entrata cui sono ascritte le dette assegnazioni.
In apposite note poste a margine di ciascun capitolo compreso tra le contabilità speciali di cui al successivo art. 46, terzo comma, punto 4, è riportata la numerazione del corrispondente capitolo di entrata.
Le denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura di quelle di altre Regioni sono uniformate ai criteri stabiliti in applicazione del sesto comma dell’art. 9 della legge 19.5.1976, n. 335.


Le spese iscritte nei capitoli del bilancio sono aggregate in relazione ai piani e progetti di cui al precedente art. 10 a seconda che riguardino una o più azioni programmatiche concorrenti al perseguimento di obiettivi settoriali specifici.
I piani e progetti sono aggregati in rubriche corrispondenti a settori organici di materie in conformità al disposto di cui al precedente art. 39, terzo comma.
In distinte rubriche sono aggregate:
1) le spese di amministrazione generale, che comprendono:
le spese per gli organi istituzionali, le spese di personale, le spese di funzionamento degli uffici, le spese d’ordine, gli oneri dipendenti dalla prestazione della garanzia della Regione, le altre spese di carattere generale ed, in genere, le spese non attinenti direttamente agli interventi operativi della Regione;
2) le spese per la estinzione di passività , che comprendono:
le spese per il rimborso dei mutui e prestiti e di ogni altra operazione di credito a medio e lungo termine, le quali sono esposte distintamente a seconda che riguardino le quote di capitale o le spese per interessi e le annualità di spese a pagamento differito, quando le stesse abbiano già formato oggetto, in anni precedenti, di impegno verso terzi;
3) le spese non ripartite, che comprendono i fondi di riserva ed i fondi globali;
4) le spese per contabilità speciali, che comprendono le partite di giro per movimenti di fondi eccedenti gli ordinari fabbisogni di cassa temporaneamente depositati in conti speciali, per regolazioni contabili e per altre partite di giro, e le spese degli stabilimenti speciali dei quali va evidenziato il saldo finale positivo o negativo.

Nelle altre partite di giro sono comprese esclusivamente quelle che si effettuano per conto di terzi che perciò costituiscono nello stesso tempo, in relazione ai corrispondenti capitoli di entrata un debito e un credito per la Regione. Sono altresì compresi i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonchè le somme destinate alla gestione economale.
Le spese comprese nelle rubriche indicate nei punti 1), 2), 3) e 4) del terzo comma del presente articolo sono raggruppate in settori secondo la loro natura.
Lo stato di previsione delle spese espone:
a) per ciascuna delle rubriche di cui al secondo comma del presente articolo, un riassunto dei piani;
b) per le rubriche di cui al terzo comma del presente articolo, un riassunto dei settori;
c) un riepilogo generale delle rubriche.

In apposito allegato, gli stanziamenti di competenza sono riclassificati, ai fini dell’analisi economica, sulla base dei criteri indicati nel quadro di riclassificazione delle spese adottato annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.
In mancanza delle indicazioni di cui al comma precedente, si intende adottata, ai fini della detta analisi economica, la classificazione di cui ai punti 1) e 3) del successivo art. 50.


A margine di ciascun capitolo di spesa sono riportati appositi codici sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 9, sesto comma, della legge 19.5.1976, n. 335, dalla commissione interregionale di cui all’art. 13 della legge 16.5.1970, n. 281, e che consentano di individuare e distinguere:
a) le spese per l’adempimento di funzioni normali da quelle per gli ulteriori programmi di sviluppo;
b) le spese per funzioni proprie da quelle per funzioni delegate;
c) le spese attinenti a ciascun settore di intervento.

Sono altresì riportati, a margine di ciascun capitolo di spesa e sulla base dei criteri indicati nel comma precedente, appositi codici ai fini della riclassificazione della spesa di cui agli artt. 50 e 51 della presente legge.


Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, si prevede daranno luogo, nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a carico dell’esercizio medesimo ai sensi del successivo art. 84, tenendo conto dei termini stabiliti dalle singole leggi a norma del precedente art. 26, nonchè delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma dell’art. 22, secondo comma, della presente legge. E’vietato conservare o istituire nel bilancio della Regione capitoli di spesa relativi a funzioni trasferite per legge agli enti locali territoriali.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma precedente ed entro i limiti dell’ammontare complessivo della spesa autorizzata dalla legge pluriennale, tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni assunti nei relativi esercizi. Apposita relazione, allegata alla proposta di bilancio, fornisce i dati relativi allo stato di attuazione delle leggi di autorizzazione di spesa ed offre giustificazione in ordine all’entità e congruità degli stanziamenti proposti. In mancanza dei predetti elementi non può farsi luogo allo stanziamento di competenza.
Debbono essere stanziate, in ogni caso, le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. L’entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa, salvo quanto stabilito al comma successivo.
Nel caso di contributi in annualità le somme necessarie per far fronte al pagamento delle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi sono iscritte in bilancio in capitoli distinti da quelli in cui sono iscritte le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi anche ai fini della classificazione delle spese stabilite dall’art. 46 della presente legge.
La quota parte dei limiti di impegno autorizzati nell’esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio, non impegnata entro la data statutaria di presentazione del bilancio, è iscritta nella competenza del detto bilancio assumendo automaticamente la decorrenza del medesimo esercizio; in tal caso è vietata l’assunzione di impegni sulle somme predette a carico dell’esercizio nel cui bilancio le medesime somme erano iscritte. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’art. 61 della presente legge.
Qualora la legge regionale di cui al precedente art. 24 autorizzi un nuovo limite di impegno per l’esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all’ulteriore limite di impegno autorizzato per la stessa finalità , per l’esercizio di competenza, assumendone la medesima decorrenza e durata.


Gli stanziamenti di cassa della spesa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che, sulla base degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l’esercizio a cui si riferisce il bilancio, si prevede di dover effettuare nel corso dell’esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle singole leggi a norma del precedente art. 26 e delle complessive disponibilità di cassa della Regione, senza distinzione tra i pagamenti in conto dei residui e in conto della competenza.
I capitoli di entrata e di spesa concernenti i movimenti dei fondi depositati presso la tesoreria centrale dello Stato, sono dotati dei soli stanziamenti di cassa; alla chiusura dell’esercizio le differenze tra gli importi dei versamenti e i prelevamenti sui detti depositi effettuati nel corso dell’anno costituiscono stanziamenti di cassa da riportare all’esercizio successivo indicati al punto 3 bis del primo comma dell’art. 25 della legge 19.5.1976, n. 335.


In apposito allegato al bilancio annuale, le spese di cui si autorizza l’impegno sono riclassificate, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio in:
1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento o di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti;
2) sezioni, secondo l’analisi funzionale;
3) categorie, secondo l’analisi economica.

L’allegato di cui al comma precedente comprende un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.


Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale espone:
1) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno dei titoli di cui al precedente art. 44 ed il totale di tutte le dette entrate;
2) l’ammontare delle spese di cui si autorizza l’impegno secondo la classificazione per rubriche prevista dal precedente art. 46;
3) l’eventuale saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine dell’esercizio precedente, che è iscritto, in sede separata, rispettivamente tra le entrate di cui al punto 1) o tra le spese di cui al punto 2) del comma precedente ed è assommato al totale delle entrate o al totale delle spese stesse.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale metta a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione, e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dei provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle correlative predette assegnazioni; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del successivo art. 72;
b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l’adempimento delle funzioni normali e, dall’altro, gli stanziamenti di competenza e di cassa, pure distinti per capitolo, relativi a spese per l’attuazione di ulteriori programmi di sviluppo, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie o con ricorso al credito.



Al bilancio annuale è allegato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa, il quale espone:
1) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere per ciascuno dei titoli di cui al precedente art. 44 ed il totale di tutte le dette entrate;
2) l’ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento, per ciascuna delle ripartizioni di cui al secondo comma del precedente art. 46, il totale delle dette spese aggregate per ciascuna delle ripartizioni di cui al settimo comma dello stesso art. 46, ed il totale di tutte le spese medesime;
3) l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, che è iscritto, in sede separata, tra le entrate di cui al precedente punto 1) ed è assommato al totale delle entrate stesse;
4) l’eventuale ammontare della giacenza di cassa prevista al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, che è iscritto, in sede separata, ai fini del pareggio contabile, dopo il totale di tutte le spese di cui al precedente punto 2) ed è assommato al totale delle spese stesse.



I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituzioni comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, e di altri enti indicati al successivo art. 141, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello al quale i bilanci si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione.
I bilanci di cui al comma precedente sono formulati in termini di competenza e in termini di cassa. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa sono indicati gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) del quinto comma dell’art. 41 della presente legge. Tra le entrate e le spese di cui al detto punto 2) è iscritto l’eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell’esercizio precedente; tra le entrate di cui al detto punto 3) è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Gli enti, le aziende, gli organismi e le istituzioni indicati nel primo comma del presente articolo adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, il bilancio pluriennale secondo le modalità e per gli effetti di cui al titolo IV della presente legge; per il detto bilancio pluriennale si applicano, in quanto compatibili con le norme statutarie dei rispettivi enti, le disposizioni contenute nello stesso titolo IV.
I bilanci di cui al primo comma del presente articolo sono approvati con legge regionale dopo l’approvazione del bilancio della Regione e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione; con le stesse modalità sono approvate le variazioni dei detti bilanci salvo quelle riguardanti le assegnazioni con vincolo di destinazione specifica.
Ai fini dell’approvazione il consiglio regionale può rinviare il bilancio all’ente indicando le modifiche da apportare.
Le spese degli enti, aziende e istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Regione, che concorrono alla realizzazione dei piani e progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota posta a margine dei corrispondenti piani e progetti del bilancio medesimo.


Le entrate e le spese relative all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali territoriali, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 19.6.1979, n. 421, debbono essere iscritte, nei bilanci dei detti enti, in capitoli separati delle spese correnti o delle spese di investimento, nell’ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dal predetto decreto.
La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere identica a quella del corrispondente capitolo del bilancio della Regione e deve richiamare la numerazione del capitolo stesso.
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali territoriali nel medesimo esercizio, nello svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione.
Nell’allegato di cui al comma precedente le spese sono classificate secondo quanto previsto all’art. 46, primo comma, della presente legge.
Al fine di favorire opportune forme di coordinamento e di collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali territoriali afferenti alla realizzazione dei piani e progetti della Regione considerati nel bilancio della Regione stessa per il medesimo esercizio sono altresì indicati in nota posta a margine dei corrispondenti piani e progetti del bilancio medesimo.


Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili dell’ente.
Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.
Con deliberazione della giunta regionale comunicata al consiglio sono prelevati dal fondo di cui al primo comma del presente articolo le somme occorrenti per l’integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.
E’ allegato al bilancio l’elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del precedente comma.
Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:
- quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;
- quelle relative agli oneri per l’ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;
- quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell’art. 101 della presente legge, e reclamati dai creditori;
- quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

L’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d’importo superiore al 2 per cento del totale degli stanziamenti di competenza delle spese per le funzioni normali della Regione.


Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.
Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.
Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate, dal fondo di cui al primo comma del presente articolo, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere di imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi risultino insufficienti, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio, purchè non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono presentate al consiglio regionale, entro 15 giorni dalla data della loro adozione, per la convalida con legge regionale.
L’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d’importo superiore allo 0,2 per cento del totale degli stanziamenti di competenza delle spese per le funzioni normali della Regione.


Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, unicamente tra gli stanziamenti di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell’esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.
Il fondo di riserva di cassa non è utilizzabile per l’imputazione di pagamenti.
Il prelevamento di somme del fondo di cui al primo comma del presente articolo per l’integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetta a controllo.
Con le modalità indicate nel precedente comma del presente articolo, può provvedersi al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa e alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell’esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti in sede di approvazione del bilancio o previsti in misura inferiore.
Resta sempre salvo il successivo aggiornamento dell’ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell’assestamento del bilancio di cui al successivo art. 64.
L’ammontare del fondo di riserva di cassa di cui al presente articolo è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può , in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.
Con le leggi di variazione del bilancio può essere disposta la modificazione dell’importo del fondo di riserva di cassa, fermo restando il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati, quale risulta stabilito a seguito delle dette variazioni.


Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al consiglio regionale che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti che si prevede, rispettivamente, di assumere e di effettuare nell’esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi indicati nel comma precedente.
I fondi globali non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l’entrata in vigore e in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzino le spese medesime.
I fondi globali sono in ogni caso tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l’adempimento delle funzioni normali o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo; nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di investimento.
Al bilancio sono allegati gli elenchi dei provvedimenti legislativi di cui al primo comma del presente articolo con l’indicazione del relativo oggetto e dell’importo dei relativi accantonamenti.
Negli elenchi di cui al comma precedente gli accantonamenti sono classificati in relazione a quanto previsto dall’art. 46, primo comma, della presente legge.


nel bilancio per l’esercizio precedente Le quote di fondi globali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal consiglio entro il termine dell’esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati dal consiglio entro il termine fissato dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio successivo.
Qualora, in relazione all’epoca in cui potranno entrare in vigore i provvedimenti legislativi approvati dal consiglio entro il termine dell’esercizio, si ritenga che non sia possibile far luogo all’impegno delle spese a norma del successivo art. 84, entro il termine di chiusura del detto esercizio, i medesimi provvedimenti legislativi dispongono che le nuove o maggiori spese autorizzate sono attribuite alla competenza dell’esercizio successivo, ferma restando la assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale furono iscritti. La iscrizione della spesa va comunque posta a carico dell’esercizio successivo ove la legge approvata entri in vigore dopo il 30 novembre.
Nei casi indicati nel secondo e terzo comma del presente articolo gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese devono essere accompagnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio, e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’art. 61 della presente legge.


I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 55 e 56 e i fondi globali di cui al precedente art. 58 sono dotati, oltre che di stanziamenti di competenza, anche di stanziamenti di cassa, in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne dispongano i prelievi.
Gli stessi provvedimenti amministrativi o legislativi che dispongano la utilizzazione dei fondi di riserva o dei fondi globali, stabiliscono i conseguenti prelievi o le conseguenti variazioni degli stanziamenti stessi, oltre che in termine di competenza, anche in termine di cassa.


Il totale delle spese di cui è autorizzato l’impegno nell’esercizio di competenza non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio medesimo, compreso, tra queste:
a) le entrate derivanti dalla contrazione di mutui o dalla emissione di prestiti autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio, o con legge di variazione del bilancio stesso, entro i limiti e con le modalità di cui al successivo art. 67;
b) l’eventuale saldo finanziario positivo, presunto o accertato al termine dell’esercizio precedente.

Il totale delle spese di cui è autorizzato l’impegno per l’adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui all’art. 51, secondo comma, lettera b), della presente legge, non può , per ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio medesimo, escluse, da queste, le entrate derivanti dalla contrazione di mutui o dalla emissione di prestiti, e le entrate derivanti dalla assegnazione e/ o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo.
Qualora sia iscritto in bilancio il saldo finanziario negativo presunto al termine dell’esercizio precedente, lo stesso è considerato per gli effetti di cui al comma precedente, fra le spese per l’adempimento delle funzioni normali, per la sola parte eccedente l’importo della differenza tra gli impegni relativi alle spese per ulteriori programmi di sviluppo e gli accertamenti delle entrate destinate al finanziamento delle dette spese. Fino a quando non sia stato presentato il rendiconto dell’esercizio precedente e comunque non oltre il 30 giugno, non si tiene conto, ai fini dell’equilibrio, delle spese iscritte in bilancio ai sensi degli artt. 48, sesto comma, 72, terzo comma e 73, quarto comma.
Qualora, in sede di assestamento del bilancio ai sensi dell’art. 64, primo comma, punto 2), della presente legge sia iscritto nel bilancio il saldo finanziario negativo accertato al termine dell’esercizio precedente o il medesimo saldo finanziario negativo risulti accertato per ammontare superiore a quello presunto, il detto saldo finanziario negativo accertato, o il suo maggiore ammontare sono considerati, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per l’adempimento delle funzioni normali dell’esercizio in corso per la sola parte che ecceda l’importo della differenza tra gli impegni assunti per spese relative ad ulteriori programmi di sviluppo e gli accertamenti delle entrate destinate al finanziamento delle dette spese.


In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.


Tutte le entrate della Regione devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
Tutte le spese della Regione devono essere parimenti iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per eventuali entrate correlative di qualsiasi natura.
Sono vietate le gestioni di fondi della Regione al di fuori del bilancio della Regione stessa. E’vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei servizi, delle attività e dei relativi interventi. Sono abrogate le norme di leggi che risultano in contrasto con la presente disposizione.
Sono parimenti vietate per i soggetti indicati nel precedente art. 5 le gestioni di fondi al di fuori dei rispettivi bilanci.


Entro il 30 giugno di ogni anno è approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede, oltre alle eventuali altre variazioni, all’aggiornamento dei seguenti elementi:
1) residui presunti al termine dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine del detto esercizio;
3) ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 61 e 62.
In ogni caso è allegato il conto consuntivo presentato ove non risulti approvato contestualmente all’assestamento.


La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la giunta regionale ad apportare nel corso dell’esercizio, con proprie deliberazioni comunicate al consiglio entro dieci giorni dall’adozione, le variazioni al bilancio occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dello Stato vincolati a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo a norma del terzo comma dell’art. 72, della presente legge, la variazione del bilancio è disposta con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo e con iscrizione:
- dell’entrata, sul bilancio dell’esercizio in corso;
- della spesa, sul bilancio dell’esercizio successivo, anche in pendenza dell’approvazione del bilancio del detto esercizio.

In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove e/o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, al cui finanziamento si provvede, in tutto o in parte, mediante la utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio dell’esercizio precedente a norma dell’art. 59 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l’entrata in vigore delle leggi stesse salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti artt. 55, 56 e 57 ed al successivo art. 68, deve essere disposta con legge regionale.
Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio a seguito delle quali risultino violati i principi sanciti dagli artt. 61 e 62 della presente legge, concernemente l’equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa.
Qualora gli stanziamenti annuali di bilancio siano stabiliti dalle singole leggi di spesa, le variazioni di detti stanziamenti sono disposte con provvedimenti legislativi distinti da quelli con i quali si dispongono le altre variazioni, o con appositi articoli delle leggi di variazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 48.
Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati, entro sessanta giorni, sul bollettino ufficiale della Regione e diventano esecutivi, a tutti gli effetti, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.


E’ vietato il trasporto di somme da un capitolo all’altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 55, 56, 57 e 65.
E’ vietato comunque lo storno di fondi tra i residui nonchè tra i residui e la competenza e viceversa.
E’altresì vietato comunque lo storno di fondi:
a) tra le spese per l’esercizio di funzioni delegate;
b) tra le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici;
c) tra le spese di cui alle precedenti lettere a) e b).



La contrazione di mutui e la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce.
La relazione prevista nel precedente art. 48 indica la capacità complessiva di indebitamento regionale e, distintamente, l’ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.
La legge deve specificare l’entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell’ammortamento, nonchè l’incidenza delle dette operazioni sull’esercizio nel cui bilancio è iscritta l’entrata derivante dalla contrazione del mutuo e/ o dalla emissione del prestito e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla giunta regionale, anche quando l’importo di mutui e/ o dei prestiti ecceda i limiti indicati nell’art. 88, primo comma, della presente legge, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 10 della legge 16.5.1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio si riferiscono gli stessi mutui e/o prestiti.
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà , in nessun caso, essere superiore al totale delle spese per ulteriori programmi di sviluppo per la quota non finanziata da specifiche assegnazioni statali vincolate a spese per ulteriori programmi di sviluppo.
Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, sono comprese tra le spese per ulteriori programmi di sviluppo le spese relative all’assunzione di partecipazioni a società finanziarie a norma dell’art. 10 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti in misura tale che l’importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle seguenti entrate:
a) derivanti dai tributi propri della Regione;
b) derivanti dal gettito di tributi erariali devoluti alla Regione;
c) derivanti dalle assegnazioni di fondi sostitutivi dei proventi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) derivanti dalla quota di ripartizione del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.

Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione. L’autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti cessa con il termine dell’esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui e/ o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui e/ o prestiti autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell’esercizio medesimo.
I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell’esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento afferenti ad ulteriori programmi di sviluppo delle quali i mutui e prestiti, costituivano la copertura finanziaria.
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà , in nessun caso, essere superiore al totale delle spese di investimento afferenti ad ulteriori programmi di sviluppo.


La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per importo non superiore, complessivamente, all’ammontare bimestrale delle entrate iscritte al titolo I del bilancio.
Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono contratte.
Alla contrazione delle anticipazioni di cui al comma precedente si provvede con deliberazione della giunta regionale comunicata entro cinque giorni dall’adozione al consiglio. Con la stessa deliberazione sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio.


Le leggi regionali che prevedano la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti locali territoriali, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento e/o prefinanziamento di spese comunque rientranti nelle materie di competenza della Regione, devono indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e far obbligo, agli uffici competenti, dell’esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate. E’vietata la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione per le operazioni di prestiti e anticipazioni di cassa.
Nel bilancio della Regione sono iscritti uno o più capitoli di spesa, dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.
In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’art. 55 della presente legge e, occorrendo, con legge di variazione del bilancio.
Nel bilancio della Regione sono iscritti uno o più capitoli di entrata, corrispondenti ai capitoli indicati al secondo comma del presente articolo, per l’imputazione dei recuperi delle somme che la Regione effettua a fronte della garanzia concessa.
La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale sono previste le azioni da esercitare per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del rischio derivante dalle garanzie e della durata di quelle ancora in vita.


Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale lo stesso si riferisce è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio.
L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge, per periodi non superiore complessivamente a tre mesi.
La legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate e l’impegno e il pagamento delle spese sulla base degli stanziamenti del bilancio presentato al consiglio e delle eventuali note di variazione.
La legge può stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine agli stanziamenti di singoli capitoli di spesa la cui utilizzazione può essere vietata, in tutto o in parte, fino all’approvazione della legge di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
Nel caso previsto dal comma precedente, l’autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore somma necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al precedente quarto e sesto comma non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa per le spese da pagare in conto residui.


Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all’inizio dell’esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all’art. 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state rinviate dal governo al consiglio regionale a norma dell’art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detti leggi il governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell’impugnativa; investano l’intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto residui.


Le spese finanziate con assegnazioni dello Stato destinate a scopi particolari, nonchè con assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative, sono iscritte in appositi capitoli e aggregati ai fini della classificazione di cui all’art. 46, primo comma, della presente legge, ai capitoli relativi alle spese finanziate con fondi propri della Regione o con altri fondi e che concorrano con essi alla realizzazione dei piani e progetti della Regione.
Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio o con altri provvedimenti legislativi possono stanziarsi, a carico di capitoli di spesa distinti da quelli di cui al comma precedente, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato per le finalità indicate nel primo comma del presente articolo ferme restando, in caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni. In tal caso la Regione può compensare tali maggiori spese nei due esercizi immediatamente successivi con minori stanziamenti ed erogazioni pari, complessivamente, alle maggiori spese effettivamente sostenute per le stesse finalità in corrispondenza delle correlative assegnazioni statali.
Qualora, in relazione all’epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, non sia possibile, far luogo all’impegno di tali spese, a norma del successivo art. 84, entro il termine di chiusura dell’esercizio nel corso del quale avviene l’assegnazione, le relative spese sono attribuite alla competenza dell’esercizio successivo.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente non si tiene conto delle spese ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’art. 61 della presente legge, fino a quando non sia presentato il rendiconto dell’esercizio nel corso del quale è avvenuta l’assegnazione dei correlativi fondi da parte dello Stato e, comunque, non oltre il 30 giugno.
In calce al prospetto di cui all’art. 51, secondo comma, lettera a) della presente legge è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni tra le assegnazioni statali destinate a scopi particolari e per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimenti all’esercizio della facoltà di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.
Analoga dimostrazione è fornita in apposito allegato al rendiconto generale.


Gli stanziamenti o le quote di stanziamento, esclusi quelli relativi a contributi pluriennali, riferiti a piani e progetti determinati, indicati nell’art. 10 della presente legge, non impegnati o che si prevede di non impegnare entro il termine statutario di presentazione del bilancio per l’esercizio successivo a quello in cui i detti stanziamenti sono iscritti, sono riportati in aumento degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli, o in appositi capitoli del bilancio del detto esercizio successivo; in tal caso è vietata a carico dell’esercizio nel cui bilancio le somme stesse erano iscritte, l’assunzione di impegni sulle somme trasportate.
Il riporto di somme di cui al comma precedente è disposto con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
Ferma restando l’attribuzione delle relative disponibilità all’esercizio in cui sono state acquisite, la competenza della spesa è posta a carico dell’esercizio in cui gli stanziamenti stessi, o quote di essi, sono stati riportati.
Gli stanziamenti o le quote di stanziamento riportati per effetto del presente articolo sono contrassegnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese trasportate dall’esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto, e comunque non oltre il 30 giugno, di tale esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’art. 61 della presente legge.
Nelle leggi di approvazione del rendiconto generale degli esercizi interessati ai trasferimenti di cui al presente articolo sono posti in evidenza gli stanziamenti trasportati.
I termini stabiliti nelle leggi con le quali sono state autorizzate le spese per la realizzazione dei piani e progetti di cui al primo comma del presente articolo si intendono protratti per gli anni per i quali sono disposti i trasferimenti di cui al presente articolo.
TITOLO VI
La gestione del bilancio



Sono entrate della Regione il gettito dei tributi propri, il gettito di tributi erariali e quote di essi devoluti alla Regione, i contributi e le assegnazioni da parte dello Stato e, in genere, i trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato a qualsiasi titolo disposti, le rendite del demanio e del patrimonio della Regione, gli utili di enti e aziende regionali, il prezzo derivante da alienazioni di beni patrimoniali, le entrate derivanti da trasferimenti di capitali, dal rimborso di crediti, dalla contrazione di mutui e dalla emissione di prestiti ed altre operazioni creditizie, e ogni altro reddito, provento e credito di qualsiasi natura che la Regione abbia diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti, contratti o altri titoli.
Tutte le entrate della Regione debbono essere iscritte nel bilancio. Per le entrate che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle e fermo il dovere, da parte degli organi, uffici, funzionari dipendenti e agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la riscossione.


Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:
1) accertamento;
2) riscossione;
3) versamento.

Tali stadi possono essere simultanei.


L’entrata è accertata quando l’ufficio competente, sulla base di documentazione probatoria, appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterla, e sia acquisita l’identità del debitore, la certezza del credito e l’ammontare che viene a scadenza entro l’esercizio.
L’accertamento si compie:
1) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato, sulla base dei decreti ministeriali di riparto e/ o assegnazione di fondi, o di altri provvedimenti;
2) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
3) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base dell’accredito dei fondi da parte degli uffici competenti o della comunicazione dell’accredito;
4) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l’ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l’esercizio di competenza;
5) per le entrate provenienti dall’accensione di mutui e prestiti e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive e compensative della spesa, o compensazioni amministrative, l’accertamento si compie in corrispondenza all’assunzione degli impegni correlativi e/ o alla ordinazione del correlativo pagamento.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l’accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.


L’entrata è riscossa quando il soggetto debitore che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, per il tramite degli agenti o uffici designati dalle relative leggi o regolamenti, o direttamente al tesoriere della Regione.
Le entrate della Regione si riscuotono in contanti.


L’entrata è versata quando il relativo ammontare è acquisito alla tesoreria della Regione e ai conti alla stessa intestati.
Gli agenti e i funzionari preposti agli uffici incaricati della riscossione che ritardino il versamento, rispetto ai termini stabiliti dai singoli provvedimenti nella tesoreria, delle somme da essi riscosse, incorrono per ogni giorno di ritardo, in una sanzione pecuniaria calcolata sulle somme non versate e sulla base del tasso ufficiale di sconto fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Agli agenti i cui rapporti con la Regione siano regolati da contratti, si applicano, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, le penalità stabilite dai contratti medesimi.
Per il versamento delle entrate nella tesoreria della Regione si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale, nel relativo regolamento di esecuzione e nella convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.
Le entrate concernenti somme dovute a qualsiasi titolo dallo Stato sono versate secondo le modalità stabile dalle leggi dello Stato.


Gli agenti, i funzionari preposti agli uffici regionali o di altri enti aventi la gestione delle entrate della Regione, curano, ciascuno per la parte di propria competenza e sotto la loro personale responsabilità , che l’accertamento, la riscossione e il versamento, siano fatti nei modi, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi e regolamenti.


La legge di bilancio autorizza la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, fissando l’importo massimo delle dette singole entrate di cui possa disporsi la rinuncia nell’anno cui il bilancio si riferisce.
E’consentito l’abbandono totale delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per la violazione alle leggi tributarie regionali da stabilirsi con le modalità indicate nel comma precedente, quando le stesse siano di modesta entità .
L’annullamento dei crediti di cui al comma precedente è disposto con deliberazioni cumulative della giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.


Le entrate accertate che non siano riscosse e versate al termine dell’esercizio costituiscono residui attivi.
I residui attivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le attività finanziarie.
La determinazione delle somme da iscriversi tra i residui attivi è disposta per ciascun capitolo di entrata distintamente per la competenza e per i residui, e per questi, per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con apposite deliberazioni della giunta regionale nelle quali sono indicati, oltre all’importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, all’importo accertato e all’importo delle somme riscosse e versate, i seguenti ulteriori elementi:
a) l’importo delle somme riscosse e non versate;
b) i singoli crediti non riscossi con specificazione di quelli la cui riscossione può essere considerata certa ovvero di quelli per i quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziaria per la riscossione;
c) i singoli crediti riconosciuti inesigibili.

Le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel comma precedente e corrispondenti all’ammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono trasportate nelle scritture dell’esercizio successivo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalla competenza; quando non esistano nel bilancio dello esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti.
I crediti di cui alla lettera c) dello stesso comma sono eliminati.
Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, nonchè le somme riferite ai crediti eliminati ai sensi del comma precedente, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
L’accertamento definitivo dei residui attivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.


Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio della Regione in forza di leggi statali e regionali, decreti, regolamenti, contratti od altri atti costituenti titoli valido di impegno, e quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici della Regione, e per la restituzione di somme indebitamente percette e comunque riscosse per conto terzi.


Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:
1) impegno;
2) liquidazione;
3) ordinazione;
4) pagamento.

Tali stadi possono essere simultanei.


Gli organi della Regione e gli altri soggetti indicati nel successivo art. 87 assumono gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza, iscritti a carico di ciascun capitolo del bilancio dell’esercizio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari, o per le quali la legge prevede una autorizzazione globale di spesa riferita ad un periodo pluriennale determinato, l’impegno può estendersi a più anni, fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 85. In tal caso i pagamenti devono essere contenuti entro l’ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio e nei limiti dei correlativi stanziamenti di cassa.
La norma di cui al comma precedente si applica per gli impegni concernenti spese correnti autorizzate con legge regionale che disciplinino interventi e servizi per i quali sia necessario assicurare la continuità e la regolarità delle erogazioni della spesa nel tempo, ai sensi del precedente art. 23.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ed ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, formano impegno sugli stanziamenti di competenza di ciascun esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.
Per le spese da erogarsi in annualità , il primo degli stanziamenti annuali di ciascun limite di impegno iscritto a carico del bilancio in base ad autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità . Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sui corrispondenti stanziamenti da iscriversi a carico dei bilanci degli esercizi successivi.
All’atto del pagamento del saldo su ciascun impegno di spesa, l’importo dell’impegno assunto è ridotto della differenza tra il detto importo e l’importo complessivo dei pagamenti disposti sull’impegno medesimo, tale differenza è portata in aumento della disponibilità di fondi sul relativo capitolo ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni e/o per l’aumento di altri impegni eventualmente già assunti.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato tra i residui passivi, la differenza di cui al precedente comma costituisce economia di spesa al termine dell’esercizio.


Per le spese di investimento a carattere pluriennale previste nel terzo comma del precedente art. 84, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata a quello di normale scadenza della legislatura.
Quando le leggi autorizzino più limiti di impegno, la facoltà di assumere gli impegni di cui al sesto comma del precedente art. 84 è limitata al limite di impegno autorizzato per l’esercizio di normale scadenza della legislatura.


Chiuso col 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del precedente art. 84 entro il termine di cui al comma precedente costituiscono economia di spesa ad eccezione di quelle per le quali si eserciti la facoltà di cui al terzo comma del successivo art. 100 e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati della gestione.


Il consiglio regionale e la giunta regionale, in base alle rispettive competenze statutarie, deliberano l’assunzione degli impegni di spesa, salvo che le singole leggi attribuiscano tale competenza ai responsabili dei servizi previsti dalla legge regionale sull’ordinamento degli uffici e salvo quanto stabilito dalle disposizioni contenute negli artt. 89, quinto e settimo comma, e 94, terzo comma.
Le competenze attribuite alla giunta regionale e previste nel precedente comma del presente articolo possono essere dalla giunta stessa delegate al presidente o vice presidente.
Tutte le responsabilità inerenti alle attività delegate ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente restano comunque a carico della giunta regionale, salvo i casi in cui le stesse responsabilità derivino da atti o fatti imputabili esclusivamente ai soggetti delegati. La responsabilità è solidale quando concorrono le responsabilità della giunta regionale e dei soggetti delegati.
Gli impegni riferiti a spese tassativamente regolate da contratti, convenzioni, disposizioni governative o da atti in precedenza deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale tali da rendere determinabile l’esatto ammontare della somma da impegnare o che contengano esplicita autorizzazione, sono assunti con decreto del presidente della giunta regionale.
Gli impegni di spesa concernenti l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato sono assunti con decreto del presidente della giunta regionale.


La giunta regionale delibera, fissandone gli elementi essenziali, sui contratti, le convenzioni, rinunce e transazioni, liti attive e passive, nei quali sia interessata la Regione, il cui valore non ecceda il limite stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio. Oltre tale limite la giunta regionale delibera su conforme parere della commissione consiliare avente competenza in materia finanziaria.
I contratti e le convenzioni sono stipulati dal presidente della giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al precedente comma.


Tutti gli atti dai quali derivi o possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali devono essere trasmessi da parte dei relativi uffici amministrativi alla ragioneria della Regione. Tali atti devono contenere l’indicazione dell’importo, degli impegni e gli altri elementi idonei e ove occorra, la documentazione per consentire gli accertamenti di cui al comma successivo.
La ragioneria verifica la legalità della spesa esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta l’esistenza della relativa disponibilità dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo cui la spesa va imputata tenendo conto degli impegni definitivi, già assunti e degli altri impegni ancora in corso di formazione, e registra i nuovi impegni nelle apposite scritture degli impegni in corso di formazione, facendolo constare in apposito documento da allegarsi ad ogni singolo atto.
Gli atti di impegno formalmente adottati dai competenti organi regionali sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell’impegno definitivo all’atto dell’invio all’organo di controllo. Sono parimenti comunicati alla ragioneria a cura della segreteria della giunta regionale, gli estremi dei provvedimenti adottati dall’organo di controllo sugli atti dell’amministrazione regionale; quando gli atti soggetti al controllo siano rinviati o annullati i relativi provvedimenti sono inviati in copia.
Qualsiasi successivo atto o contratto che comporti o da cui possa derivare modificazione agli impegni, definitivi o in corso di formazione, già registrati, deve essere trasmesso in copia alla ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Quando l’impegno della spesa venga accertato, in applicazione di leggi e/o regolamenti, all’atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento è considerato anche come atto di assunzione dell’impegno di spesa.
Per gli stipendi, le pensioni e le altre spese fisse similari la registrazione degli impegni può essere effettuata con frequenza periodica.
Per le spese da ordinarsi da funzionari a ciò autorizzati a norma del successivo art. 94 si considera come impegno ai fini della definizione delle disponibilità per l’assunzione di nuovi o maggiori impegni l’intero importo della apertura di credito concessa a norma del seguente art. 94. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti funzionari delegati. In correlazione all’annullamento o alla riduzione delle dette aperture di credito disposte nel corso dell’esercizio, sono modificate le disponibilità dei relativi capitoli di bilancio ai fini dell’assunzione di nuovi o maggiori impegni.
Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d’ufficio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti.


La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore, dell’ammontare esatto del debito scaduto e della esatta scadenza, ed è disposta sulla base di documentazione, secondo le disposizioni contenute nelle singole leggi, contratti, convenzioni ed altri atti, idonei a comprovare il diritto del creditore e con riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa.
La liquidazione della spesa è disposta dallo stesso organo competente, a norma del precedente art. 84 ad assumere i relativi impegni, salvo che non sia disposto diversamente dalle singole leggi o da provvedimenti con i quali siano stati assunti i correlativi impegni di spesa o da altri provvedimenti deliberativi.
Le spese fisse sono liquidate dal presidente della giunta, dal vice presidente o dal delegato.
La liquidazione delle spese può essere contestuale all’assunzione degli impegni di spesa, quando ciò non sia in contrasto con le disposizioni delle singole leggi.


Quando non sia espressamente stabilito dagli atti con i quali sono assunti gli impegni o dai conseguenti provvedimenti di esecuzione delle spese, i responsabili dei servizi di cui al primo comma dell’art. 87 richiedono alla ragioneria della Regione la emissione dei relativi titoli di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa.
La documentazione giustificativa può essere trattenuta e conservata presso gli organi indicati nel precedente comma; in tal caso, è apposta sulla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, a cura degli organi richiedenti e sotto la loro responsabilità , apposita dichiarazione attestante la regolarità della documentazione acquisita. In ogni caso sono allegati alla detta richiesta i documenti relativi a spese dalle quali derivino modificazioni al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione.
Le richieste di emissione dei titoli di pagamento di cui al comma precedente sono allegati, a cura della ragioneria, ai relativi titoli estinti.
Gli atti di liquidazione delle spese tengono luogo delle richieste di emissione dei titoli di pagamento, quando non ricorra il caso indicato nel secondo comma del presente articolo.
Tengono parimenti luogo delle richieste di emissione dei titoli di pagamento, le deliberazioni con le quali si dispongono aperture di credito in favore di funzionari delegati.
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle singole leggi e relativi regolamenti di esecuzione, nonchè le disposizioni di cui ai successivi artt. 92 e 94 della presente legge riguardanti le spese da ordinarsi dagli organi, uffici, enti e funzionari delegati.
I titoli di spesa in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti derivanti da contratti o da convenzioni sono emessi d’ufficio.


Il pagamento delle spese è ordinato dal servizio di ragioneria nei limiti degli stanziamenti di cassa di ciascun capitolo di spesa del bilancio in corso e con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto dei residui, mediante:
1) mandati di pagamento diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria della Regione;
2) apertura di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia con ordinativi diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria della Regione, sia in contanti, mediante prelevamento dei fondi dalle dette aperture di credito con le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti.

I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i quali si dispongono le aperture di credito di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale, dal vice presidente o dal delegato e vistati per il riscontro contabile e di legalità dal responsabile del servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce.
Non può ordinarsi il pagamento di spese per le quali non siano stati assunti i relativi impegni, o che non siano state liquidate ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 84 e 90.
Non può ordinarsi il pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli altri atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano stati dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, e non siano osservate le disposizioni di cui ai comma seguenti.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma del presente articolo, la ragioneria accerta l’intervenuta liquidazione della spesa, che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa del capitolo di bilancio cui la spesa va imputata e nei limiti dell’impegno di spesa cui la stessa si riferisce, che la spesa medesima sia correttamente imputata al conto della competenza o a quello dei residui distintamente, in questo ultimo caso, per ciascuno degli esercizi di provenienza.
Quando i titoli di spesa siano da emettere sulla base di deliberazioni dichiarate ai sensi di legge immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l’esecuzione, ove ricorra il caso indicato nel primo comma del precedente art. 91, chi richiede l’emissione del titolo ha l’obbligo di dichiarare, nella richiesta di emissione, gli estremi di trasmissione della detta deliberazione all’organo di controllo. Non possono emettersi titoli di spesa quando risulti che non siano stati osservati i termini indicati nel secondo comma dell’art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62. Non possono altresì emettersi titoli di spesa sulla base di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini indicati nel terzo comma del citato art. 49, quando non siano stati dichiarati sull’atto gli estremi del visto senza rilievi dell’organo di controllo o non sia dichiarato che lo stesso organo non ha adottato alcun provvedimento entro i suddetti termini.
Gli amministratori e funzionari della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle deliberazioni di urgenza dichiarate immediatamente eseguibili da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.
I titoli di spesa sono emessi sempre a carico di un solo capitolo di bilancio; possono riguardare solo spese della competenza o quelle dei residui e, quando riguardano i residui, sono emessi distintamente per ciascuno degli anni di provenienza dei residui stessi.


Quando la ragioneria, effettuate le verifiche e i riscontri previsti dai precedenti artt. 89 e 92, ritenga di non registrare un impegno di spesa, ove non sia possibile provvedere nei modi indicati nel primo comma del successivo art. 99, ne riferisce per iscritto al presidente della giunta regionale e ai componenti della giunta interessati, fornendo la necessaria motivazione e, se del caso, le soluzioni ritenute possibili. Se il presidente intende dar corso al provvedimento, ne dà ordine scritto alla ragioneria che è obbligata ad eseguirlo.
L’ordine scritto di cui al precedente comma non può essere dato, e se dato, non può essere eseguito:
1) quando si riferisca all’impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza e viceversa;
2) quando riguardi la emissione di mandati di pagamento a favore degli amministratori e dei dipendenti, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamentari;
3) quando riguardi atti aventi rilievo penale.



Le aperture di credito a favore di funzionari delegati, di cui al punto 2) del primo comma del precedente art. 92, sono autorizzate presso l’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, con deliberazione della giunta regionale ed in base alle disposizioni contenute annualmente nella legge di bilancio e sono disposte mediante ordine di accreditamento. Detti ordini di accreditamento debbono sempre mantenere l’indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante buoni tratti a favore dello stesso funzionario delegato per le spese pagabili direttamente in contanti e della somma che dovrà utilizzarsi mediante ordinativi diretti a favore dei creditori.
Possono essere funzionari delegati i responsabili dei servizi di cui al primo comma dell’art. 87 della presente legge.
I funzionari delegati, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge, nelle singole leggi che autorizzano le relative spese e nei regolamenti, secondo le facoltà e le modalità loro attribuite con le deliberazioni indicate nel primo comma del presente articolo, assumono impegni di spesa a norma del precedente art. 84, liquidano e ordinano le spese attinenti alle aperture di credito autorizzate in loro favore entro i limiti delle stesse aperture di credito, distintamente per ciascun capitolo di bilancio e distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui e per questi separatamente secondo gli esercizi di provenienza.
Qualora le aperture di credito riguardino spese di funzionamento o competenze accessorie al personale della Regione, i funzionari delegati hanno l’obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascun ordine di accreditamento prima di emettere ordinativi o buoni sui successivi ordini di accreditamento eventualmente disposti sullo stesso capitolo ed esercizio.
I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 15 dicembre una rimanenza di importo non superiore a L. 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativo alla competenza dell’anno decorso, provvedono, entro il 20 dicembre ad estinguere tali ordini di accreditamento mediante versamento della detta rimanenza alla tesoreria della Regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio.
Gli ordinativi diretti a favore dei creditori e i buoni di prelevamento in contanti emessi sugli ordini di accreditamento sono firmati dal funzionario delegato e dall’addetto al riscontro contabile, ove esista.
Alla liquidazione delle spese e alla emissione degli ordinativi diretti a favore dei creditori sono estese, in quando applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 90, 92 e 98 della presente legge.
L’importo degli ordini di accreditamento di cui al primo comma del presente articolo è portato in detrazione delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli sui quali sono disposti, ai fini della determinazione delle disponibilità per l’assunzione di altri impegni e per disporre altri pagamenti, ma vi fanno imputazione definitiva, per gli stessi fini, solo per l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati dai funzionari delegati nonchè degli impegni assunti dagli stessi funzionari delegati e che non siano stati pagati.
Al termine dell’esercizio, gli ordini di accreditamento sono ridotti all’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati in contanti e mediante ordinativi diretti; gli ordini di accreditamento rimasti completamente inutilizzati sono annullati.


I funzionari delegati devono presentare trimestralmente l’elenco degli impegni assunti ai sensi del precedente articolo e il rendiconto delle somme erogate in ciascun trimestre corredato dei documenti giustificativi delle spese. Non possono essere assunti impegni né ordinati pagamenti dopo il 15 dicembre.
I documenti di cui al comma precedente sono presentati per ciascun capitolo di bilancio distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui, e per questi, per ciascuno degli esercizi di provenienza.
Gli stessi documenti devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre al servizio ragioneria della Regione. I rendiconti trimestrali sono approvati entro il mese successivo con deliberazione della giunta regionale da trasmettere all’organo di controllo senza gli atti giustificativi.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti decadono dalla delega e sono passibili delle sanzioni previste dalla legge regionale sull’organizzazione degli uffici della Regione.
La ragioneria della Regione esegue i necessari riscontri contabili sui rendiconti di cui al presente articolo al fine di accertare la osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, i rendiconti sono restituiti al funzionario delegato con provvedimento del presidente della giunta regionale, con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso e/o all’integrazione della documentazione.
Se il funzionario delegato non provvede ad ottemperare all’invito di cui al comma precedente entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di restituzione, il rendiconto si considera non presentato per gli effetti di cui al quarto comma del presente articolo.


Le norme integrative per la disciplina delle aperture di credito, per la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati e per il rendiconto dei conti da parte dei medesimi saranno stabilite da apposito regolamento regionale.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge di contabilità dello Stato e nel relativo regolamento.


Il pagamento di qualsiasi spesa della Regione è fatto esclusivamente dal tesoriere della Regione sulla base dei titoli di spesa indicati nel precedente art. 92 salvo quanto stabilito dal regolamento regionale sul servizio di economato e salvo quanto stabilito per il pagamento da effettuarsi in contanti dai funzionari delegati.
Nel caso di servizi gestiti in economia, i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore ei creditori diretti.
E’ vietata l’emissione di titoli di spesa a favore degli amministratori e dei dipendenti della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamentari.


I titoli di spesa emessi ai sensi del precedente art. 97 sono estinti mediante:
a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono effettuati sulla scorta di atti comprovanti lo " status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione da acquisirsi in originale o copia autentica anche dal tesoriere all’atto del pagamento;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titolo stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o previa richiesta scritta, su conto bancario intestati ai beneficiari; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l’avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall’istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento;
d) commutazione in assegno circolare non trasferibile, escluso il caso di ente pubblico, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 1 e 12 del codice civile, nonchè di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, con quietanza del tesoriere, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, ovvero mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere regionale.
I titoli di spesa non pagati entro il 20 dicembre dell’esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili.
La giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento delle spese per l’espletamento del servizio e degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonchè degli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.


Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori materiali negli atti sottoposti alla sua verifica, provvede d’ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione agli uffici interessati.
In ogni altro caso, la ragioneria restituisce gli atti irregolari o sui quali siano stati riscontrati errori, agli uffici interessati, indicando le misure necessarie per la regolarizzazione dell’atto e per la correzione degli errori e, quando possibile, le eventuali soluzioni alternative.
E’esclusa, in ogni caso, qualunque valutazione di merito.


Gli impegni di spesa assunti ai sensi del precedente art. 84 a tutto il 31 dicembre rimangono in vigore; le somme che non siano pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi.
I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

finali della gestione, salvo quanto disposto nel successivo comma del presente articolo.
Le somme stanziate in bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio a norma del precedente art. 84, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati
Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell’art. 84 entro il termine dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con deliberazione della giunta regionale nella quale sono indicati oltre all’importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, all’importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali ed all’importo delle somme pagate:
a) il numero, la data e l’importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
c) l’ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore e o non pagati entro il termine dell’esercizio;
d) gli stanziamenti o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al terzo comma del presente articolo;
e) le somme da portarsi in economia.

La deliberazione di cui al comma precedente è adottata:
- per i residui di cui alla lettera b), in base agli atti dai quali derivano gli impegni;
- per i residui di cui alla lettera d), sulla scorta di un prospetto nel quale sono indicate le somme stanziate in bilancio dopo il 30 giugno, gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti, e munito di una dichiarazione del responsabile del servizio di cui al primo comma dell’art. 87 da cui risultino gli obiettivi fissati, quelli raggiunti e quelli da raggiungersi, i motivi del mancato impegno e la necessità di conservare i fondi in bilancio;
- per le somme da portarsi in economia, di cui alla lettera e), in base ad un prospetto nel quale sono indicate distintamente quelle riferite al precedente art. 48, quinto comma, quelle riferite al precedente art. 73, primo comma, quelle riferite al successivo art. 101, terzo comma, e le altre.

Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell’esercizio, può disporsi la liquidazione e/o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma del presente articolo, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell’esercizio chiuso; il pagamento è registrato in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.
Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai comma precedenti e corrispondenti all’ammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a), b), c), d), del quarto comma del presente articolo sono trasportati nel bilancio dell’esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistano nel bilancio dell’esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all’importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi del quarto comma dell’art. 57 della presente legge.
L’accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.


I residui passivi di spese correnti, e quelli per il rimborso di prestiti sono conservati nel conto dei residui solo per l’esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.
I residui passivi concernenti spese per investimenti, sono conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.
I residui passivi che non siano pagati entro i termini indicati nei comma precedenti, sono eliminati, a cura del servizio di ragioneria, dal conto dei residui: essi costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Restano comunque fermi gli ordinari termini di prescrizione dei crediti previsti dalla legislazione in vigore.


Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente art. 101, per le quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, è iscritto nel bilancio di previsione annuale, un apposito capitolo di spesa da collocare nell’elenco delle spese obbligatorie, la cui dotazione è commisurata, di norma, all’entità dei residui perenti eliminati dal conto dei residui passivi.


Costituiscono economia di spesa rispetto agli stanziamenti, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione:
a) le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 84 entro il termine dell’esercizio, ad eccezione delle somme iscritte negli stanziamenti di spese per investimenti o parte di esse, indicate nel terzo comma dell’art. 100 della presente legge;
b) le somme riferite ai residui passivi eliminati dal conto dei residui per effetto della perenzione amministrativa, a norma del precedente art. 101;
c) le somme risultanti ancora disponibili sui singoli impegni di spesa dopo il pagamento a saldo degli impegni medesimi, quando i detti impegni siano conservati tra i residui passivi;
d) le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le disposizioni di cui al precedente art. 59;
e) le annualità o quote di esse relative a limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui al precedente art. 48, quinto comma;
f) gli stanziamenti o quote di essi per i quali sia stato applicato il disposto di cui al precedente art. 73, primo comma.



Nel caso di attività o di interventi a carattere continuativo o ricorrente il cui esercizio sia delegato in via permanente agli enti locali territoriali le somme non impegnate dagli enti delegati si considerano somministrate agli stessi enti in acconto sulle assegnazioni da disporre, per le stesse finalità , nell’esercizio successivo.


Le registrazioni dei provvedimenti indicate negli articoli del presente titolo sono eseguiti dalla ragioneria regionale mediante tecniche di elaborazione elettronica e/o elettromeccanografica ai sensi del precedente art. 4.
L’ufficio della commissione consiliare avente competenza in materia finanziaria è collegato direttamente con il sistema centralizzato di cui al comma precedente al fine di consentire la conoscenza di ogni stadio della gestione del bilancio regionale.
Le commissioni consiliari utilizzano i dati relativi alla gestione del bilancio esclusivamente per gli adempimenti previsti dall’art. 22 dello Statuto.
TITOLO VII
Rendiconto generale



I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.
Il rendiconto generale comprende:
a) il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio;
b) il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è illustrato in una nota preliminare generale.
Sono allegati al rendiconto generale:
1) una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione:
nella detta relazione è illustrato il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate e sono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano e progetto della Regione in relazione ai singoli obiettivi considerati nel bilancio di previsione ed agli obiettivi generali e agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, e dell’attuazione della prima annualità del bilancio pluriennale;
2) una relazione illustrativa sullo stato di attuazione di ciascuna legge di spesa;
3) il rendiconto delle spese degli enti dipendenti dalla Regione indicati nell’art. 5 della presente legge;
4) la relazione delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
5) l’ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;
6) l’elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l’obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate, in via principale o sussidiaria, dalla Regione, di cui all’art. 69 della presente legge con l’indicazione dei relativi beneficiari;
7) l’elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui al quinto comma dell’art. 48 della presente legge;
8) l’elenco degli stanziamenti riportati nel bilancio dell’esercizio successivo ai sensi del primo comma dell’art. 73 della presente legge;
9) l’elenco degli stanziamenti iscritti nel bilancio successivo per effetto di quanto previsto dall’art. 59, terzo comma, della presente legge;
10) l’elenco degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’esercizio successivo per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all’art. 72, secondo e terzo comma, della presente legge;
11) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario, negativo o positivo con l’indicazione, in quest’ultimo caso, della entità dell’avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell’esercizio in corso.



Il rendiconto generale è formulato nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE ai sensi del terzo comma dell’art. 24 della legge 19.5.1976, n. 335.


Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l’ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall’esercizio precedente;
5) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l’ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell’esercizio;
8) l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio;
9) l’eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) l’eccedenza di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l’ammontare dei residui attivi, accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell’esercizio;
12) l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l’ammontare dei residui attivi formatisi al termine dell’esercizio sulla gestione di competenza;
14) l’ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio.

Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell’esercizio;
7) l’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio medesimo nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell’esercizio;
11) l’ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare a nuovo esercizio;
12) l’ammontare dei residui passivi formatisi al termine dell’esercizio sulla gestione di competenza;
13) l’ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell’esercizio.



Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed i beni immobili;
c) ogni altra attività e passività nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere:
a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;
b) il conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.


Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio al quale si riferisce ed è approvato, con gli allegati di cui al precedente art. 106, con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno.
Il rendiconto generale della Regione, dopo l’entrata in vigore della relativa legge di approvazione, è intangibile.


I rendiconti degli enti, indicati al precedente art. 5, dipendenti dalla Regione, sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti artt. 106 e 109 e sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’esercizio al quale si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione.
La mancata presentazione dei conti indicati nel comma precedente comporta l’immediata sospensione delle erogazioni dei contributi regionali dell’anno in corso.
TITOLO VIII
I controlli



Sono considerate unità operative, ai sensi dell’art. 19 della legge 19.5.1976, n. 335 ed agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 113 della presente legge, i servizi previsti dalla legge regionale sull’ordinamento degli uffici, gli enti, aziende e organismi di cui al precedente art. 5, cui sia attribuita la responsabilità di gestire settori di intervento della Regione, o di attuare piani e progetti regionali.
Le disposizioni di cui al successivo art. 113 non si applicano nei confronti degli enti locali destinatari di deleghe regionali ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.


Le unità operative di cui al precedente art. 112 devono presentare alla giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto che consenta di accertare, per ciascuno dei servizi, settori di attività , piani e progetti della Regione di cui sono rispettivamente responsabili:
a) i costi sostenuti, in termini di impegni assunti;
b) i risultati economico finanziari raggiunti in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti sulla base degli indici e dei parametri stabiliti nei singoli provvedimenti.



La giunta regionale, a mezzo del servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo e in concorso con il servizio di ragioneria, dispone almeno due verifiche annuali sulla attività degli organismi di cui al precedente art. 112 allo scopo di accertare lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato di attuazione dei piani e progetti di cui i detti organismi sono rispettivamente responsabili, i risultati raggiunti ed il grado di efficienza, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui alla lettera b) del precedente art. 113. Analoghe verifiche sono disposte per tutte le iniziative di spesa che si prestino a tali forme di accertamento anche a mezzo di ispezioni.
I risultati delle verifiche di cui al comma precedente sono comunicati al consiglio regionale entro trenta giorni dal termine della verifica.


Gli atti di spesa finanziati in tutto o in parte con i fondi comunitari sono tenuti distinti dagli atti di spesa della Regione e sono ordinati in modo che dagli stessi risultino le procedure istruttorie seguite e quelle relative alla concessione dei finanziamenti.
Al fine di consentire gli eventuali controlli da parte della Corte dei Conti della Comunità europea, la legge di bilancio indica annualmente i servizi regionali cui è affidata la gestione dei fondi comunitari.


Gli enti locali territoriali ai quali sia stato delegato dalla Regione l’esercizio di funzioni amministrative sono tenuti ad inviare alla Regione stessa, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, la certificazione delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati per l’esercizio della delega, distintamente per ciascuno dei capitoli del bilancio regionale a carico dei quali sono state disposte le dette assegnazioni, e separatamente a seconda che riguardino il conto della competenza o quello dei residui e per questi, separatamente per ciascuno degli esercizi di provenienza.
Nelle certificazioni di cui al comma precedente sono indicati, distintamente per il trimestre cui il conto si riferisce e per i trimestri precedenti:
a) l’ammontare delle assegnazioni;
b) l’ammontare delle somme riscosse;
c) l’ammontare degli impegni assunti;
d) l’ammontare dei pagamenti disposti;
e) l’ammontare dei pagamenti eseguiti;
f) l’ammontare delle somme rimaste da impegnare.



I rapporti indicati al precedente art. 113 unitamente ad una relazione del servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo, sono approvati dalla giunta regionale per essere trasmessi al consiglio regionale prima dell’approvazione dell’assestamento di bilancio.


Le singole leggi regionali che disciplinano la delega di funzioni della Regione agli enti locali territoriali, stabiliscono adeguate forme di collaborazione anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile, sull’attività svolta nell’esercizio della delega.
Gli enti delegati oltre alla certificazione delle spese effettuate nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate, devono presentare entro il 31 maggio alla giunta regionale un rapporto sui risultati economici e finanziari conseguiti. La mancata presentazione del rapporto sospende l’erogazione dei fondi regionali assegnati.
Ai fini di garantire la omogeneità delle procedure, l’accelerazione dei procedimenti di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto stabilito nelle singole leggi di delega e salvo quanto altro in esse previsto, la giunta regionale segnala agli enti stessi gli inconvenienti riscontrati, assicura la collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Le risultanze dei rapporti di cui al precedente secondo comma sono comunicati al consiglio regionale.


Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia finanziaria il rendiconto di cassa delle riscossioni effettuate e dei pagamenti disposti nel trimestre comprensivi di quelli relativi ai trimestri precedenti, nel quale sono esposti:
a) per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l’ammontare delle entrate delle quali è stata prevista la riscossione, senza distinzione fra riscossione in conto della competenza o in conto dei residui, aggiornato con le variazioni che fossero state apportate alle previsioni iniziali scritte nel bilancio annuale;
2) l’ammontare delle entrate riscosse, distintamente in conto della competenza dell’esercizio o in conto dei residui e per questi, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, il totale delle riscossioni in conto dei residui e il totale complessivo delle riscossioni;
b) per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l’ammontare delle spese di cui è stato autorizzato il pagamento, senza distinzione fra pagamenti in conto della competenza o in conto dei residui, aggiornato con le variazioni che fossero state apportate alle autorizzazioni iniziali iscritte nel bilancio annuale;
2) l’ammontare dei pagamenti disposti distintamente in conto della competenza dell’esercizio o in conto dei residui e per questi distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, il totale dei pagamenti in conto dei residui e il totale complessivo dei pagamenti.

Il rendiconto trimestrale di cassa comprende un quadro generale riassuntivo nel quale sono esposti:
1) l’ammontare della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio;
2) l’ammontare complessivo delle riscossioni effettuate nel trimestre, comprensivo di quelle effettuate nei trimestri precedenti;
3) l’ammontare complessivo dei pagamenti disposti nel trimestre, comprensivo di quelli disposti nei trimestri precedenti;
4) l’ammontare della giacenza di cassa al termine del trimestre al quale il rendiconto si riferisce, disponibile ai fini della emissione di altri titoli di pagamento;
5) l’ammontare degli ordini di incasso non ancora riscossi;
6) l’ammontare dei mandati di pagamento non ancora eseguiti comprensivo delle quote di ordini di accreditamento non ancora utilizzati;
7) il resto effettivo di cassa.

Al rendiconto trimestrale di cassa sono allegati:
a) la dimostrazione riassuntiva dei movimenti di fondi sui conti correnti intrattenuti con la tesoreria centrale dello Stato e su altri conti speciali autorizzati con legge, distintamente per ciascuno dei detti conti, ed un riepilogo per tutti i conti;
b) la dimostrazione riassuntiva dei movimenti dei fondi prodotta dal tesoriere della Regione ai sensi del regolamento del detto servizio, munita del visto di concordanza con le scritture della ragioneria della Regione;
c) un prospetto nel quale sono indicati: il totale delle entrate riscosse in conto della competenza, il totale delle entrate riscosse in conto dei residui distintamente per ciascuno degli anni di provenienza, il totale delle riscossioni in conto dei residui ed il totale complessivo delle riscossioni, nonchè il totale dei pagamenti disposti in conto della competenza, il totale dei pagamenti disposti in conto dei residui distintamente per ciascuno degli anni di provenienza, il totale dei pagamenti in conto dei residui ed il totale complessivo dei pagamenti, posti, rispettivamente a raffronto con le entrate di competenza previste ed i residui attivi provenienti e le spese di competenza iscritte in bilancio ed i residui passivi presunti o accertati;
d) un riepilogo delle spese sostenute dagli enti locali territoriali con i fondi ad essi assegnati per l’esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione, distintamente per ciascuno dei capitoli di bilancio e separatamente a seconda che riguardino il conto della competenza e quello dei residui, e per questi, separatamente per ciascuno degli esercizi di provenienza;
e) un riepilogo delle spese sostenute dagli enti dipendenti distintamente per ciascuno dei capitoli di bilancio e separatamente a seconda che riguardino il conto della competenza e quello dei residui e, per questi, separatamente per ciascuno degli esercizi di provenienza.



Entro i termini indicati nel precedente art. 119 la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare avente competenza in materia finanziaria la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel trimestre, comprensivi di quelli relativi ai trimestri precedenti nella quale sono esposti:
a) per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l’ammontare delle entrate di cui è stato previsto l’accertamento aggiornato, con le variazioni che fossero state apportate alle previsioni iniziali iscritte nel bilancio annuale e con i residui attivi provenienti da ciascuno degli esercizi precedenti;
2) l’ammontare delle entrate accertate in conto della competenza e di quelle riaccertate in conto dei residui e, per questi, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, il totale dei riaccertamenti in conto residui e il totale complessivo degli accertamenti;
b) per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l’ammontare delle spese di cui è stato autorizzato l’impegno, aggiornato con le variazioni che fossero state apportate alle autorizzazioni iniziali iscritte nel bilancio di previsione e con i residui passivi provenienti da ciascuno degli esercizi precedenti;
2) l’ammontare delle spese impegnate in conto della competenza e degli impegni riaccertati in conto dei residui e, per questi, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, il totale degli impegni riaccertati in conto residui e il totale complessivo degli impegni.

La situazione degli accertamenti e degli impegni si compendia in un quadro generale riassuntivo che comprende:
a) per le entrate: il riepilogo generale dei titoli;
b) per le spese: il riassunto dei programmi, progetti e delle altre ripartizioni per ciascuna rubrica e il riepilogo generale delle rubriche.

Alla situazione di cui al comma precedente è allegato un prospetto nel quale sono indicate le fasi di utilizzazione dei fondi globali.


I documenti che per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge sono comunicate al consiglio regionale, vengono esaminati dalle commissioni consiliari permanenti ai fini dell’esercizio del controllo previsto dall’art. 22 dello Statuto.
Le commissioni consiliari ne riferiscono al consiglio regionale in sede di approvazione del conto consuntivo.


Il controllo sulla gestione del servizio di tesoreria della Regione è esercitato nei modi indicati nel relativo regolamento regionale e nella convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.


Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della Regione.
Spetta alla ragioneria di vigilare sull’operato degli incaricati di cui al comma precedente; tale vigilanza si esplica almeno una volta all’anno, e negli altri casi in cui sia disposta dalla giunta regionale, attraverso verifiche ed ispezioni dirette, in particolare, ad accertare l’esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate in contanti sulle aperture di credito e non ancora impiegate e la regolarità dei pagamenti effettuati in contanti e sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
TITOLO IX
Il servizio di programmazione e la ragioneria della Regione



In attesa dell’ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale sono attribuiti al servizio di programmazione i seguenti compiti:
- preparazione della proposta di programma di sviluppo prevista dal precedente art. 9 e dei suoi aggiornamenti annuali;
- preparazione del documento programmatico annuale previsto dal precedente art. 8;
- preparazione del rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo;
- formulazione di osservazioni alla giunta regionale in ordine alla congruenza e compatibilità tra piani, progetti e programma regionale di sviluppo, nonchè tra i medesimi atti e leggi di spesa;
- formulazione di osservazioni alla giunta regionale in sede di esame dei programmi pluriennali e annuali predisposti dalle comunità montane;
- verifica dello stato d’avanzamento dei singoli progetti e programmi attuati dalla Regione, anche sulla base dei rapporti di cui al precedente art. 113, acquisendo a tal fine con periodicità i dati finanziari resi noti dal servizio ragioneria;
- formulazione di osservazioni e proposte alla giunta regionale del piano annuale delle ricerche, al fine di assicurare e verificare il necessario coordinamento tra attività di ricerca e attività di programmazione;
- formulazione di osservazioni e proposte alla giunta regionale in relazione ai rapporti tra politica economica nazionale e attività di programmazione della Regione;
- ogni altro compito previsto dalla presente legge e da altre disposizioni di leggi regionali.



I compiti e l’organizzazione del servizio di ragioneria della Regione sono disciplinati secondo le norme della presente legge.
Il servizio di ragioneria della Regione opera sotto la direzione della giunta regionale e del suo presidente ai sensi del primo comma dell’art. 52 dello Statuto.


Oltre quelli indicati negli articoli precedenti e quelli indicati nelle altre leggi e regolamenti regionali, sono attribuiti alla ragioneria i seguenti compiti:
1) predisposizione, sulla base degli elementi forniti dal servizio previsto dal precedente art. 124, dalle unità operative e dagli altri servizi e uffici interessati:
a) del progetto di bilancio pluriennale e dei suoi aggiornamenti;
b) del progetto di bilancio annuale di competenza e di cassa, delle proposte di assestamento e di variazione del bilancio, nonchè delle relative proposte di legge e relazioni illustrative avuto riguardo, per queste ultime, agli aspetti tecnici e finanziari dei detti provvedimenti;
2) formulazione di proposte alla giunta regionale concernenti:
a) le scritture che debbano essere tenute dagli uffici centrali e periferici, riguardanti la gestione del bilancio e del patrimonio ed in genere quelle che riguardino le gestioni di fondi e di materie;
b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche in relazione a speciali esigenze di servizio;
c) i provvedimenti legislativi e regolamentari, e relative istruzioni, in materia di contabilità e relative modificazioni;
d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le unità operative, i servizi e uffici della Regione devono trasmettere alla ragioneria per il riscontro contabile della gestione finanziaria e del patrimonio e per l’adempimento degli altri compiti che sono affidati alla ragioneria;
e) le verifiche, ispezioni e indagini ritenute opportune, disposte presso le unità operative, presso i servizi e gli uffici che abbiano gestione finanziaria o attribuzioni contabili;
3) formulazione e/o verifica delle disposizioni contenute nelle proposte di provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi predisposti dalle unità operative, dai servizi e uffici della Regione, che importino o riflettano spese a carico del bilancio della Regione, o che regolino comunque l’assunzione di nuovi oneri, o che influiscano o possano influire sull’ordinamento contabile della Regione, o che riguardino la gestione dei fondi regionali assegnati agli enti delegati per l’esercizio di funzioni amministrative della Regione;
4) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa e dei pagamenti delle spese regionali, dopo le verifiche demandate alla sua competenza dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi e regolamenti;
5) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, delle loro rettificazioni, riduzioni e annullamenti;
6) predisposizione del rendiconto generale della Regione, della nota preliminare illustrativa nonchè della proposta di legge per l’approvazione del rendiconto generale;
7) predisposizione del consuntivo trimestrale di cassa di cui all’art. 119 della presente legge;
8) predisposizione della situazione trimestrale degli accertamenti e degli impegni di cui all’art. 120 della presente legge;
9) vigilanza sul servizio di tesoreria della Regione e sui movimenti di cassa del servizio di economato;
10) riscontro contabile sul rendiconto dei funzionari delegati;
11) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e delle relative scritture contabili e inventariali;
12) formulazione di pareri, se richiesti dal presidente della giunta e dai suoi componenti, in ordine alle iniziative ed ai provvedimenti che abbiano riflesso sulla finanza e sul patrimonio della Regione;
13) formulazione di pareri, se richiesti dal consiglio regionale, in ordine alle disposizioni finanziarie delle proposte di legge di iniziativa consiliare o popolare, o di altri pareri;
14) formulazione di pareri, se richiesti dal presidente della giunta regionale, in ordine ai provvedimenti e alle relazioni degli enti dipendenti dalla Regione o da altri enti, riguardanti la gestione finanziaria o altri pareri attinenti alla materia del bilancio o del patrimonio;
15) formulazione di pareri e assistenza tecnica, se richiesti dal presidente della giunta regionale, in ordine alla acquisizione delle entrate della Regione;
16) ogni altra attribuzione conferita alla ragioneria con leggi speciali e regolamenti regionali.



Spetta al responsabile del servizio di ragioneria:
a) fissare direttive agli uffici della ragioneria per l’adempimento dei compiti di loro spettanza, e di vigilare perché le scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) proporre ai competenti organi e uffici della Regione l’adozione di provvedimenti che si rendessero necessari per la puntuale applicazione delle norme legislative e regolamentari concernenti la gestione del bilancio o aventi natura finanziaria, e che attengano comunque all’ordinamento contabile;
c) proporre soluzioni ai quesiti che si presentassero nell’applicazione delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi altra disposizione concernente la gestione del bilancio ed, in genere, la materia finanziaria e contabile;
d) assicurare che i compiti attribuiti alla ragioneria siano svolti con tempestività ed esattezza.



Con deliberazione della giunta regionale da adottarsi quando non si pregiudichi l’efficienza dei servizi e sia utile per il migliore impiego del personale dipendente e per la economicità dell’amministrazione, può disporsi che i compiti attribuiti agli addetti al riscontro contabile presso gli uffici dei funzionari delegati aventi sede nella stessa località o in località viciniori, siano concentrati presso un unico ufficio, al quale sono assegnati gli addetti al riscontro contabile degli uffici interessati, e che è posto, funzionalmente, alle dipendenze della ragioneria della Regione.
TITOLO X
Responsabilità



Gli amministratori e i dipendenti della Regione sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge 19.5.1976, n. 335.


Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggano impegni di spesa ovvero ordinino spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge oppure diano esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi previsti dalla legge o non ancora divenuti esecutivi;
b) abbiano dato esecuzione a provvedimenti adottati e da essi dichiarati d’urgenza o immediatamente esecutivi che siano stati annullati.



I dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o atti degli organi regionali con i quali siano assunti i relativi impegni nel caso che gli stessi non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili, e per le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge, quando abbiano dato causa alle stesse.
I dipendenti della Regione rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell’esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.


I funzionari delegati sono responsabili degli impegni e dei pagamenti concernenti i fondi loro accreditati.


La responsabilità del tesoriere della Regione è regolata dalle disposizioni contenute nella legge per l’istituzione del servizio di tesoreria e relativo regolamento e nella convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.


Chiunque si inserisca senza legale autorizzazione del maneggio del denaro e delle materie della Regione ne risponde a norma degli artt. 131 e 135 della presente legge.


Gli amministratori e i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati alla Regione da violazioni di obblighi di funzioni e/ o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.


Gli amministratori e i dirigenti delle unità operative, dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i dipendenti in servizio presso gli uffici, comunque denominati nei quali gli stessi siano articolati, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti artt. 130, 131, 132, 134 e 135 debbono farne denunzia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso è imputabile ad uno degli amministratori, la denunzia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso è imputabile al responsabile di una unità operativa, servizio o ufficio, l’obbligo di denunzia incombe all’amministratore o all’organo collegiale preposto.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denunzia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile della omissione.
La legge regionale che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione detta norme che consentano l’individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma degli artt. 130, 131, 132 e 135 della presente legge.


Sono esenti da responsabilità gli amministratori, i dirigenti e i capi degli uffici, nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito in base ad un ordine alla cui esecuzione erano tenuti; in tal caso la responsabilità è imputata a colui che tale ordine abbia impartito.
Responsabilità Disposizioni finali e transitorie e norme di rinvio



Il consiglio regionale, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto regionale, ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio in conformità delle disposizioni contenute nella legge 6.12.1973, n. 853.
Si osservano per la gestione del bilancio disciplinata da apposito regolamento interno, le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nella presente legge, fatta eccezione di quelle recate dai primi quattro titoli.
Le somme iscritte nel bilancio del consiglio sono rendicontate dal presidente del consiglio e sottoposte all’approvazione del consiglio.
Le risultanze finanziarie del conto sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l’eventuale saldo concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale.
Al rendiconto generale della Regione sono allegate le risultanze finali del rendiconto del consiglio costituite dalle entrate accertate e riscosse, dalle spese impegnate e pagate, nonchè dall’eventuale differenza di ogni capitolo.
Sono abrogate le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con le presenti norme.


Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e loro variazioni ed il rendiconto generale, si applicano ai bilanci e al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1981.
Per la determinazione dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio 1979 si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento.
Le operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 1980 sono parimenti effettuate sulla base delle norme indicate nel comma precedente, salvo quanto previsto nel quinto comma dell’art. 48 e nel primo comma dell’art. 73 della presente legge.
A partire dal rendiconto generale dell’esercizio 1980, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l’esercizio 1979 e quelli assunti sui bilanci per gli esercizi precedenti in conformità con le disposizioni della legge di contabilità dello Stato, e mantenuti in bilancio tra i residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1979 ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, costituiscono economia di spesa se non conformi alla disciplina contenuta nell’art. 100 della presente legge.


Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali in contrasto con le norme della presente legge.


Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, agli enti, aziende, organismi ed istituzioni in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione previo adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Le disposizioni concernenti il bilancio pluriennale ed annuale ed il rendiconto generale si applicano sulla base di quanto stabilito nel primo comma del precedente art. 139.
E’ abrogato l’art. 7 della legge regionale 10.8.1972, n. 5.


Fino all’entrata in vigore della legge regionale attuativa del disposto di cui all’art. 50 della legge 23.12.1978, n. 833 e all’art. 9 del DL 31.12.1979, n. 663, convertito nella L. 29.2.1980, n. 33 per la disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge con esclusione di quelle dei primi quattro titoli. Per l’utilizzazione e amministrazione del patrimonio e dei contratti si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti.
Nei confronti delle associazioni dei comuni, in materie diverse da quella prevista dalla L. 23.12.1978, n. 833, si applicano le norme di contabilità di cui al D.P.R. 19.6.1979, n. 421.


Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19.5.1976, n. 335 ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
In materia di amministrazione del patrimonio e di contratti si osservano, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nelle dette materie, salvo quanto stabilito dall’art. 88 della presente legge e fino a quando non saranno stabiliti i principi fondamentali di cui al terzo comma dell’art. 35 della legge 19.5.1976, n. 335.