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Atto:LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 36
Titolo:Provvedimento a favore delle attività di pesca commerciali e balneari danneggiate dalle mareggiate dei mesi di novembre-dicembre 1979 e gennaio 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:

Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.


Sommario




Art. 1

Allo scopo di favorire la ripresa economica dei settori danneggiati dalle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980, la Regione Marche concede contributi a fondo perduto per pescatori singoli od associati che esercitano la propria attività nella Regione e che hanno subito danni ai mezzi ed alle attrezzature di pesca.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso parimenti alle imprese commerciali e artigianali ed agli esercenti stabilimenti balneari, situati sul demanio marittimo o nelle immediate vicinanze, che abbiano subito danni a macchinari ed attrezzature in genere e per la ricostituzione di scorte di materie e prodotti finiti distrutti o deteriorati.

Art. 2

I soggetti indicati nel precedente art. 1 debbono presentare al presidente della giunta regionale domanda entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l’azienda che attesti l’entità dei danni subiti;
b) certificato attestante l’iscrizione nel registro dei pescatori da cui risulti che l’iscrizione stessa abbia avuto luogo anteriormente alle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980;
c) per le imprese commerciali e artigianali certificato di iscrizione nel registro delle ditte della camera di commercio, competente per territorio; per i bagnini, copia dell’atto di concessione della zona demaniale.

L’iscrizione deve essere anteriore alla calamità del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980.

Art. 3

Il contributo regionale nei limiti dello stanziamento indicato nel successivo articolo 5 viene concesso nella misura massima del 30 per cento dei danni riconosciuti ammissibili e per un importo non superiore a 10 milioni, per i soggetti di cui al primo comma dell’art 1 e di L. 5 milioni per i soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 4

La giunta regionale, sentita la competente commissione, decide sulle domande presentate entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 2612703 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione per l’anno 1980 con la denominazione: "Contributi straordinari alle aziende operanti nei settori della pesca, alle aziende commerciali, artigianali ed alle aziende esercenti stabilimenti balneari, danneggiate dalle mareggiate del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione, per l’importo di lire 200 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 dello stato di previsione per l’anno 1980, elenco n. 3 - partita n. 16.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.