Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 40
Titolo:Norme di attuazione e integrazione della legge 3.4.1980, n. 115 - Interventi in favore delle popolazioni della regione colpite dagli eventi sismici verificatisi nel territorio regionale dal 19.9.1979.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1980, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino a seguito dei movimenti sismici verificatisi dal 19.9.1979 nel territorio della regione, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, a carico del bilancio regionale, in ragione di 5 miliardi per l’anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l’anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l’anno finanziario 1982, con effetto dalla data in cui i corrispondenti contributi statali saranno stati accreditati alla Regione ai sensi dell’articolo 1 della legge 3.4.1980, n. 115.

Art. 2

Gli interventi da eseguirsi, per le finalità e mediante le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo precedente sono suddivisi come segue, salva la facoltà della giunta regionale d’intesa con la competente commissione consiliare di modificare le suddivisioni a seguito dell’accertamento delle domande e dei programmi;
a) lire 15 miliardi per la riparazione o il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie; di edifici scolastici e scuole materne; di strade e piazze; di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
b) lire 15 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento degli immobili privati, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dagli eventi sismici;
c) lire 5 miliardi per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 25.5.1970, n. 364;
d) lire 10 miliardi per il finanziamento straordinario di programmi speciali di sviluppo economico - sociale ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102, e della legge regionale 6.6.1973, n. 12.


Art. 3

I contributi previsti dalla lett. b) dell’articolo precedente sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, nella misura del 90 per cento dell’ammontare della spesa effettivamente occorrente per le finalità ivi indicate, quale risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto all’albo professionale e giurata davanti al cancelliere della pretura competente per territorio, approvata dal competente ufficio regionale.
La presentazione della perizia giurata ha efficacia di autorizzazione all’inizio dei lavori ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano interventi organici ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64.
L’ammontare dei contributi di cui al primo comma del presente articolo non può superare la somma di lire 15 milioni per ogni unità immobiliare.
Tuttavia il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare, né degli edifici privati di riconosciuto interesse storico e monumentale.
All’accertamento del numero delle unità immobiliari dei fabbricati danneggiati o distrutti esistenti al momento del sisma provvedono gli uffici tecnici erariali, su richiesta del competente ufficio regionale, anche mediante indagine diretta.
Ai proprietari delle unità immobiliari da riparare o ricostruire o consolidare, che ne facciano richiesta, possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo ad essi spettante, a partire dalla data di autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi del secondo comma del presente articolo ovvero della legge 2.2.1974, n. 64. La residua parte del contributo può essere corrisposta soltanto a lavori ultimati ed a seguito del rilascio di apposita certificazione di regolare esecuzione da parte del competente ufficio regionale. Per i lavori relativi agli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, il rilascio della certificazione di regolare esecuzione avviene previo nulla - osta della soprindentenza ai beni ambientali ed architettonici.
L’ultimazione dei lavori deve seguire in ogni caso entro due anni dalla data di comunicazione all’interessato dal decreto di approvazione della perizia di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente l’amministrazione regionale provvede al recupero coattivo delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi delle leggi vigenti; in ogni caso non si fa luogo ad alcuna ulteriore erogazione né ad alcun impegno di spesa relativi al medesimo intervento.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti nelle lettere b) e c) dell’articolo precedente sono presentate, a pena di decadenza, al comune ove si è verificato il danno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica del decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dall’articolo 12 della legge 3.4.1980, n. 115. I comuni trasmettono le domande alla giunta regionale.
Le perizie e l’ulteriore documentazione eventualmente necessaria a corredo delle domande sono presentate al comune ove si è verificato il danno entro il successivo termine di 90 giorni a decorrere dalla il successivo termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal precedente comma; l’inosservanza di tale termine dà luogo a decadenza. I comuni trasmettono le perizie e le ulteriori documentazioni alla giunta regionale.

Art. 4

Per il coordinamento e l’armonizzazione delle disposizioni, legislative susseguitesi in materia di erogazione di contributi alle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici precedenti valgono i seguenti criteri:
a) la presentazione di nuove perizie giurate ai sensi dell’articolo precedente comporta la decadenza da ogni beneficio acquisito e non soddisfatto in seguito alla presentazione di perizie relative ai danni verificatisi per eventi sismici precedenti;
b) le perizie redatte al fine di ottenere contributi per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento dei fabbricati di proprietà privata con qualsiasi natura e destinazione, non sono soggette ad adeguamento per variazione dei prezzi.


Art. 5

Gli interventi previsti dall’art. 2, punti a), b) e c) della presente legge sono determinati dalla giunta regionale, d’intesa con ciascun comune interessato, previa ripartizione tra i comuni stessi dei finanziamenti a disposizione, ripartizione da effettuare sentiti i comuni, in relazione ai danni verificatisi in ciascun comune indicato con i decreti del presidente del consiglio dei ministri di cui all’art. 12 della legge 3.4.1980, n. 115.

Art. 6

Gli interventi previsti dall’articolo 2 punto d) della presente legge sono attuati mediante programmi speciali, deliberati dalle comunità montane interessate, nei limiti delle assegnazioni finanziarie disposte dalla giunta regionale, d’intesa con le comunità montane stesse e sentita la competente commissione consiliare nei comuni indicati con i decreti del presidente del consiglio dei ministri previsti dall’articolo 12 della legge 3.4.1980, n. 115.

Art. 7

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, esercita i poteri sostitutivi nei casi di omissione o ritardo da parte degli enti locali, con le modalità di cui all’art. 59, comma quinto, dello Statuto.
Con successive leggi regionali saranno disciplinati gli ulteriori provvedimenti attuativi della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.