Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 48
Titolo:Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso gli uffici regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1980, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato da altri enti pubblici in servizio presso gli uffici del consiglio o della giunta regionale con esclusione del personale di cui alla legge 17.8.1974, n. 386.

Art. 2

Il personale in posizione di comando ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, nel ruolo unico regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall’art. 2 della legge regionale: "Disposizioni sull’ordinamento dei livelli funzionali, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali".

Art. 3

L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell’amministrazione di provenienza, in base alla allegata tabella di corrispondenza.
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell’inquadramento regionale secondo l’ordinamento di provenienza. Tale posizione economica è determinata esclusivamente dai seguenti elementi: stipendio tabellare lordo, classi e scatti già acquistati, eventuali assegni personali riassorbibili pensionabili.
La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.
Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Art. 4

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 180 milioni per l’anno 1980.
Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" - elenco n. 2 - partita n. 1 (parte).

Allegati

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI REGIONALI E QUELLI DI ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



















































































Regioni Enti locali Stato Enti pubblici Ospedalieri
 
2° Funzione ausiliaria ordinaria Commesso 2º tutte le funzioni ausiliarie
2° Funzione operaia Agente tecnico  
Operatore Tec. Infer. gen. 3º Infermiere gen., Puericultrice, Massagg., Infer. Psic., con un anno di scuola
Archivista Dattilografo 3° tutte le altre qualifiche
Operatore Tec. tutte le altre qualifiche
Assistente 5° 6°
Assistente 2º qualifica professionale
Collaboratore
Collaboratore Tecnico

1º Qualifica professionale
8º Assistente, Ispett. San., Ass. Tec. e coadiut. Tec. (Biologo, Chimico Fisico ecc.). Psicol. non med., Farm., Coll.
Primo Dirigente Dirigente 1º e 2º livello dirigenziale Aiuto e Vic. Diret. San. di Farm. Dir. tec., Biol., Fisico-Chimico
Dirigente Superiore

Dirigente Generale
Dirigente Superiore

Dirigente Generale
Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario