Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 23
Titolo:Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Sommario




Art. 1

L'asilo nido predispone a favore dell'infanzia, nel quadro di un articolato sistema di sicurezza sociale, un servizio diretto a realizzare le finalità indicate negli artt. 1 e 6 della legge 1044 del 6.12.1971.

Art. 2

L'asilo nido svolge una funzione educativa e sanitaria.
Esso è un servizio di base aperto a tutti i bambini fino a tre anni. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-motoria e sensoriale.
L'assistenza sanitaria, cui provvede l'asilo nido, consiste nello svolgimento di ogni idonea azione di medicina preventiva intesa a impedire l'insorgere di fatti morbosi e a facilitare la tempestiva individuazione di malformazioni e difetti.

Art. 3

La presente normativa si estende a tutti gli enti e istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

Art. 4

La frequenza dell'asilo nido è gratuita.
La Regione corrisponde ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge istitutiva degli asili nido, traendoli dai fondi speciali che le vengono assegnati dallo Stato.
La Regione, inoltre, nei limiti specificamente previsti dalle disponibilità di bilancio, eroga contributi propri:
1) a integrazione di quelli statali di cui al precedente comma;
2) a integrazione dei bilanci deficitari degli asili nido costruiti senza il concorso dello Stato e che assolvono alle funzioni di cui all'art. 2, nell'osservanza dell'art. 12 della presente legge.


Art. 5

Gli asili nido devono sorgere negli abitati e vicino alle sedi di altri servizi sociali in modo da costituire nuclei unitari di servizi a funzioni integrate.

Art. 6

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni e i consorzi di comuni, nell'inoltrare la richiesta di contributo per la costruzione di asili nido, devono dimostrare la disponibilità di area o edificio, idonei ai servizi della presente legge, già in proprietà o comunque acquisibili in tempi brevi in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici per essere state avviate procedure di esproprio ai sensi della legislazione vigente.
I comuni dotati di piano regolatore generale o di altri strumenti urbanistici dovranno provvedere - anche mediante apposita variante per la quale non è richiesta preventiva autorizzazione - a comprendere l'insediamento di asili nido nelle località con destinazione residenziale, inserendoli, ove possibile, nelle aree previste per i servizi sociali e/o utilizzando le procedure di cui alla legge 22.12.1969 n. 952.
In tutti gli altri casi, i comuni indicano negli strumenti urbanistici da adottare le aree destinate ad asili nido, in modo tale che assicurino il servizio all'intero territorio comunale.
La scelta deve in ogni caso consentire che gli asili nido costituiscano, unitamente agli altri servizi scolastici e a quelli assistenziali, di medicina preventiva e del tempo libero, nuclei di servizi a funzioni integrate e differenziate, a disposizione prevalente della comunità di quartiere.

Art. 7

Il fabbricato deve rispondere alle esigenze funzionali e disporre di aree destinate a giardino, dotate di attrezzature per i giochi.
Esso è realizzato su un unico piano, direttamente accessibile dall'esterno, secondo le norme tecniche dell'allegato A.
Le dimensioni dell'asilo nido dovranno essere tali da assicurare a ogni bambino una superficie - fra coperto e scoperto - di almeno mq 40.
L'asilo non può comunque avere superficie complessiva inferiore a mq 1.500.
La ricettività massima dell'asilo nido non può superare le sessanta unità.

Art. 8

Nei centri storici, e comunque in tutti quei quartieri e comuni nei quali sia provata l'assoluta impossibilità di reperire aree rispondenti ai requisiti stabiliti, la giunta regionale può autorizzare i comuni a costruire asili nido anche in locali, a piano terra o rialzato, di edifici preesistenti, secondo le direttive di cui all'allegato A.

Art. 9

La gestione di ciascun asilo nido, costruito ai sensi della presente legge regionale, è affidata a un comitato di gestione composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri.
Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio di comuni nelle forme e nei modi che questi riterranno più opportuni. All'interno del comitato di gestione deve essere garantita la presenza dei rappresentanti del consiglio comunale, dei genitori, del personale e delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi.
La presenza della minoranza deve essere comunque garantita.
Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente.
La durata in carica del comitato di gestione corrisponde alla durata del consiglio comunale; in ogni caso il comitato resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Art. 10

Spettano al comitato di gestione, di cui al precedente articolo, i seguenti compiti:
a) vigilare sull'andamento generale dell'asilo nido;
b) presentare annualmente al consiglio comunale o all'assemblea consortile una relazione sull'attività svolta;
c) formare ogni anno, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo ed entro il 28 febbraio il consuntivo della passata gestione. I detti bilanci vengono trasmessi al comune o al consorzio di comuni per l'approvazione e fanno parte integrante del bilancio comunale o consortile;
d) deliberare circa le materie riguardanti la gestione dell'asilo nido, con esclusione dell'organico e dei provvedimenti relativi alla posizione giuridica ed economica del personale che restano di competenza dell'amministrazione comunale o consortile;
e) assolvere a tutti gli incarichi che il consiglio e la giunta comunale o consortile ritengono di affidargli.


Art. 11

Il comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal presidente e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno 24 ore di anticipo per le sedute straordinarie.
Il comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12

Per l'asilo nido deve essere predisposto, entro sei mesi dalla costituzione del primo comitato di gestione, un regolamento che preveda:
1) l'indirizzo psico-pedagogico;
2) i criteri di priorità per l'accettazione delle domande;
3) le norme igienico-sanitarie per l'ammissione dei bambini;
4) le norme per la tenuta delle cartelle personali;
5) le tabelle dietetiche;
6) i controlli medici.

Sentiti gli esperti che operano nell'asilo nido e, ove esista, il comitato di quartiere, il comitato di gestione predispone il regolamento che viene approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.

Art. 13

Il personale degli asili nido comunali è a tutti gli effetti dipendente del comune o del consorzio di comuni.
Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dal personale in servizio negli asili nido al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Il personale si distingue in personale educativo e personale addetto ai servizi.
Il rapporto minimo tra personale educativo e posti-bambino è determinato nella misura di una unità ogni sei posti-bambino.
Tutto il personale operante nell'asilo nido partecipa alla funzione educativa. La funzione di coordinatore è affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona scelta tra il personale educativo.
Il comune o il consorzio di comuni assicurano, con la necessaria periodicità, l'assistenza medico-psicopedagogica.
Il personale educativo viene assunto tramite pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dalla amministrazione comunale o consortile.
In via transitoria, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale di ambo i sessi, è richiesto, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice di infanzia e di puericultrice, di cui alla legge 19.7.1940, n. 1098, il diploma di assistente di infanzia o di scuola media superiore o di assistente Montessori o di maestra di scuola materna o di economa dietista.
La Regione, per la formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione.

Art. 14

In tutte le zone in cui le caratteristiche ambientali o l'estensione del territorio servito lo rendano necessario il comune o il consorzio istituiscono un servizio di trasporto gratuito dei bambini.

Art. 15

La determinazione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell'asilo nido è effettuata dal comitato di gestione, tenute presenti in particolare le esigenze delle famiglie utenti.
L'asilo nido dovrà rimanere aperto per tutta la durata dell'anno solare, escluse le domeniche e le altre festività civili e religiose.
L'eventuale chiusura nei giorni feriali è deliberata dal comitato di gestione, ove lo consentano le esigenze delle famiglie utenti, e non può essere superiore a giorni feriali 12 nella stagione estiva e 6 in ciascuna delle altre stagioni.
Complessivamente il periodo di chiusura non può superare, nel corso dell'anno solare, 24 giorni feriali.

Art. 16

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino alla istituzione di queste, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 17

La giunta regionale esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della Regione.

Art. 18

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge è emanato il regolamento di attuazione.