Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 37
Titolo:Regolamentazione dell'attività estrattiva.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.

Sommario




Art. 1

La Regione provvede con la presente legge alla regolamentazione dell’attività di ricerca e coltivazione in materia di cave, allo scopo di garantire, secondo le finalità dello Statuto regionale, la salvaguardia territoriale ed ambientale, lo sviluppo socio - economico della Regione e la tutela dell’impresa e del lavoro.

Art. 2

L’attività di coltivazione delle sostanze minerali estraibili nelle cave, inclusa l’estrazione di sabbie e ghiaie nei terreni alluvionali in genere, nelle spiagge e fondali lacuali, può esercitarsi soltanto previa autorizzazione, il cui rilascio è delegato al comune nel cui territorio la cava insiste.
Salvo quanto stabilito dall’art. 21, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano regionale delle attività estrattive di cui all’art. 16, solo nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a utilizzazione agricola e nel rispetto dei vincoli idrogeologici, paesistici e archeologici stabiliti dalle leggi.

Art. 3

La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere inoltrata in triplice copia al sindaco e deve contenere:
a) le generalità ed il domicilio dell’imprenditore e, in caso di società , la ragione sociale nonchè l’indicazione della sede e del rappresentante legale;
b) il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità del giacimento;
c) l’ubicazione delle cave;
d) l’indicazione della sostanza minerale oggetto di coltivazione e l’indicazione dei sistemi di coltivazione, specificando se a cielo aperto o in sotterraneo.

La domanda deve essere corredata da:
a) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche;
b) relazione tecnico - economica sul programma di lavoro e relativi tempi di intervento e il piano di coltivazione comprensivo di elaborati cartografici in scala adeguata;
c) planimetria della zona con indicazione dell’area soggetta ad escavazione, piani quotati e relative sezioni;
d) progetto comprensivo di elaborati cartografici in scala adeguata e relazione sui programmi dei lavori che saranno eseguiti durante e al termine delle operazioni di scavo, per il risanamento e la sistemazione dell’area, in rapporto alla destinazione finale del campo di cava e nel rispetto della tutela dell’ambiente;
e) ricevuta di versamento di L. 100.000 alla tesoreria del comune a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l’istruttoria della domanda.

Eventuali variazioni al programma di lavoro di cui al punto b) del precedente comma vanno preventivamente autorizzate dal sindaco, sentita la commissione tecnica di cui all’art. 19, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
Il comune può promuovere la predisposizione di un unico programma di sistemazione e coltivazione di tutte le cave adiacenti, eventualmente concordando con gli interessati il rilascio di un’unica autorizzazione.

Art. 4

Sulla domanda il sindaco richiede il parere motivato della commissione tecnica di cui all’art. 19, la quale lo esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il termine il parere s’intende favorevole.
Entro 60 giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, autorizza l’attività estrattiva ovvero la nega motivando il provvedimento.

Art. 5

Il provvedimento di autorizzazione deve in particolare contenere:
- vincoli della coltivazione;
- modalità per la sistemazione ambientale delle aree interessate durante e al termine dell’attività estrattiva;
- garanzie da richiedere al cavatore autorizzato nelle forme della prestazione di cauzioni e/ o fidejussione in rapporto all’entità dei lavori che dovranno essere eseguiti per il recupero ambientale dell’area escavata secondo i programmi di cui alla lettera d) del secondo comma dell’art. 3;
- il termine massimo dell’inizio della coltivazione;
- durata dell’autorizzazione.

La cauzione o/e fidejussione sono costituite a favore del comune.

Art. 6

L’autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, senza preventivo nulla osta del comune, pena la decadenza della stessa.
Non sono considerati terzi il coniuge ed i parenti fino al terzo grado.
Il sindaco provvede al rilascio del nulla osta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dell’assunzione da parte del nuovo titolare degli obblighi previsti dall’autorizzazione originaria.

Art. 7

Quando il titolare dell’autorizzazione non intraprende la coltivazione entro il termine fissato nell’autorizzazione ovvero sospende l’attività per un periodo superiore a un anno, il sindaco prefigge un termine per l’inizio o la ripresa dei lavori.
Trascorso inutilmente tale termine il sindaco intima al titolare l’inizio o la ripresa dei lavori entro un termine perentorio non inferiore a 30 giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco pronuncia la decadenza dell’autorizzazione.

Art. 8

Quando l’attività estrattiva non si svolge in conformità a quanto previsto nel programma di lavoro di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 3, il sindaco fissa un termine per l’adeguamento dell’attività estrattiva non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni, trascorso il quale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 6, 7 e 8, il sindaco pronuncia la decadenza dell’autorizzazione, previa diffida al titolare, nel caso di grave inosservanza delle norme contenute nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riguardo ai vincoli di coltivazione.
L’autorizzazione può essere revocata per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico con provvedimento motivato del sindaco. L’indennità è determinata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10

Nei casi di decadenza e di revoca previsti dalla presente legge, il sindaco procede alla contestazione dei motivi al titolare che, entro 30 giorni, può presentare controdeduzioni.
Il sindaco si pronuncia sulla decadenza o sulla revoca dopo aver acquisito il parere della giunta regionale che lo esprime entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 12, il sindaco trasmette alla giunta regionale copia del provvedimento con il quale si pronuncia la decadenza dell’autorizzazione.

Art. 11

Nei casi di decadenza previsti dalla presente legge, qualora il titolare dell’autorizzazione sia il proprietario del fondo, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare può disporre il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell’art. 11 della L. 16 maggio 1970, n. 281.
Qualora il titolare dell’autorizzazione non sia il proprietario del fondo, il sindaco fissa al proprietario del fondo un termine non inferiore a 90 giorni per chiedere un’autorizzazione a proprio nome.
Trascorso infruttuosamente tale termine la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare può disporre il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell’art. 11 della L. 16.5.1970, n. 281.
All’avente diritto è corrisposto da parte del concessionario subentrante il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto esistente presso la cava.
Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l’esercizio di cave previsto all’interno del piano di cui al successivo art. 16, delle quali la giunta regionale riconosca l’utilità pubblica di coltivazione e per le quali sia stata presentata da terzi domanda di concessione, si applicano le norme previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 12

Il sindaco può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la coltivazione della cava entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.
Le procedure per la presentazione della domanda di concessione e per il rilascio della stessa sono quelle previste dagli artt. 3, 4 e 5 della presente legge.
Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo di L. 500.000 per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell’area della concessione.
Copia della ricevuta di versamento del diritto proporzionale è presentata al sindaco ai fini del rilascio della concessione e degli altri adempimenti previsti dal presente articolo.
Il mancato pagamento entro il 20 gennaio di ogni anno comporta la decadenza della concessione.
Per la pronuncia di decadenza e per la revoca della concessione si applica quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cave insistenti su suoli di cui la Regione abbia a qualsiasi titolo la diretta disponibilità .
Alle cave entrate nel patrimonio indisponibile della Regione si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel titolo II del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni.

Art. 13

Il sindaco vigila sulla coltivazione delle cave, avvalendosi degli uffici comunali e con la collaborazione degli uffici regionali e di quelli comunque dipendenti funzionalmente dalla Regione.
Gli uffici di cui sopra e gli uffici della provincia territorialmente competenti informano il sindaco nel caso di interruzione dell’attività di cava o nel caso di coltivazione non autorizzata o non conforme alla autorizzazione.

Art. 14

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave, di cui al decreto del presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128 e successive modificazioni, nonchè delle norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui ai decreti del presidente della Repubblica n. 547 del 27.11.1955, e n. 302 del 19.3.1956.

Art. 15

In conformità agli indirizzi contenuti nella presente legge e su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui debbono attenersi gli enti delegati.
La vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.
In caso di accertata inerzia degli enti delegati per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalla presente legge o provvisti di termini essenziali derivanti dalla natura delle funzioni delegate, il consiglio regionale delibera gli eventuali provvedimenti sostitutivi dandone immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 16

La giunta regionale, sentiti gli enti, le associazioni e gli organismi interessati, predispone entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente legge il piano delle attività estrattive che deve contenere:
a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;
b) delimitazione delle aree, su cartografia e scala opportuna, effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici nonchè con i programmi di assetto del territorio, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo;
c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiale effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente.

I comuni, le comunità montane, le province sono soggetti attivi della formazione del piano. La Regione organizza il loro concorso sia nella fase elaborativa che in quella dell’approvazione del piano e acquisisce indicazioni, ricerche, pareri da loro espressi.
Entro sei mesi dall’approvazione del piano i comuni singoli o associati possono predisporre programmi attuativi del piano regionale sui territori di loro competenza. La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all’art. 19, valuta la conformità di tali programmi ai deliberati del piano regionale.
Il piano delle attività estrattive è approvato dal consiglio regionale e aggiornato ogni tre anni.
Entro 180 giorni dall’approvazione del piano delle attività estrattive i comuni interessati adeguano a esso strumenti urbanistici.
Dopo l’approvazione del piano la coltivazione delle cave in esercizio è consentita soltanto in quanto conforme alle previsioni di piano.

Art. 17

Non costituisce esercizio di cava l’estrazione dal proprio fondo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono sullo stesso fondo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.
Successivamente all’approvazione del piano delle attività estrattive, possono essere autorizzate estrazioni di materiali in cave di superficie anche in zone agricole non previste dal piano di cui al precedente art. 16, quando l’attività d’estrazione comporti miglioramenti agrari.
La relativa domanda di autorizzazione deve essere integrata da:
a) relazione firmata da un tecnico agrario che illustri il piano di utilizzazione e sviluppo del terreno interessato all’escavazione;
b) planimetria della superficie aziendale scala: 1:2000 riportante la zona interessata dall’intervento;
c) progetto di piano quotato e descrizione della quantità e qualità dei materiali asportati e della loro destinazione.

Nel rilascio dell’autorizzazione il sindaco acquisisce il parere dell’ufficio agricolo di zona.

Art. 18

Chiunque intraprenda l’attività di coltivazione di cave senza avere la prescritta autorizzazione oppure la prosegua dopo un provvedimento di revoca o decadenza della stessa è soggetto ad una sanzione pecuniara non inferiore a 2 milioni e non superiore a 20 milioni.
Le stesse sanzioni si applicano a chi prosegue l’attività di coltivazione, in atto all’entrata in vigore della presente legge, in difformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 23.
Per le sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla LR 27.2.1980, n. 8.
Nel caso di coltivazione intrapresa senza autorizzazione o proseguita dopo la pronuncia di decadenza, il sindaco diffida il titolare della cava a effettuare la sistemazione dell’area, fissando un termine. Trascorso inutilmente il termine il sindaco provvede all’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area a spese dell’inadempiente.

Art. 19

La commissione tecnica per le cave, costituita con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, ha sede presso la giunta ed è composta:
a) dall’assessore competente in materia di cave che la presiede;
b) da un funzionario designato dalla giunta regionale per ciascuno degli uffici regionali cui sono demandate le competenze in materia di industria, urbanistica, ambiente, agricoltura, lavori pubblici;
c) dall’ingegnere capo del genio civile competente per territorio;
d) dal capo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;
e) da tre esperti designati dal consiglio regionale tra geologici, ingegneri minerari e botanici;
f) due esperti designati l’uno dalle associazioni dei cavatori e l’altro dalle associazioni dei lavoratori del settore.

Ai membri della commissione non appartenenti all’amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta il compenso stabilito per i componenti del comitato urbanistico regionale.
La giunta regionale emana, su parere conforme della competente commissione consiliare permanente, le direttive generali per l’attività della commissione tecnica per le cave e controlla che vi sia uniformità di indirizzo sui terreni soggetti ad escavazione appartenenti a comuni diversi.

Art. 20

E’istituito presso la giunta regionale, l’albo regionale delle cave. A tal fine il sindaco invia alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e della documentazione di cui all’art. 3.
Annualmente il sindaco invia alla Regione una relazione sullo stato di coltivazione delle cave ricadenti nel territorio.

Art. 21

Fino all’approvazione del piano regionale dell’attività estrattiva di cui all’art. 16 non possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove attività estrattive o per l’ampliamento delle esistenti nelle seguenti aree:
1) aree montane oltre i 1000 metri di altitudine o comunque comprese tra le vette superiori a 750 metri e le curve di livello 300 metri sottostanti;
2) aree boscose o sottoposte a rimboschimento, superfici agricole di cui all’art. 37 della legge 9.5.1975, n. 153 destinate a fini di utilità pubblica, compreso il rimboschimento indicato dai piani urbanistici comunali e dai piani zonali;
3) fasce costiere fino ad una profondità di 500 metri dalla linea demaniale costiera;
4) alvei dei corsi d’acqua;
5) fasce limitrofe ai corsi d’acqua;
6) fasce limitrofe ai laghi (naturali o artificiali) per una profondità lungo tutto il perimetro, misurata dalla linea demaniale di metri 250;
7) aree floristiche di cui al Decreto del Presidente della giunta regionale 4.7.1979, n. 18317.

La commissione tecnica di cui all’art. 19, nell’esprimere il parere di cui all’art. 4, tiene altresì conto del riconoscimento di alto valore naturalistico di determinate aree, riferito a particolari biotopi.
Tali divieti valgono come indicazione di massima per la formazione del piano.

Art. 22

Fino all’approvazione del piano delle attività estrattive di cui all’art. 16, il consiglio comunale con la deliberazione di cui all’art. 4, adegua il proprio strumento urbanistico alla nuova destinazione dell’area sulla quale l’attività autorizzata deve svolgersi.
L’adeguamento vene adottato dal consiglio comunale in via definitiva. E’ soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione.
L’adeguamento di cui al comma precedente è condizione del rilascio di concessione a norma della legge 28.1.1977, n. 10 per le opere serventi e i manufatti destinati all’esercizio della cava.

Art. 23

Le attività di cava in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata rilasciata autorizzazione regionale, proseguono tale attività senza ulteriore autorizzazione.
Le altre attività di cava in corso possono proseguire l’attività stessa richiedendo agli organi competenti ai sensi della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, una autorizzazione provvisoria, che deve essere rilasciata, salvo il caso di grave pregiudizio ambientale accertato per il caso di prosecuzione.
L’autorizzazione di cui al comma precedente conserverà validità fino alla scadenza di tre mesi dopo la data di pubblicazione del piano regionale delle cave.

Art. 24

Per la redazione del piano delle cave previsto dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 200 milioni.
Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1980 avente la denominazione "Spese per la redazione del piano regionale delle cave" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni.
La copertura dell’onere è assicurata contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti oneri di parte corrente" elenco n. 2 - partita n. 10.

Art. 25

I proventi dei diritti proporzionali fissi indicati al precedente art. 12 sono imputati per l’anno 1980 al capitolo 3000911 che con la presente legge è istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 1980 e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.
Per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti della commissione tecnica per le cave, è autorizzata la spesa annua di L. 2.000.000; le somme occorrenti per il pagamento delle suddette spese sono iscritte, per l’anno 1980, a carico del capitolo 1101720 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, con la seguente denominazione e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Competenze ai componenti della commissione tecnica per le cave" L. 2.000.000 e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
La copertura dell’onere di L. 2.000.000 è assicurata, per l’anno 1980, mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700201 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine" e, per gli anni successivi con i proventi delle entrate tributarie della Regione.