Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 giugno 1980, n. 47
Titolo:Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1980, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario


TITOLO I ORDINAMENTO
Art. 1 (Ruolo unico Determinazione livelli funzionali)
Art. 2 (Ruolo organico)
Art. 3 (Amministrazione del personale)
Art. 4 (Declaratoria professionale del primo livello funzionale)
Art. 5 (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale)
Art. 6 (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale)
Art. 7 (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale)
Art. 8 (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale)
Art. 9 (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale)
Art. 10 (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale)
Art. 11 (Declaratoria professionale dell’ottavo livello funzionale)
Art. 12 (Funzione di coordinamento)
TITOLO II ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI
Art. 13 (Ammissione all’impiego)
Art. 14 (Conferimento dei posti disponibili agli idonei)
Art. 15 (Requisiti per l’assunzione)
Art. 16 (Commissioni di esame)
Art. 17 (Svolgimento del concorso)
Art. 18 (Periodo di prova)
Art. 19 (Nomina di prova)
Art. 20 (Decadenza della nomina)
TITOLO III STATO GIURIDICO
Art. 21 (Compiti del dipendente)
Art. 22 (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)
Art. 23 (Aggiornamento professionale)
Art. 24 (Orario di lavoro)
Art. 25 (Lavoro straordinario)
Art. 26 (Riposo settimanale)
Art. 27 (Congedo ordinario)
Art. 28 (Congedo straordinario)
Art. 29 (Congedo straordinario non retribuito)
Art. 30 (Assenza per malattia)
Art. 31 (Dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed equo indennizzo Denuncia dell’infermità - Adempimenti istruttori)
Art. 32 (Accertamento della causa di servizio)
Art. 33 (Equo indennizzo e rimborso spese di cura)
Art. 34 (Procedimento per la concessione dell’equo indennizzo)
Art. 35 (Liquidazione dell’equo indennizzo)
Art. 36 (Rinvio)
Art. 37 (Assemblea sindacale)
Art. 38 (Aspettative e permessi sindacali)
Art. 39 (Contributi sindacali)
Art. 40 (Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione)
Art. 41 (Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici)
Art. 42 (Patrocinio legale)
Art. 43 (Sede di servizio - Residenza)
Art. 44 (Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell’ambito dell’ente)
Art. 45 (La mobilità territoriale)
Art. 46 (Mobilità fra enti)
Art. 47 (Adempimento dei compiti d’ufficio)
Art. 48 (Segreto d’ufficio)
Art. 49 (Esercizio di altre attività)
Art. 50 (Altri doveri specifici)
Art. 51 (Responsabilità verso la Regione, contabile e obbligo di denuncia)
Art. 52 (Responsabilità verso terzi)
Art. 53 (Danno ingiusto)
Art. 54 (Comunicazione delle diffide)
Art. 55 (Concorso di danno verso l’ente e verso terzi)
Art. 56 (Sanzioni disciplinari)
Art. 57 (Richiamo scritto)
Art. 58 (Censura)
Art. 59 (Riduzione dello stipendio)
Art. 60 (Sospensione dall’impiego)
Art. 61 (Destituzione)
Art. 62 (Recidiva)
Art. 63 (Competenza)
Art. 64 (Commissione di disciplina)
Art. 65 (Contestazione delle infrazioni)
Art. 66 (Adempimenti del presidente della giunta regionale)
Art. 67 (Nomina dell’istruttore e dei consulenti tecnici)
Art. 68 (Procedimento disciplinare Rinvio alla normativa statale)
Art. 69 (Causa di cessazione del rapporto d’impiego)
Art. 70 (Collocamento a riposo)
Art. 71 (Dimissioni volontarie)
Art. 72 (Decadenza dall’impiego)
Art. 73 (Dispensa dal servizio)
Art. 74 (Destituzione di diritto)
Art. 75 (Disponibilità)
Art. 76 (Assistenza, previdenza e trattamento di quiescenza)
Art. 77 (Indennità di fine rapporto)
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 78 (Trattamento economico iniziale)
Art. 79 (Progressione economica)
Art. 80 (Omnicomprensività della retribuzione)
Art. 81 (Lavoro ordinario notturno e festivo)
Art. 82 (Lavoro straordinario)
Art. 83 (Indennità di missione, di trasferimento e di prima sistemazione)
Art. 84 (Indennità di funzione)
TITOLO V NORME TRANSITORIE PER LÂ’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI
Art. 85 (Norme di primo inquadramento)
Art. 86 (Concorso speciale per l’accesso al livello superiore)
Art. 87 (Titoli valutabili)
Art. 88 (Svolgimento del concorso)
Art. 89 (Inquadramento nella posizione economica)
Art. 90 (Aggiunzione senza titolo)
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 91 (Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della presente legge)
Art. 92 (Decorrenza)
Art. 93 (Abrogazione e modifiche delle leggi regionali)
Art. 94 (Concorsi previsti dalla legge regionale 3 marzo 1980, n. 9)
Art. 95 (Norme finanziarie)
Art. 96 (Pubblicazione e urgenza)
Allegati

TITOLO I
ORDINAMENTO



Il personale della Regione è assegnato ad un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali distinti per contenuti professionali e retribuzione:
1º livello - parametro 100;
2º livello - parametro 116;
3º livello - parametro 130;
4º livello - parametro 142;
5º livello - parametro 167;
6º livello - parametro 178;
7º livello - parametro 220;
8° livello - parametro 333.



I livelli funzionali di cui al precedente articolo sono ordinati in un unico ruolo organico la cui dotazione di personale e, nell’ambito di essa, i contingenti di personale per ciascun livello sono stabiliti dall’allegata tabella " A".


I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale sono di competenza della giunta regionale.
Sono di competenza dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell’ente di sviluppo nelle Marche, per il personale posto rispettivamente alle loro dipendenze funzionali:
- la distribuzione e l’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro;
- la concessione del congedo ordinario;
- i provvedimenti in materia di sanzioni disciplinari espressamente previsti dalla presente legge;
- l’autorizzazione delle missioni e la relativa liquidazione e pagamento;
- l’autorizzazione del lavoro straordinario e la relativa liquidazione e pagamento.

L’aggiornamento del personale posto alle dipendenze funzionali del consiglio regionale è di competenza dell’ufficio di presidenza.


Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattati di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.


Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
L’esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell’ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l’accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.


Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiede l’utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell’ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l’esposizione a rischi specifici conseguenti all’uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo - forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.


Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l’uso di mezzi o strumenti complessi o l’utilizzo di dati anche complessi nell’ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
E’ caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell’ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nelle capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall’uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo - forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro.


Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori; tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici; richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l’accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell’ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operativa a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell’unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico - tecnico - professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.
E’ caratterizzato da:
- autonomia nell’ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell’impostazione didattico - organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.



Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico - amministrativi o interventi preordinati alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell’ambito dell’unità organica in cui sono inserite.
La posizione di lavoro può comportare anche l’indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell’ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell’unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità :
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L’attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell’insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l’accesso al livello.


Sono comprese nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell’ambito di una unità organica complessa.
La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità prevista nell’ambito dell’unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell’attività degli addetti.
E’ caratterizzato da:
- autonomia per l’attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati ad unità organizzative o gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l’autonomia è comunque esercitata nell’ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità ;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell’unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell’attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;
- dell’attuazione di programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodiche ed occasionali anche complesse.

L’attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.


Sono comprese nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell’ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell’unità organica complessa di cui indirizza la attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
E’ caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell’unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico - amministrativi i piani e i programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell’unità organica complessa alla quale appartiene o della quale è responsabile in rapporto alla intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.
Le posizioni di lavoro dell’ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali della organizzazione.


La funzione di coordinamento è unica.
L’incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento della giunta regionale o dell’ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell’ottavo livello funzionale di cui conserva le funzioni. Con lo stesso provvedimento si provvede alla revoca o al rinnovo dell’incarico.
L’attribuzione dell’incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.
Gli incarichi di coordinatore sono conferiti per il coordinamento dei singoli servizi.
La durata dell’incarico dei coordinatori delle unità organizzative flessibili è corretta al termine previsto per la ultimazione del lavoro e non può comunque superare i 5 anni.
TITOLO II
ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI



L’accesso agli impieghi regionali avviene per pubblico concorso per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.
Il bando contiene l’indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale ed alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame, che possono essere scritte, pratiche ed orali secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso, e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.
Per l’assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata per soli titoli, tenendo conto anche di quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.
Il bando di concorso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello viene determinato entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla giunta regionale nell’ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro il 31 dicembre dell’anno successivo, in ragione di collocamenti a riposo d’ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. I posti, già ricoperti da personale trasferito o comunque posto a disposizione degli enti locali ai sensi dell’articolo 59 - terzo comma - dello Statuto, non possono essere messi a concorso.
I bandi di cui al precedente comma sono indetti entro il 28 febbraio successivo.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purchè abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal successivo articolo 15 della presente legge.
Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore semprechè in possesso di tutti gli altri requisiti dal successivo articolo 15 della presente legge.
La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.


Sono conferiti, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro un anno dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l’ordine, la graduatoria medesima.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale procede nel termine di un anno dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria medesima.


Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) la cittadinanza italiana;
b) l’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell’ottavo livello funzionale;
c) l’idoneità fisica all’impiego;
d) il possesso dei diritti civili e politici;
e) il possesso del prescritto titolo di studio;
f) buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
I titoli di studio per l’accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell’allegata tabella " B".
I dipendenti regionali di ruolo sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare, limitatamente alla quota di riserva, ai concorsi pubblici per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio richiesto per quest’ultimo livello e di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello attuale.
Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti di ruolo dei due livelli immediatamente inferiori purchè abbiano assolto all’obbligo scolastico e con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore a quello messo a concorso.
Le anzianità di cui ai due comma precedenti, devono essere possedute alla data di scadenza di presentazione della domanda prevista dal bando.
Le norme di cui ai comma precedenti non si applicano quando l’esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso è richiesto, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l’esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali.


Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:
1) da un docente universitario o da un professionista iscritto da almeno 8 anni in albi professionali, che ne assume la presidenza, designato dalla giunta regionale;
2) da tre esperti nelle materie oggetto di esame designati dalla giunta regionale;
3) da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti delle commissioni di esame sono designati tra personale estraneo all’amministrazione regionale.
Funge da segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 200, sono nominati, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), per ogni gruppo di 150 concorrenti o frazione, altrettante sotto - commissioni di pari numero di membri, con lo stesso presidente.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.
I compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono stabiliti dalla giunta regionale in relazione al tipo di concorso ed all’entità numerica dei concorrenti.


All’ammissione dei candidati provvede la commissione giudicatrice.
La esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.
Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli ha luogo prima dell’espletamento delle prove.
Per quanto non previsto dalla presente legge, i concorsi di ammissione si svolgono nel rispetto delle procedure previste dal Titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
Le operazioni relative all’espletamento dei concorsi banditi entro il 28 febbraio devono essere ultimate non oltre il 30 settembre dello stesso anno.


La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.
Nel corso del periodo di prova il dipendente presta servizio in almeno due unità organizzative anche di servizi diversi.
Sull’attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione dai responsabili delle predette unità organizzative.
Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina con provvedimento della giunta regionale; tale provvedimento contiene il giudizio favorevole sull’attività svolta, fondato anche sulle relazioni di cui al comma precedente. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, la giunta regionale dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
Il provvedimento di conferma assegna il dipendente alla unità organizzativa attribuendogli la figura professionale del livello di appartenenza.
I vincitori in servizio di ruolo nell’amministrazione regionale sono esonerati dal periodo di prova se appartenenti allo stesso livello funzionale o a quello immediatamente inferiore.
Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.


Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi, o di coloro che siano assunti a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Detta nomina è disposta con decreto del presidente della giunta regionale in attuazione delle deliberazioni della giunta medesima relative all’approvazione delle graduatorie o all’assunzione diretta degli interessati.
Il decreto è comunicato all’interessato con l’indicazione del giorno in cui egli deve assumere servizio.
Il rapporto di impiego con la Regione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.


Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita.
La data di assunzione del servizio può essere prorogata, per gravi ed eccezionali motivi, dal presidente della giunta regionale, per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.
TITOLO III
STATO GIURIDICO



Trascorso, con esito favorevole, il periodo di prova, il dipendente esercita le mansioni della figura professionale cui attiene il posto di impiego al quale è stato assunto.
In luogo di tali mansioni possono essergli temporaneamente conferite, per comprovate esigenze di servizio, attribuzioni attinenti ad altre figure professionali purchè siano sempre comprese nel livello funzionale di appartenenza.
Il consiglio regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per il conferimento predetto, tenendo conto dei compiti che sono affidati ai responsabili dei servizi dalla legge sull’ordinamento amministrativo della Regione.
E’ fatto divieto di assumere o di conferire mansioni pertinenti a livelli funzionali superiori a quello di appartenenza del dipendente.
I provvedimenti emessi in violazione a tale divieto sono nulli.
Gli autori e gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.


Nei confronti del dipendente riconosciuto, ai sensi del successivo articolo 73, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l’amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver eseguito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo od a livello inferiore. In quest’ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.


La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce altresì , la libera attività di studio e di ricerca, nonchè la produzione scientifica dei singoli impiegati.
La Regione organizza anche direttamente, per il personale regionale, corsi di aggiornamento, di qualificazione e di perfezionamento, avvalendosi delle strutture del servizio per il personale ed utilizzando, quali docenti, impiegati regionali o esperti esterni; può avvalersi della collaborazione di istituti specializzati nel settore della formazione e dell’aggiornamento dei quadri degli enti pubblici e privati.
Possono essere adottate particolari iniziative di formazione a favore del personale in prova.
I connessi oneri finanziari sono a carico della Regione.
Le ore dedicate alle attività di formazione e di aggiornamento di cui ai comma precedenti sono considerate lavorative a tutti gli effetti.


Il dipendente regionale è tenuto all’esatta osservanza dell’orario di lavoro.
Esso è fissato in 36 ore settimanali.
La distribuzione, l’articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell’orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell’amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della giunta regionale, dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell’ente di sviluppo nelle Marche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei seguenti criteri:
a) l’orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità , lo svolgimento dell’attività degli uffici in tutti i giorni feriali;
b) l’orario antimeridiano è stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L’orario pomeridiano di norma è distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L’accordo sindacale unico definisce i presupposti per l’individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l’adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità ;
c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un’ora;
d) i rientri pomeridiani per l’eventuale completamento dell’orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale in relazione alle esigenze dell’ufficio;
e) in casi e situazioni particolari può adottarsi il sistema del turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l’intero arco della giornata.

La distribuzione, l’articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell’orario di lavoro sono stabilite, sulla base dell’accordo sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell’ente di sviluppo nelle Marche per quanto concerne il personale in servizio presso i rispettivi uffici.
I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, per esigenze operative di particolari servizi, si renda necessaria l’istituzione di turni notturni e festivi.
Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, l’assenza ingiustificata dal servizio comporta la riduzione proporzionale della retribuzione.
L’amministrazione accerta, con sistemi meccanici od elettronici, il rispetto dell’orario di lavoro; tale accertamento riguarda i dipendenti di tutti i livelli.
Il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili, che debbono comunque essere recuperate entro il mese successivo, comporta riduzione proporzionale della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.


In relazione ad inderogabili ed indifferibili esigenze di servizio il dipendente, su disposizioni del responsabile del servizio cui è assegnato, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.
La giunta regionale, l’ufficio di presidenza del consiglio regionale e il comitato esecutivo dell’ente di sviluppo nelle Marche, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d’intesa cui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al comma precedente, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.


Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale che di regola coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali.
Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo lo stesso ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale delle due settimane successive.


Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguente alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Al dipendente sono attribuite, altresì , quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi della predetta legge 937.
La ricorrenza del santo patrono è riconosciuta giornata festiva.
Un periodo comprendente almeno 15 giorni di congedo ordinario è frutto continuativamente.
La richiesta di congedo ordinario è rivolta con congruo anticipo al responsabile del servizio o al dipendente preposto agli uffici periferici. Per i responsabili dei servizi il congedo ordinario è autorizzato dall’assessore competente o dal presidente del consiglio regionale o dal presidente dell’ente di sviluppo nelle Marche.
Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.
Il godimento del congedo può essere interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente. Il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo.


Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure con documentazione delle relative causali:
a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell’anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, nonchè per la giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km. dalla residenza;
c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra, o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell’anno;
f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell’arco del triennio a trattamento intero;
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico con l’obbligo di cessare immediatamente dalla funzione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L’istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

La richiesta di congedo deve essere motivata e documentata.


Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito. Tale congedo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità.
Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d’obbligo previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell’amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli e unitamente all’intero onere per il trattamento assistenziale.
La giunta regionale può concedere congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridico - economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.


Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- nei primi tredici mesi: intero;
- nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Per i motivi di particolare gravità la giunta regionale può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i primi trenta giorni nell’anno solare, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, al responsabile del proprio ufficio, indicando il proprio recapito.
Qualora l’assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresì trasmettere all’amministrazione certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.
I responsabili dei servizi ed uffici, nell’ambito delle rispettive competenze, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio ed, in attesa della loro costituzione, a mezzo dell’ufficiale sanitario del comune di residenza del dipendente.
Qualora l’esistenza o l’entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l’assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano, agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi: a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.
Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.


Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità , presentare domanda scritta all’ufficio presso il quale presta servizio indicando specificatamente la natura dell’infermità , le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica.
L’amministrazione procede d’ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e che le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell’integrità fisica.
L’ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell’evento, provvede ad effettuare le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell’infermità , la connessione di questa con il servizio, nonchè tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell’infermità .
Esperiti gli accertamenti, tutti gli atti corredati da una relazione sono trasmessi al servizio personale.


Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un medico, docente universitario, designato dalla giunta regionale, da un medico designato dal dipendente e presieduto da un medico, docente universitario, designato d’intesa dal dipendente e dalla giunta regionale; in assenza di tale intesa la designazione è effettuata dall’ordine dei medici dal capoluogo della Regione.
Il collegio medico, con apposito verbale, dichiara se, a suo giudizio, l’infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l’infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle "A" e "B" annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è effettuato dalla giunta regionale.
Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo, previsto per le assenze da malattia - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.
Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dall’articolo 73 ai fini della dispensa del dipendente dall’impiego per invalidità permanente nonchè eventuali accertamenti per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.


Al dipendente non soggetto all’obbligo dell’iscrizione all’INAIL, che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle "A" e "B" del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.


Per conseguire l’equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
Qualora la categoria di menomazione non risulti dal verbale di cui all’articolo 32 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell’equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.
Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:
1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;
2) la categoria prevista dalle tabelle "A" e "B" annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il servizio del personale rimette tutti gli atti alla giunta regionale con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico - legali e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell’equo indennizzo.


Per il personale di ciascun livello l’equo indennizzo è riconosciuto e liquidato dalla giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell’integrità fisica in conformità alla tabella D" che trova applicazione per le istanze presentate successivamente al 1º ottobre 1978.
L’indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.
L’età ed il livello alle quali si ha riguardo, ai fini della liquidazione stessa, sono quelli che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso.
L’indennizzo è ridotto del 25 per cento se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50 per cento se ha superato il sessantesimo anno.
Va dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.
Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione della integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.


Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.


I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell’orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l’orario medesimo nei limiti di dieci ore annue.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali, con ordine del giorno e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunitarie ai competenti organi regionali.
Le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea sono stabiliti dalla giunta d’intesa con le organizzazioni sindacali interessate.


Ai fini dell’aspettativa per cariche sindacali a livello nazionale il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500 da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il coordinamento tra Regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la presidenza del consiglio dei ministri.
La Regione nell’ambito di tale contingente colloca nella posizione di aspettativa il dipendente interessato a richiesta dell’organizzazione sindacale.
In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell’ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione di appartenenza, tutti gli assegni previsti per la qualifica rivestita.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario.
L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore procapite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d’intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.


I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all’inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.
La relativa riscossione viene effettuata dall’amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.
La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all’organizzazione sindacale interessata ed all’amministrazione regionale.


Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La Regione pone, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all’interno di una sede regionale.
Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
All’interno delle unità , sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all’uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l’affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.


L’autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all’espletamento del mandato - previsto dall’articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 - non può eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procede a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.


La Regione, nell’ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio.
Nell’esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibile conflitti di interesse fra l’amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti connesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.


La sede di servizio del dipendente è indicata nell’atto di assunzione all’impiego regionale.
La permanenza nella sede di servizio assegnata è stabilita per un periodo di tempo non inferiore a due anni.
Per la eventuale successiva destinazione ad altra sede, trascorso il periodo di tempo di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni previste nei seguenti articoli.
Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria residenza anagrafica e di fatto, nell’ambito del territorio regionale, purchè tale scelta sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d’ufficio. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla giunta, su domanda dell’interessato, sentito il responsabile dell’unità organizzativa cui è addetto.
Il dipendente è tenuto a comunicare al servizio del personale, entro dieci giorni, eventuali variazioni della propria residenza.
La residenza in sede diversa da quella dell’ufficio non costituisce titolo preferenziale per il trasferimento ad altra sede di servizio.


La "mobilità esterna", disciplinata dal presente articolo, si realizza con l’assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l’assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua con l’osservanza delle seguenti modalità :
1) individuazione delle sedi disponibili e pubblicazione periodica delle stesse sul bollettino ufficiale della Regione;
2) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;
3) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti per la sede da assegnare, previa fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale, che tengano conto, tra l’altro, delle condizioni familiari, dell’età, dell’anzianità di servizio, della necessità di studio e della sede dell’ufficio soppresso a seguito dello scioglimento dell’ente di appartenenza.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, all’individuazione del personale da trasferire si procede secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.
Al solo scopo di assicurare in via d’urgenza la continuità dei servizi, l’amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d’ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.


In relazione alle esigenze di mobilità derivanti dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvede a rimborsare al lavoratore la spesa per l’utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa già esistente in zona al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.
L’amministrazione determina orari di lavoro funzionali, anche con carattere di flessibilità - nel rispetto del monte di ore settimanale obbligatorio - che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell’ufficio di appartenenza e configurabili come missioni;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l’ordinario svolgimento di compiti propri della figura professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell’amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l’uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell’ente di appartenenza.



Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità .
E’consentito, d’intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l’interscambio di esperienze, la formazione e l’aggiornamento professionale.


Il personale regionale deve prestare la sua opera nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti ai compiti affidatigli, concorrendo pienamente al livello di qualificazione e responsabilità della figura professionale di appartenenza, nonchè all’efficiente attuazione dei programmi di attività nella unità organizzativa o gruppo di lavoro cui è addetto.
Il dipendente nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli deve attenersi agli indirizzi amministrativi formulati dalla giunta, nonchè ai criteri di organizzazione del lavoro stabiliti per l’unità organizzativa o gruppo di lavoro, secondo le disposizioni del responsabile del servizio.
Il personale regionale che riceva una direttiva che ritenga illegittima deve farne rimostranze dichiarandone le ragioni. Se la stessa viene rinnovata per iscritto il dipendente è tenuto a darvi esecuzione tranne nel caso che l’atto o la attività richiesta siano vietati dalla legge penale.
Il dipendente nei rapporti con gli amministratori e con altri dipendenti regionali deve ispirare il proprio comportamento al principio di una assidua e solerte collaborazione ed essere di esempio ai diretti collaboratori, in modo da assicurare il più efficace funzionamento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il suo comportamento deve essere tale da stabilire piena fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l’amministrazione.


Il dipendente deve mantenere il segreto d’ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti riservati, informazioni o comunicazioni relativi a provvedimenti di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per la regione o per i terzi.


Il personale non può esercitare alcuna attività commerciale, industriale o professionale nè assumere incarichi retribuiti conferiti da privati, dallo Stato o da enti pubblici.
La giunta regionale può autorizzare, in via eccezionale e con limitazione di tempo, eventuali collaborazioni con lo Stato, con enti pubblici e con le università , purchè l’incarico non contrasti con i fini istituzionali della Regione e con il successivo articolo 80 sulla omnicomprensività .
L’autorizzazione può essere concessa limitatamente agli incarichi dal cui espletamento l’amministrazione regionale ritiene di poter trarre un diretto vantaggio sotto il profilo della qualificazione professionale del dipendente.
L’autorizzazione medesima è subordinata alla condizione, da stabilire nel provvedimento concessivo, che l’incarico sia conciliabile con l’integrale assolvimento dei doveri di ufficio e venga comunque espletato al di fuori dell’orario di lavoro.
Il personale regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro.
I collaudi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 rientrano nelle attribuzioni proprie del personale regionale.


Al dipendente è vietato:
a) accettare compensi di qualsiasi genere per l’adempimento dei propri doveri d’ufficio;
b) ingerirsi negli affari che altri abbiano con l’ente o compiere qualunque atto che implichi ingerenze o relazione con gli interessi dei medesimi;
c) eseguire, trattenere o rilasciare copia dei documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;
d) eseguire, nell’ambito dell’ente, anche a titolo gratuito, lavori per conto di terzi o per proprio conto anche fuori orario;
e) utilizzare comunque mezzi o strumenti di lavoro della Regione al di fuori delle esigenze di servizio.

La violazione dei divieti di cui sopra è considerata di particolare gravità ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai successivi articoli 57, 58, 59, 60 e 61.


La responsabilità verso la Regione, la responsabilità contabile e l’obbligo di denuncia sono disciplinati dalla legge regionale sull’ordinamento contabile della Regione.


Il dipendente che nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.
L’ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma del precedente articolo 51. Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione dell’ente è esercitata solo in caso di danni non coperti da assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.


E’ danno ingiusto, agli effetti previsti dal precedente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento egli sia obbligato per legge o per regolamento.


Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l’omissione di atti o di operazioni al cui compimento il dipendente stesso sia tenuto deve darne notizia al responsabile del servizio.
Il responsabile del servizio deve immediatamente informare la giunta regionale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero ai dipendenti.
Devono, altresì , essere comunicate, con le modalità di cui ai precedenti commi, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei giudizi.
La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio può essere assunta dall’ente, ai sensi dell’articolo 42.


Il mancato esercizio dell’azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni, non escludendo che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente siano valutati dall’ente ai fini delle responsabilità dell’autore verso l’ente stesso.


Il dipendente che contravviene ai propri doveri nell’espletamento del servizio è soggetto, in relazione alla gravità , alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all’ente o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) richiamo scritto;
2) censura;
3) riduzione dello stipendio;
4) sospensione dall’impiego;
5) destituzione.

Il periodo di servizio prestato nell’anno in cui il dipendente ha riportato una delle sanzioni disciplinari di cui ai punti 2), 3) e 4) non è considerato utile alla maturazione dell’anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi per il passaggio al livello superiore.


Il dipendente regionale che nell’espletamento del servizio commetta lievi trasgressioni è soggetto a valutazione negativa della propria attività , mediante richiamo scritto e motivato, ai doveri d’ufficio dal responsabile del servizio.


La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per casi di non particolare gravità dal presidente della giunta regionale, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente dell’ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale.
La censura determina il ritardo di sei mesi nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell’aumento biennale in corso di maturazione.


La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per fatti conseguenti a grave negligenza che abbiano determinato danno all’amministrazione regionale o inosservanza dei doveri d’ufficio;
b) per aver commesso altra mancanza o negligenza di cui all’articolo precedente, dopo aver ricevuto due richiami scritti nel biennio;
c) per irregolarità nell’ordine di trattazione degli affari, inosservanza dei doveri d’ufficio;
d) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
e) per comportamento offensivo nei confronti del pubblico, dei propri collaboratori e di altri dipendenti regionali, di componenti della giunta e del consiglio regionale;
f) per violazione del segreto d’ufficio.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell’aumento biennale in corso di maturazione.


La sospensione dall’impiego consiste nell’allontamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di due mesi e non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità ;
b) per denigrazione dell’amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto d’ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando l’esercizio del diritto di sciopero;
f) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti.

Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dall’impiego subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell’aumento biennale in corso di maturazione.
Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dall’impiego con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell’anzianità a tutti gli effetti.
Al dipendente sospeso dall’impiego è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L’importo dell’assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico - familiare del dipendente.


La destituzione consiste nella perdita dell’impiego ed è inflitta:
a) per atti i quali rivelano mancanza del senso dell’onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;
c) per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, allo Stato, ed altri enti pubblici od a privati;
d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da personale regionale;
e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d’ufficio;
f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all’insubordinazione;
g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) del precedente articolo;
h) per grave abuso di autorità o di fiducia e per aver commesso altra mancanza fra quelle previste dall’articolo precedente, dopo aver subito nell’arco dello stesso biennio la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Il personale regionale incorre nel licenziamento di diritto nelle ipotesi alle lettere a) e b) dell’articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.


Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli, dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l’infrazione stessa.


La riduzione dello stipendio, la sospensione dall’impiego e la destituzione sono irrogate dal presidente della giunta regionale su parere della commissione di disciplina emesso al termine del procedimento disciplinare.


Entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione di disciplina della quale fanno parte i seguenti membri:
a) un presidente ed un supplente, designati dal consiglio regionale fra avvocati con almeno 15 anni di iscrizione all’albo professionale;
b) tre membri effettivi e tre supplenti designati dalla giunta regionale;
c) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti tra esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al settimo.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. In caso di assenza o impedimento di membri effettivi questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.
Ai componenti che non siano dipendenti regionali spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le indennità pari a quelle corrisposte ai membri dell’organo regionale di controllo.


Il responsabile del servizio il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto al servizio stesso, che possa dar luogo ad una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 58 e seguenti, compie gli accertamenti del caso e, ricorrendone le condizioni, contesta gli addebiti all’interessato assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
Se in base agli accertamenti effettuati ed alle giustificazioni del dipendente risulti esclusa l’esistenza dell’addebito, il responsabile del servizio, entro i 60 giorni successivi al termine indicato al precedente comma, formula motivata proposta di archiviazione degli atti al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al presidente dell’ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale.
In caso contrario e negli stessi termini, l’atto di contestazione degli addebiti è trasmesso ai presidenti degli organi indicati al precedente comma, con proposta di irrogazione della censura o di inoltro alla commissione di disciplina, unitamente ad una relazione sulla inchiesta svolta ed alle giustificazioni dell’interessato.
Per i dipendenti in posizione di responsabili di servizio, le operazioni di cui ai comma primo, secondo e terzo del presente articolo sono svolte dall’ufficio di presidenza del consiglio, dal componente la giunta preposto al settore e dal presidente dell’ente di sviluppo nelle Marche nell’ambito delle rispettive competenze.
La contestazione e gli accertamenti di cui ai comma precedenti sono effettuati obbligatoriamente nel caso che siano richiesti con segnalazione motivata, da un componente del consiglio o della giunta regionale.


Il presidente della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale e il presidente dell’ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, ove, con provvedimento motivato, non ne dispongano l’archiviazione ai sensi dell’articolo precedente e ritengano che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura provvedono direttamente.
Negli altri casi ed entro lo stesso termine inviano gli atti al presidente della commissione di disciplina per le operazioni di competenza dandone contestualmente notizia al dipendente.


Il presidente della commissione di disciplina, ricevuti gli atti, provvede, entro il termine di venti giorni, alla nomina di un istruttore scelto tra i membri della commissione stessa e, se del caso, di uno o più consulenti estranei all’amministrazione dandone contestualmente notizia all’interessato.
Ai predetti consulenti competono, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, le indennità pari a quelle corrisposte ai membri dell’organo regionale di controllo.


Le fasi del procedimento disciplinare successive alla designazione dell’istruttore sono regolate dalla normativa sul procedimento disciplinare dei dipendenti civili dello Stato prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
La stessa normativa si applica per la sospensione cautelare dall’impiego.


La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nei precedenti articoli, avviene per:
1) collocamento a riposo;
2) dimissioni volontarie;
3) decadenza dall’impiego;
4) dispensa dal servizio;
5) destituzione di diritto;
6) decesso.

I provvedimenti di cessazione del rapporto d’impiego sono adottati dalla giunta regionale.


Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è disposto d’ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d’età .


Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.
Le dimissioni sono presentate in forma scritta al presidente della giunta regionale almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non abbia provveduto a comunicarne al dipendente l’accettazione o il rifiuto queste si intendono accettate.
Per esigenze di servizio l’accettazione delle dimissioni può essere ritardata per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il dipendente nelle more dell’accettazione delle dimissioni o nel termine dei trenta giorni di cui al terzo comma, deve proseguire l’adempimento dei doveri d’ufficio.
L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata esclusivamente quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.


Il personale regionale decade dall’impiego nei seguenti casi:
a) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili e politici;
b) quando l’impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
c) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a quindici giorni. In questo ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all’interessato da parte del presidente della giunta, da comunicarsi al domicilio dichiarato.

La decadenza è disposta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione di giunta.


La dispensa dal servizio è disposta per inidoneità fisica permanente, ove non ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 22.
La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito i periodi di assenza per malattia di cui all’articolo 30 della presente legge tranne che in quest’ultimo caso il dipendente non chieda l’anticipazione del provvedimento.
La dispensa dal servizio è adottata con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, sentito l’interessato.
Le condizioni di salute del dipendente, ai fini della dispensa, sono accertate dal collegio medico di cui all’articolo 32.


Il dipendente incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, in tutti i casi in cui tale provvedimento è previsto dalla legge nei confronti di dipendenti civili dello Stato.


Nel caso di riduzione o soppressione di posti di organico, il dipendente che non può essere utilizzato con mansioni diverse in un posto vacante del suo stesso livello funzionale, è collocato in disponibilità per un periodo di due anni interamente retribuiti.
Qualora il dipendente posto in disponibilità si trovi in aspettativa per infermità , la medesima cessa di diritto a decorrere dalla data del collocamento in disponibilità.
Il dipendente in disponibilità , richiamato in servizio, conserva l’anzianità ed il trattamento economico che godeva alla data del collocamento in disponibilità.
Il periodo di tempo trascorso in disponibilità non si computa ai fini della progressione di carriera nè della attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio.
Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ove allo scadere dei due anni non sia stato richiamato in servizio.


Il personale della Regione, ai fini assistenziali, previdenziali e del trattamento di quiescenza è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all’INADEL e alla CPDEL.
Per il personale di ruolo dell’ente di sviluppo nelle Marche, inserito nel ruolo unico regionale ai sensi del primo comma dell’articolo 20 della LR 24.11.1979, n. 41 è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento della iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti. L’opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


La Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto, nella misura determinata dall’articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto d’impiego non sia maturato il diritto per il dipendente secondo la legislazione relativa all’INADEL, di percepire l’indennità premio di servizio od altra indennità di questa sostitutiva.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO



Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell’omnicomprensività.
Lo stipendio iniziale annuo lordo si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza.
Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli nel modo che segue:
I livello funzionale parametro 100 L. 1.800.000
II livello funzionale parametro 116 L. 2.088.000
III livello funzionale parametro 130 L. 2.340.000
IV livello funzionale parametro 142 L. 2.556.000
V livello funzionale parametro 167 L. 3.006.000
VI livello funzionale parametro 178 L. 3.204.000
VII livello funzionale parametro 220 L. 3.960.000
VIII livello funzionale parametro 333 L. 5.994.000

Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:
- la tredicesima mensilità , da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell’importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell’anno;
- l’indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.



Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, oltre l’iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull’iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento.
Gli scatti si conseguono ogni biennio con scadenza al compimento del secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo anno di servizio e sono assorbiti all’atto dell’acquisizione della sueccessiva classe. Gli scatti biennali dopo il ventesimo anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

Gli scatti biennali possono essere anticipati a domanda, a seguito della nascita dei figli.
Ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio, ai dipendenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari, si applicano le limitazioni previste agli articoli 58, 59 e 60.


Al dipendente regionale compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missioni e trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento di cui all’articolo 84.
Allo stesso dipendente spetta l’aggiunta di famiglia, l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità , con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Gli importi dei compensi, dei gettoni e delle indennità comunque denominate che debbono essere liquidati ai dipendenti autorizzati o designati dall’amministrazione regionale a partecipare a commissioni ed a consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali ad effettuare collaudi e consulenze e comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell’interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla Regione.


Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Il presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.


La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:
(retribuzione mensile iniziale di livello + rateo della 13a mensilità) : (diviso) 175 maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge il compenso è maggiorato del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari al 1/ 175 dell’indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1º gennaio di ciascun anno.
Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolare adattamento di orario.
L’effettivo espletamento del lavoro straordinario viene accertato per i dipendenti di tutti i livelli, con mezzi idonei dalla giunta regionale e dall’ufficio di presidenza del consiglio.
La nuova retribuzione oraria del lavoro straordinario, come sopra determinata, verrà applicata dal 1º ottobre 1978 per le ore di lavoro straordinario effettuate da tale data. Le tariffe orarie vigenti al 30 settembre 1978, qualora risultassero superiori alle nuove aliquote, verranno conservate fino al 31 dicembre 1979. Dal 1º gennaio 1980 si adotteranno le nuove aliquote riassorbendo con effetto da tale data la intera eccedenza.


Il trattamento economico di missione, trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalla legge regionale 9 marzo 1978, n. 7 con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) le misure dell’indennità giornaliera di missione sono stabilite, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge, nel modo che segue:
- livelli funzionali: VIII - VII - VI - V indennità L. 19.100;
- livelli funzionali: IV - III - II - I indennità L. 14.000;
b) con decreto del presidente della giunta regionale le indennità di trasferta sono determinate nella stessa misura stabilita per il personale dello Stato con decreto del Ministero del Tesoro ai sensi del sesto comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
c) al dipendente trasferito d’ufficio spetta un’indennità di prima sistemazione pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche statali dall’art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Al personale in missione in una sede distante oltre 100 chilometri dalla sede di servizio, spetta anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese, nella sede della missione, in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti massimi individuali autorizzabili.


Al dipendente incaricato della funzione di coordinatore ai sensi dell’articolo 12 della presente legge compete, per la durata dell’incarico, un compenso non pensionabile, nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.
Tale compenso è attribuito con decorrenza dal 1º ottobre 1978, qualora il dipendente abbia svolto, senza soluzione di continuità , funzioni equivalenti o assimilabili dalla data medesima.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE PER LÂ’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI



Con decorrenza dal 1º ottobre 1978 i dipendenti regionali di ruolo sono inquadrati d’ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata tabella "C" e relative note esplicative o a seguito delle procedure di cui ai successivi articoli.
Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che, in applicazione della predetta tabella "C", risulta inquadrabile nel VI livello funzionale, è inquadrato nel VII livello dal 1º ottobre 1978, qualora a tale data, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di anni tre, nella qualifica funzionale di "funzionario diretto", il restante personale, con anzianità di servizio nella qualifica di "funzionario direttivo" inferiore ai tre anni, viene viceversa inquadrato nel VI livello per il tempo necessario a maturare la predetta anzianità e consegue il livello superiore dal giorno successivo dal compimento dei tre anni.
Si applica in entrambi i casi, per l’inquadramento nel livello superiore, il meccanismo economico previsto nel successivo articolo 89.
Il personale docente dei centri di formazione professionale è inquadrato al VI livello se, per la funzione docente esercitata, è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale gli interessati devono essere in possesso.
I dipendenti inquadrati a norma del comma precedente non possono usufruire del passaggio al VII livello previsto dal secondo comma del presente articolo.


E’ consentito l’accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:
a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);
c) dal V livello (167) al VI livello (178);
mediante concorso interno, per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità di servizio effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza che sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1 aprile 1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, purchè a tempo pieno, prestato presso la Regione e l’ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

I posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978;
in relazione agli eventuali posti suprannumerari che potrebbero derivare sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli i quali possono essere conferiti a mano a mano che cessano i soprannumeri.

I posti messi a concorso, nel limite fissato dal comma che precede, sono i seguenti:
1) per il passaggio al IV livello (parametro 142) posti n. 45 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di " operatore specializzato" di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7;
2) per il passaggio al V livello (parametro 167) posti n. 105 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di " collaboratore" di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7;
3) per il passaggio al VI livello (parametro 178) posti n. 96 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di " istruttore" di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7.

Nel caso che i posti messi a concorso per passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a concorso.
La giunta regionale, nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell’articolo 13 della presente legge fa constare il numero dei posti indisponibili ai sensi del secondo comma.
L’inquadramento del nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza giuridico - economica dal 1º ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 85.
In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell’inquadramento, così come stabilito nel successivo articolo 89.
E’ escluso dalla partecipazione al concorso interno previsto dal primo comma del presente articolo per l’accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del precedente articolo 85 il personale che comunque - anche per effetto dell’applicazione della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l’ente o l’amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (tale passaggio di posizione potrebbe essere derivato o derivare da: articolo 68 del D.P.R. 748/ 1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori anche ai sensi dell’art. 32 della LR 27.5.1974, n. 12, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l’ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).


I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui all’articolo precedente sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall’anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l’ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l’accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi.
Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:
a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio fino ad un massimo di venti punti;
b) titoli di studio: due punti per possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso alla qualifica rivestita; quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiori a quelli prescritti;
c) concorsi pubblici: tre punti per ogni concorso vinto e un punto per ciascuna delle idoneità riportate nei medesimi.

I concorsi devono riferirsi a posti di carriera almeno pari a quella cui il dipendente apparteneva all’atto del suo inquadramento.


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al presidente della giunta regionale, corredata della documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nel precedente articolo.
L’anzianità di servizio è accertata dal servizio personale attraverso l’esame del fascicolo personale.
La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono effettuate a cura del servizio del personale. La graduatoria è approvata dalla giunta regionale e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
In base all'ordine della graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel corrispondente livello funzionale e contestualmente determina il trattamento economico spettante.


La posizione economica individuale nel livello di inquadramento, previsto nei precedenti articoli, è determinata sommando i seguenti elementi:
a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) eventuali assegni personali pensionabili;
c) aggiunzione senza titolo, pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d’importo, la posizione giuridica d’inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.
Al dipendente viene, altresì , riconosciuto il "maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell’ultimo scatto e dell’ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto o la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l’attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.
Al fine della determinazione del "maturato in itinere" lo stipendio iniziale di cui alla tabella "B" e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, vengono considerati quali classi di stipendio.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;
b) si calcola l’incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dall’articolo 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, deriva dalla classe immediatamente successiva all’ultima conseguita e si rapporti tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito, nello scorrimento tra le due classi, per scatti; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, per cui la progressione economica successiva si sviluppo solamente per scatti, il rateo, di aumento periodico si calcola sull’incremento economico dello scatto successivo all’ultimo maturato;
c) si computa quindi a quante mensilità equivale l’importo, del precedente punto b) nella nuova progressione economica, rispetto all’incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d’inquadramento attribuita ai sensi del secondo comma del presente articolo. Ove dal saldo dell’operazione residua un resto, questo viene arrotoncento per eccesso a mese intero se supera il 50 per cento dell’importo dell’incremento mensile della posizione stipendiale successiva.
Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

L’eventuale frazione monetaria, eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all’importo del quinto comma, lett. b), o da sola, se il dipendente, nella progressione economica orizzontale di provenienza, non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per cadenza dell’aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.
Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, definito nel suo valore con la procedura prevista dal quinto comma, lett. a) e b), sommato alla posizione economica individuale, come determinata dal primo comma, dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del secondo comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporaneamente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all’incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell’ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l’eventuale resto dell’operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell’incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sono ridotti di un pari numero di mensilità.
Viene altresì garantita l’attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, quando la posizione economica individuale, come determinata dal primo comma, non è sufficiente a far raggiungere l’anzidetta retribuzione iniziale.
In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza, con la procedura di cui ai precedenti terzo e quinto comma per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all’iniziale. Qualora l’importo suddetto, aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all’iniziale, il dipendente acquisisce subito quest’ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporaneamente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all’incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell’ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l’eventuale resto dell’operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell’incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.
Il meccanismo economico previsto dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui il dipendente regionale consegua un livello funzionale superiore a quello in godimento.


Ai fini di perequazione economica viene garantito a ciascun dipendente regionale il seguente ulteriore importo mensile lordo, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo, attribuite con legge regionale 3 maggio 1977, n. 14 e dell’ulteriore acconto cui alla legge regionale 19 giugno 1979, n. 22, sulla base delle retribuzioni iniziali (tabella " B" allegata alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12) stabilite per l’accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale;
- fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
- fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
- fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI



Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all’entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti è aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso a quest’ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi un’anzianità di un anno nel livello di appartenenza.


La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, salvo i casi in cui sia espressamente diversamente disposto, è fissata alla data del 1º ottobre 1978.
Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.
L’articolo 77 della presente legge si applica a tutto il personale cessato dal servizio successivamente al 1º aprile 1972.


Sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 40 della LR 27.5.1974, n. 12, nonchè le parole successive a "segretario capo e qualifiche equiparate" contenute nella tabella "C" allegata alla LR 27.5.1974, n. 12 per la parte che determina le qualifiche di provenienza corrispondenti alla qualifica funzionale di "funzionario direttivo".
E’ abrogata la legge regionale 5.11.1973, n. 32.
L’art. 20 della LR 24.11.1979, n. 41 è integrato e modificato nel modo che segue:
- al primo comma le parole "il personale in servizio" sono sostituite con le parole "il personale di ruolo in servizio";
- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Le qualifiche di corrispondenza, previste dalla tabella B", sono quelle possedute dai dipendenti dell’ente di sviluppo nelle Marche alla data del 22 giugno 1976";
- dopo l’ottavo comma è aggiunto il seguente: "La quota del fondo di previdenza, già a carico dell’ente, non concorre alla determinazione del trattamento economico acquisito previsto dal presente articolo";
- l’ultimo comma è abrogato.

Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con essa compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.


I concorsi, per l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato nelle scuole di formazione professionale, previsti dal secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 9 sono espletati con la osservanza delle norme ivi previste.
I vincitori sono immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:
II livello - operatore qualificato
III livello - operatore specializzato
IV livello - collaboratore
V livello - istruttore e insegnante teorico - pratico
VI livello - funzionario direttivo e insegnante teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

La immissione nei livelli decorre dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell’espletamento delle previste prove di concorso.


Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.480 milioni per gli anni 1978, 1979 e 1980.
Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" - elenco n. 2 - partita n. 1 (parte).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

TABELLA "A"


DOTAZIONE ORGANICA GENERALE DEL PERSONALE
































































I livello funzionale n. 5
II livello funzionale n. 100
III livello funzionale n. 105
IV livello funzionale n. 385
V livello funzionale n. 650
VI livello funzionale n. 164
VII livello funzionale n. 373
VIII livello funzionale n. 204

  TOTALE n. 1.986

TABELLA "B"


TITOLI DI STUDIO PER L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI


















































I livello funzionale compimento dell’obbligo scolastico
II livello funzionale compimento dell’obbligo scolastico
III livello funzionale licenza della scuola media dell’obbligo e qualificazione professionale se richiesta
IV livello funzionale licenza della scuola media dell’obbligo e qualificazione professionale se richiesta
V livello funzionale diploma di scuola secondaria superiore e/ o diploma professionale se richiesto
VI livello funzionale diploma di laurea
VII livello funzionale diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti
VIII livello funzionale diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dagli ordinamenti


TABELLA "C"


TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE FUNZIONALI

PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1974, N. 12

E I LIVELLI FUNZIONALI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE

























































livello funzionale di inquadramento qualifica funzionale prevista

dalla legge regionale 12/1974

I (parametro 100) 1p
II (parametro 116) 1p

2p
III (parametro 130) 2p

3p
IV (parametro 142) 3p

4p
V (parametro 167) 4p

5p
VI (parametro 178) 5p

6p
VII (parametro 220) 6p
VIII (parametro 333) 7 p


NOTE ESPLICATIVE TABELLA C
































































































Livello reg. Liv. contr. Esplicitazione MARCHE

1p   1 Dal 1º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia

1p 2p 2 Dal 1º e 2º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti semplici

2p 3p 3 Dal 2º e 3º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate

3p   4 Dal 3º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale
4p   4 A) Al 4º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto B)

4p   5 B) Dal 4º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell’art. 68 D.P.R. 748/1972
5p   5 C) Dal 5º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D)

5p   6 D) Dal 5º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell’art. 68 D.P.R. 748/1972

6p   6 E) Dal 6º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 6º livello e non indicate nel successivo punto F)

6p   7 F) Dal 6º livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico - attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione


TABELLA "D"


TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’EQUO INDENNIZZO


Ammontare del massimo e minimo dell’equo indennizzo per i vari livelli funzionali degli impiegati della Regione Marche



























































































































































































































































































































































































A) Categoria di menomazio-

ne (di cui alla tabella A all

gata al D.P.R. 23.12.1978,

n. 915)
Livelli funzionali

VIII - VII - VI
Livello funzionale

V
Livello funzionale

IV
Livelli funzionali

III - II - I

Prima categoria massimo due volte l’importo dello stipendio iniziale previsto maggiorato delle classi di stipendio per l’VIII livello funzionale massimo 2,7 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello V massimo 3,6 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello IV massimo 4,65 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello III
  minimo due volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 2,7 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 3,6 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 4,65 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento
                         
Seconda categoria Massimo 95% (1) Massimo 95% (1) Massimo 95% (1) Massimo 95% (1)
  Minimo 95% (2) Minimo 95% (2) Minimo 95% (2) Minimo 95% (2)
                         
Terza categoria Massimo 78% (1) Massimo 78% (1) Massimo 78% (1) Massimo 78% (1)
  Minimo 78% (2) Minimo 78% (2) Minimo 78% (2) Minimo 78% (2)
                         
Quarta categoria Massimo 64% (1) Massimo 64% (1) Massimo 64% (1) Massimo 64% (1)
  Minimo 64% (2) Minimo 64% (2) Minimo 64% (2) Minimo 64% (2)
                         
Quinta categoria Massimo 47% (1) Massimo 47% (1) Massimo 47% (1) Massimo 47% (1)
  Minimo 47% (2) Minimo 47% (2) Minimo 47% (2) Minimo 47% (2)
                         
Sesta categoria Massimo 30% (1) Massimo 30% (1) Massimo 30% (1) Massimo 30% (1)
  Minimo 30% (2) Minimo 30% (2) Minimo 30% (2) Minimo 30% (2)
                         
Settima categoria Massimo 15% (1) Massimo 15% (1) Massimo 15% (1) Massimo 15% (1)
  Minimo 15% (2) Minimo 15% (2) Minimo 15% (2) Minimo 15% (2)
                         
Ottava categoria Massimo 9% (1) Massimo 9% (1) Massimo 9% (1) Massimo 9% (1)
  Minimo 9% (2) Minimo 9% (2) Minimo 9% (2) Minimo 9% (2)
                         
B) menomazione dell’integrità

fisica di cui alla tabella al-

legata al D.P.R. 23.12.1978,

n. 915
                       
Per tutte le categorie ivi pre-

viste
Massimo 3%

TABELLA "D"


TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’EQUO INDENNIZZO


Ammontare del massimo e minimo dell’equo indennizzo per i vari livelli funzionali degli impiegati della Regione Marche






























































































































































































































































































































































































































A) Categoria di menomazio-

ne (di cui alla tabella A all

gata al D.P.R. 23.12.1978,

n. 915)
Livelli funzionali

VIII - VII - VI
Livello funzionale

V
Livello funzionale

IV
Livelli funzionali

III - II - I

Prima categoria massimo due volte l’importo dello stipendio iniziale previsto maggiorato delle classi di stipendio per l’VIII livello funzionale massimo 2,7 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello V massimo 3,6 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello IV massimo 4,65 volte l’importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello III
  minimo due volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 2,7 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 3,6 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento minimo 4,65 volte l’importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento
                         
Seconda categoria Massimo 95% (1) Massimo 95% (1) Massimo 95% (1) Massimo 95% (1)
  Minimo 95% (2) Minimo 95% (2) Minimo 95% (2) Minimo 95% (2)
                         
Terza categoria Massimo 78% (1) Massimo 78% (1) Massimo 78% (1) Massimo 78% (1)
  Minimo 78% (2) Minimo 78% (2) Minimo 78% (2) Minimo 78% (2)
                         
Quarta categoria Massimo 64% (1) Massimo 64% (1) Massimo 64% (1) Massimo 64% (1)
  Minimo 64% (2) Minimo 64% (2) Minimo 64% (2) Minimo 64% (2)
                         
Quinta categoria Massimo 47% (1) Massimo 47% (1) Massimo 47% (1) Massimo 47% (1)
  Minimo 47% (2) Minimo 47% (2) Minimo 47% (2) Minimo 47% (2)
                         
Sesta categoria Massimo 30% (1) Massimo 30% (1) Massimo 30% (1) Massimo 30% (1)
  Minimo 30% (2) Minimo 30% (2) Minimo 30% (2) Minimo 30% (2)
                         
Settima categoria Massimo 15% (1) Massimo 15% (1) Massimo 15% (1) Massimo 15% (1)
  Minimo 15% (2) Minimo 15% (2) Minimo 15% (2) Minimo 15% (2)
                         
Ottava categoria Massimo 9% (1) Massimo 9% (1) Massimo 9% (1) Massimo 9% (1)
  Minimo 9% (2) Minimo 9% (2) Minimo 9% (2) Minimo 9% (2)
                         
B) menomazione dell’integrità

fisica di cui alla tabella al-

legata al D.P.R. 23.12.1978,

n. 915
                       
Per tutte le categorie ivi pre-

viste
Massimo 3% (1) Massimo 3% (1) Massimo 3% (1) Massimo 3% (1)
Minimo 3% (2) Minimo 3% (2) Minimo 3% (2) Minimo 3% (2)

1) Dell’importo massimo stabilito per la prima categoria
2) Dell’importo minimo stabilito per la prima categoria.