Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45
Titolo:Variazioni al bilancio per l'anno 1980 nuove e maggiori autorizzazioni di spesa.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1980, n. 51)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





L’autorizzazione di spesa di lire 260.700.000 recata dall’articolo 17 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1980, destinate alla concessione di contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento delle medesime, è aumentata di lire 3.300.000 e si stabilisce quindi in lire 264.000.000; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1223202 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 sono aumentati di lire 3.300.000 e si stabiliscono in lire 264.000.000 e lire 464.000.000 rispettivamente.


L’autorizzazione di spesa di lire 15.383.786.000 recata dall’articolo 29 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1980, destinata ad essere assegnata agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24.7.77, n. 616, è aumentata di lire 453.809.000 e si stabilisce in lire 15.837.595.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1436101 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 sono aumentati di lire 453.809.000 e si stabiliscono in lire 15.837.595.000.


Per il finanziamento delle spese correnti per il completamento di opere di edilizia ospedaliera, per i relativi oneri di revisione dei prezzi e la risoluzione amministrativa di oneri pendenti, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di lire 2.500.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del capitolo numero 2422109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione Spese per il completamento di opere di edilizia ospedaliera, oneri per revisione prezzi e per la risoluzione in via amministrativa di oneri pendenti" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni.


Per la concessione alle amministrazioni provinciali di contributi nelle spese occorrenti per il censimento del traffico sulle strade provinciali, disposto con decisione del consiglio della comunità economica europea è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di lire 600.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 1222220 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 180 con la denominazione "Contributi alle amministrazioni provinciali nelle spese per il censimento del traffico automobilistico sulle strade provinciali" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 600.000.000.


Alla copertura delle nuove e maggiori spese recate dalla presente legge, ammontanti a L. 3.557.109.000 si provvede nel modo seguente:
a) quanto a L. 3.184.302.520, mediante impiego delle entrate derivanti dalle ulteriori quote assegnate alla Regione per l’anno 1980, a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni, che con la presente legge sono portate in aumento delle previsioni di competenza e di cassa iscritte ai capitoli 1000201 e 1000202 dello stato di previsione delle entrate per lo stesso anno, rispettivamente negli importi di lire 2.407.768.820 e di lire 776.533.700;
b) quanto a L. 372.806.480, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione per la spesa per l’anno 1980 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi", partita n. 5 - parte - dell’elenco n 2.