Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 48 |
Titolo: | Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso gli uffici regionali. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 giugno 1980, n. 52) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
La presente legge disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato da altri enti pubblici in servizio presso gli uffici del consiglio o della giunta regionale con esclusione del personale di cui alla legge 17.8.1974, n. 386.
Il personale in posizione di comando ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, nel ruolo unico regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall’art. 2 della legge regionale: "Disposizioni sull’ordinamento dei livelli funzionali, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali".
L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell’amministrazione di provenienza, in base alla allegata tabella di corrispondenza.
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell’inquadramento regionale secondo l’ordinamento di provenienza. Tale posizione economica è determinata esclusivamente dai seguenti elementi: stipendio tabellare lordo, classi e scatti già acquistati, eventuali assegni personali riassorbibili pensionabili.
La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.
Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 180 milioni per l’anno 1980.
Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" - elenco n. 2 - partita n. 1 (parte).
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI REGIONALI E QUELLI DI ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Regioni | Enti locali | Stato | Enti pubblici | Ospedalieri |
1° | 1° | 1° | 1° | |
2° | 2° | 2° Funzione ausiliaria ordinaria | Commesso | 2º tutte le funzioni ausiliarie |
3° | 3° | 2° Funzione operaia | Agente tecnico | |
3° | Operatore Tec. Infer. gen. | 3º Infermiere gen., Puericultrice, Massagg., Infer. Psic., con un anno di scuola | ||
4° | 4° | 4° | Archivista Dattilografo | 3° tutte le altre qualifiche |
Operatore Tec. tutte le altre qualifiche | 4° | |||
5° | 5° | 5° | Assistente | 5° 6° |
6° | Assistente 2º qualifica professionale | |||
6° | 6° | 7° | Collaboratore | 7° |
7° | 7° | 8° | Collaboratore Tecnico 1º Qualifica professionale | 8º Assistente, Ispett. San., Ass. Tec. e coadiut. Tec. (Biologo, Chimico Fisico ecc.). Psicol. non med., Farm., Coll. |
8° | 8° | Primo Dirigente | Dirigente | 1º e 2º livello dirigenziale Aiuto e Vic. Diret. San. di Farm. Dir. tec., Biol., Fisico-Chimico |
9° | Dirigente Superiore Dirigente Generale | Dirigente Superiore Dirigente Generale | Direttore Amministrativo Direttore Sanitario |