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Atto:LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 39
Titolo:Qualificazione delle proposte formative degli organismi diversi dagli enti delegati gestori delle attività di formazione professionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Allo scopo di favorire la maggiore qualificazione delle proposte formative provenienti da organismi diversi dagli enti delegati, la Regione istituisce, nell’ambito del fondo per la formazione professionale di cui all’art. 18 della LR 23.8.1976, n. 24, un fondo per la erogazione di contributi agli enti gestori di iniziative di formazione professionale previsti dall’art. 12 della stessa legge regionale 23.8.1976, n. 24 ed inclusi nei piani annuali di formazione professionale.
Il piano annuale determina quali enti sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge e l’ammontare dei contributi per ciascun ente che saranno erogati dalla giunta regionale.
In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale determina gli enti ammessi a contributo e l’ammontare dello stesso, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 3 e della situazione economica di ciascun ente in rapporto agli anni formativi 1978- 79 e 1979.80.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono destinati:
a) alle spese generali di amministrazione di ciascun ente;
b) alle spese inerenti all’acquisto, alla locazione, alla costituzione o all’ampliamento di centri di formazione professionale;
c) alle spese inerenti all’acquisizione delle disponibilità delle attrezzature tecnico - didattiche sotto forma di acquisto, leasing, affitto;
d) alle spese relative alla formazione ed all’aggiornamento del personale docente ed amministrativo;
e) alle spese per attività di studio, ricerca e programmazione inerenti la realizzazione di attività formative coerentemente alla proposta culturale che ciascun ente intende promuovere;
f) ad ogni altra spesa connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun ente in materia di formazione professionale.


Art. 3

La ripartizione dei contributi fra gli enti interessati dovrà tenere conto:
a) della presenza organizzativa dell’ente nel territorio regionale;
b) del volume di attività autorizzato per ciascun ente dai piani annuali di formazione professionale;
c) dalla tipologia delle attività formative autorizzate e del relativo fabbisogno di attrezzature tecnico - didattiche.

Gli enti che intendono essere ammessi al contributo dovranno presentare alla Regione, contestualmente all’inoltro agli enti delegati delle proposte di iniziative formative da includere nel piano annuale, il bilancio economico relativo all’anno formativo immediatamente precedente, corredato da un preventivo delle spese che dovranno sostenere per l’anno formativo per il quale chiedono l’ammissione al contributo.
La giunta regionale determinerà le modalità che dovranno essere seguite dagli enti interessati per la rendicontazione annuale dei contributi ricevuti.
La presentazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente è condizione per l’ammissione ai contributi dell’esercizio successivo.

Art. 4

Per la concessione di contributi di cui all’art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.362.000.000 per gli anni dal 1980 al 1983, di cui L. 2.362.000.000 per l’anno 1980.
Per gli anni successivi al 1980 l’entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19.5.1976, n. 335.
Alla copertura della spesa si provvede nel modo seguente:
a) per l’anno 1980 - quanto a L. 1.552.000.000 mediante integrazione di pari ammontare del presente avanzo d’amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1979; quanto a L. 810.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa stabilita dall’art. 20 lettera d) punti 2 e 4 della legge di bilancio per l’anno 1980, rispettivamente di L. 250.000.000 e di L. 560.000.000;
b) per gli anni 1981- 1982, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale per il triennio 1980/ 82, adottato con l’art. 54 della legge di approvazione del bilancio per il 1980;
c) per l’anno 1983 mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del " Fondo Comune" di cui all’art. 8 della legge 281/ 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi per l’anno 1980 di cui al primo comma del presente articolo sono inscritte a carico del capitolo 1322102 del bilancio 1980 il cui stanziamento di L. 4.647.295.750 è integrato di L. 1.552.000.000 e, per gli anni 1981 e seguenti, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 5

L’art. 20 della legge di approvazione del bilancio per l’anno 1980 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge regionale 23.8.1976, n. 24 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19.5.1976, n. 335, l’ammontare del fondo per l’addestramento professionale è stabilito, per l’anno 1980, in L. 9.913.422.500. Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:
a) L. 415.000.000 per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, di cui:
1) L. 165.000.000 per l’acquisto di attrezzature didattiche;
2) L. 50.000.000 per le attività di orientamento professionale;
3) L. 50.000.000 per attività di studio e per documentazione;
4) L. 150.000.000 per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
b) L. 251.361.750, ivi comprese L. 30.000.000 per spese di propaganda e per esami, per l’attuazione di corsi compresi nel piano per l’anno formativo 1979/1980 approvato con atto amministrativo del consiglio regionale 19.10.1979, n. 81/79, da svolgersi a cura degli enti delegati, in aggiunta all’importo di L. 300.000.000 di cui all’art. 10, secondo comma, lettera c), punto 1, della legge regionale 18.5.1979, n. 20, aumentato di L. 10.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1978/79;
c) L. 2.017.295.750 per l’attuazione di corsi compresi nel piano dei corsi di cui alla precedente lettera b), da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, in aggiunta all’importo di L. 700.000.000 di cui all’art. 10, secondo comma, lettera c) punto 2), della legge regionale 18.5.1979, n. 20, aumentato di L. 250.113.250 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1978/ 1979;
d) L. 3.322.000.000 per oneri aggiuntivi degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione di cui:
1) L. 500.000.000 per il pagamento delle mensilità estive, ratei di 13 mensilità e accantonamenti per anzianità , salvo conguaglio in sede di liquidazione delle competenze;
2) L. 2.362.000.000 per l’erogazione di contributi agli enti gestori di iniziative di formazione professionale previsti dall’art. 12 della legge regionale 23.8.1976, n. 24;
3) L. 20.000.000 per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di formazione professionale;
4) L. 440.000.000 per gli oneri derivanti dalla applicazione del contratto Silap per i dipendenti dei detti enti;
e) L. 2.581.650.000 per attuazione di progetti speciali di formazione professionale ammessi a beneficiare del fondo sociale europeo, ai sensi dell’art. 9, lettera c) della legge regionale 23.8.1974, n. 24;
f) L. 126.343.000 per il finanziamento delle iniziative concernenti le attività formative connesse ai contratti di formazione e lavoro stipulati ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni;
g) L. 1.200.000.000 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell’anno formativo 1980-1981, di cui:
1) L. 300.000.000 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;
2) L. 900.000.000 per l’attività formativa da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti dalla Regione

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
- capitolo 1312101 per L. 415.000.000 per le spese di cui alla lett. a);
- capitolo 1322101 per L. 551.361.750 per le spese di cui alle lettere b) e g) punto 1;
- capitolo 1322102 per L. 6.239.295.750 per le spese di cui alle lettere c) d) e g) punto 2);
- capitolo 1312104 per L. 2.581.650.000 per le spese di cui alla lettera e);
- capitolo 1322104 per L. 126.343.000 per le spese di cui alla lettera f).