Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 32 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 6.6.1973, n. 12 costituzione delle comunità montane. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
L’art. 14 della L.R. 6.6.1973, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Il consiglio nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno con votazione segreta la giunta comunitaria.
Per l’elezione dei membri della giunta ogni consigliere vota un numero di candidati non superiore ai due terzi dei componenti la stessa.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
Al primo scrutinio la votazione è valida purchè abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri.
Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
La giunta nella sua prima seduta, convocata entro 15 giorni dalla data di elezione dal componente che ha riportato il maggior numero di voti, elegge con votazione separata il presidente e il vice presidente.
Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti".
Sono abrogate le norme degli statuti delle comunità montane in contrasto con le disposizioni che precedono.