Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 29
Titolo:Incentivazione turistico-alberghiera.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 1980, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario





La Regione Marche al fine di promuovere l’incremento ed il miglioramento ricettivo e pararicettivo, nonchè delle opere e dei servizi complementari all’attività turistica del proprio territorio e per favorire la razionalizzazione gestionale degli esercizi esistenti tramite lo sviluppo delle forme consortili, concede contributi in conto interessi nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.


Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede a enti pubblici, a cooperative o ad associazioni in qualsiasi forma costituite, a chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, provvidenze per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) costruzione di alberghi, pensioni o locande; trasformazione di fabbricati di civile abitazione in esercizi ricettivi;
b) completamento o ampliamento di alberghi, pensioni o locande;
c) miglioramento, ammodernamento, completamento, ampliamento - che non comportino aumento della capacità ricettiva - di alberghi, pensioni, locande e che siano in relazione con i posti letto a supporto della ricettività stessa; loro adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni;
d) costruzione o ampliamento di campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e lacuali;
e) ammodernamento o miglioramento di campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e lacuali;
f) costruzione, ampliamento, ammodernamento, miglioramento di case per ferie, ostelli per la gioventù , autostelli realizzati da enti pubblici, da cooperative o da associazioni in qualsiasi forma costituite;
g) costruzione, ampliamento, miglioramento, trasformazione di locali atti alla organizzazione della gestione comune di servizi turistici e sociali;
h) costruzione, miglioramento, potenziamento dei seguenti impianti ricreativi e sportivi complementari all’esercizio ricettivo:
1. piscina non superiore a m. 25 di lunghezza, e m. 16 di larghezza;
2. campo da tennis;
3. bocciodromo o campo di bocce;
4. mini golf;
5. campo di pallacanestro o pallavolo;
i) arredamento, attrezzature o loro rinnovo - il cui ammortamento non sia inferiore a 10 anni a norma della tabella dei coefficienti approvata con DM 29.10.1974 - concernenti le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);
l) istallazione di impianti per l’utilizzazione di fonti energetiche alternative.

Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le nuove costruzioni e i nuovi insediamenti ricettivi turistici che siano ubicati ad una distanza inferiore a ml. trecento dalla linea di demarcazione del demanio marittimo.


Per l’attuazione delle iniziative previste dal precedente art. 2 è concesso un concorso regionale sugli interessi di mutuo della durata di anni 15 nelle misure e secondo i criteri seguenti, riepilogati nella tabella allegata alla presente legge.
Iniziative di cui alla lettera a):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera b):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nel restante territorio un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera c):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale dei comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale dei comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera d):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera e):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera f):
Agli enti pubblici, alle cooperative e alle associazioni in qualsiasi forma costituite che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera g):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera h):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera i):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari all’8 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari all’8 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari all’8 per cento sugli interessi di mutuo per il 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio un contributo pari all’8 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Iniziative di cui alla lettera l):
Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli enti pubblici, alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell’ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.
Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.


Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle stabilite da altre leggi statali o regionali.


Le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e l) dell’art. 2, finanziate ai sensi dell’art. 3 della presente legge, sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.
Le spese di registrazione del vincolo sono a carico del beneficiario delle provvidenze.
A domanda dell’interessato, salva la osservanza della vocazione del territorio su cui l’opera insiste prevista dallo strumento urbanistico del comune territorialmente competente, la giunta regionale concede l’annullamento del vincolo previo recupero delle somme erogate secondo quanto disposto dal R.D.L 14.4.1910, n. 639.


Le provvidenze di cui al precedente art. 3 sono concesse:
- per opere da iniziare o iniziate non anteriormente al 1 gennaio 1980;
- per l’acquisto di arredi, attrezzature o loro rinnovo effettuato posteriormente all’entrata in vigore della presente legge;
- per opere di miglioramento o ammodernamento i cui lavori devono essere comunque iniziati dopo la presentazione della domanda.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall’art. 3 della presente legge, da redigersi in bollo, sono indirizzate al presidente della giunta regionale, in plico raccomandato e devono essere corredate dai seguenti documenti in bollo:
a) certificato di inizio e di eventuale ultimazione dei lavori rilasciato dal comune territorialmente competente;
b) relazione tecnico - illustrativa delle iniziative per le quali si richiedono le provvidenze, contenente l’indicazione della proprietà e degli estremi catastali;
c) progetto esecutivo completo di piante, prospetti e sezioni, approvato dalla commissione edilizia comunale, ove necessario;
d) preventivo di spesa redatto sotto forma di computo metrico estimativo contenente i prezzi unitari e gli importi parziali e totali.

Ulteriore documentazione può essere richiesta di ufficio se ritenuta necessaria.
La richiesta di provvidenze può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell’immobile purchè risulti, da apposito atto scritto, l’assenso dello stesso alla esecuzione delle opere e alla iscrizione del vincolo di destinazione.


Per la concessione dei benefici creditizi di cui all’art. 3 della presente legge la giunta regionale emette nulla osta per la ammissione al concorso regionale sugli interessi, da inviarsi alla ditta richiedente e all’istituto di credito mutuante dalla stessa prescelto, previa acquisizione del parere motivato della giunta comunale.
Ad opere ultimate la ditta beneficiaria fa richiesta alla giunta regionale di accertare le opere eseguite allegando: il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal comune; il progetto effettivamente realizzato ed approvato dal comune, qualora siano state apportate modifiche a quello precedentemente presentato; il consuntivo di spesa per le opere murarie e per gli impianti fissi; idonea certificazione di spesa per le attrezzature e gli arredi e quanti altri documenti che, caso per caso, siano ritenuti necessari al completamento della documentazione.
La liquidazione delle provvidenze concesse è disposta con decreto del presidente della Regione sulla scorta della documentazione di cui sopra fornita dal beneficiario.


Qualora, in sede di sopralluogo di accertamento delle opere realizzate, venga rilevata una diminuzione della spesa, riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, la giunta regionale delibera la proporzionale riduzione delle provvidenze concesse.
Con le stesse modalità la concessione delle provvidenze è revocata:
- quando l’iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
- quando venga mutata la destinazione dell’immobile prima della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 5;
- quando vengono apportate, alle iniziative ammesse alle provvidenze, sostanziali modifiche strutturali senza il preventivo nulla osta della giunta;
- quando l’iniziativa non venga realizzata entro i termini fissati nel provvedimento di concessione.

Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme eventualmente erogate secondo quanto disposto dall’ultimo comma del precedente art. 5.


Per la concessione del concorso regionale sugli interessi di mutuo contratti ai sensi dell’art. 3 della presente legge, è autorizzato per l’anno 1981 un limite di impegno 15/ le pari a L. 1.000 milioni.
Per gli anni successivi, e fino al 1984, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, possono essere autorizzati ulteriori limiti di impegno per la concessione del concorso regionale sugli interessi, di cui al precedente comma.
Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge sono stanziate, in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l’anno 1981 e per gli anni successivi con la denominazione "concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la durata sino a 15 anni per l’incentivazione turistico - alberghiera".
In conformità al disposto dell’art. 2, quarto comma, della legge 19.5.1976, n. 335, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro il limite autorizzato per effetto del primo comma del presente articolo fermo restando che l’importo delle obbligazioni venga a scadenza nell’esercizio 1981.
La copertura della spesa di L. 1.000 milioni autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo è assicurata con il bilancio pluriennale 1980.82 ove la stessa è ascritta al programma 6.1.2.6.
La copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è assicurata da quota parte della ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.

Allegati

Schema degli interventi


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