Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 38
Titolo:Modificazioni alla legge regionale 12.3.1980, n. 10.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





La legge regionale del 12.3.1980, n. 10 è modificata come segue:
- il quinto comma dell’art. 12 è sostituito dal seguente: "Il comitato di gestione è rinnovato quando, per dimissioni o per altra causa abbia perduto più della metà dei propri componenti, ovvero quando abbia violato persistentemente disposizioni di legge, del piano sanitario nazionale e regionale, o deliberati dell’assemblea generale, e questa ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta";
- al primo e secondo comma dell’art. 20 sono soppresse le seguenti parole: "e comunque non superiore a 50.000 abitanti";
- il settimo comma dell’art. 20 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, in armonia con le disposizioni del presente articolo, determina la misura delle indennità spettanti al presidente e agli altri componenti l’ufficio di presidenza".