Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 36 |
Titolo: | Provvedimento a favore delle attività di pesca commerciali e balneari danneggiate dalle mareggiate dei mesi di novembre-dicembre 1979 e gennaio 1980. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | PROTEZIONE CIVILE |
Materia: | Eventi calamitosi |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. |
Sommario
Allo scopo di favorire la ripresa economica dei settori danneggiati dalle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980, la Regione Marche concede contributi a fondo perduto per pescatori singoli od associati che esercitano la propria attività nella Regione e che hanno subito danni ai mezzi ed alle attrezzature di pesca.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso parimenti alle imprese commerciali e artigianali ed agli esercenti stabilimenti balneari, situati sul demanio marittimo o nelle immediate vicinanze, che abbiano subito danni a macchinari ed attrezzature in genere e per la ricostituzione di scorte di materie e prodotti finiti distrutti o deteriorati.
I soggetti indicati nel precedente art. 1 debbono presentare al presidente della giunta regionale domanda entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l’azienda che attesti l’entità dei danni subiti;
b) certificato attestante l’iscrizione nel registro dei pescatori da cui risulti che l’iscrizione stessa abbia avuto luogo anteriormente alle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980;
c) per le imprese commerciali e artigianali certificato di iscrizione nel registro delle ditte della camera di commercio, competente per territorio; per i bagnini, copia dell’atto di concessione della zona demaniale.
L’iscrizione deve essere anteriore alla calamità del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980.
Il contributo regionale nei limiti dello stanziamento indicato nel successivo articolo 5 viene concesso nella misura massima del 30 per cento dei danni riconosciuti ammissibili e per un importo non superiore a 10 milioni, per i soggetti di cui al primo comma dell’art 1 e di L. 5 milioni per i soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
La giunta regionale, sentita la competente commissione, decide sulle domande presentate entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 2612703 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione per l’anno 1980 con la denominazione: "Contributi straordinari alle aziende operanti nei settori della pesca, alle aziende commerciali, artigianali ed alle aziende esercenti stabilimenti balneari, danneggiate dalle mareggiate del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione, per l’importo di lire 200 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 dello stato di previsione per l’anno 1980, elenco n. 3 - partita n. 16.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.