Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 agosto 1980, n. 52
Titolo:Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - I provvedimento.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 settembre 1980, n. 71)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Nel primo concorso, per ciascun livello e ciascuna figura professionale, bandito successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il 35 per cento dei posti è riservato ai dipendenti regionali di ruolo secondo quanto disposto dall’art. 91 della L.R. 1 giugno 1980, n. 47.

Art. 2

Nei concorsi previsti dal precedente articolo i rimanenti posti per un ammontare comunque non superiore a 67 unità , sono riservati al personale non di ruolo o incaricato qui di seguito elencato:
a) personale assunto mediante prove selettive pubbliche espletate entro il 30 settembre 1978, in servizio a tempo pieno e continuativamente fino al termine della trascorsa legislatura;
b) personale assunto ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 30 settembre 1978 fino al termine della trascorsa legislatura;
c) personale assunto ai sensi dell’articolo 11, quarto e quinto comma, e dell’art. 12, ultimo comma della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 fino al termine della trascorsa legislatura;
d) personale assunto ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 32, con un minimo di 30 ore settimanali in servizio continuativamente dall’1 marzo 1979, fino al termine della trascorsa legislatura;
e) personale assunto ai sensi dell’art. 55 dello statuto regionale in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 fino al termine della trascorsa legislatura purchè abbia prestato la propria attività presso i servizi della Regione e per compiti istituzionali dell’Ente.

Il personale non di ruolo o incaricato di cui al presente articolo ha diritto a partecipare ai concorsi per i posti nei livelli funzionali non superiori a quello che, in relazione alla tabella "C" e relative note esplicative allegate alla legge regionale n. 47 dell’1 giugno 1980, corrisponde alla qualifica funzionale attribuita o ad essa riconducibile sulla base dei provvedimenti formali di prima assunzione o di conferimento dell’incarico, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ai livelli stessi ad eccezione del limite massimo di età; tale personale non può, comunque, partecipare ai concorsi per la copertura dei posti nei livelli superiori al sesto, con la sola eccezione per i concorsi per specifici posti del settimo livello per i quali sia richiesta particolare abilitazione o specializzazione della quale il personale stesso sia in possesso.

Art. 3

I concorsi previsti dall’art. 1 della presente legge si svolgono con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 47 dell’1 giugno 1980 e le relative graduatorie sono utilizzate ai sensi dell’art. 14 della legge stessa.

Art. 4

L’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale non di ruolo o incaricato contemplato nella presente legge, decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di assunzione in ruolo; al personale stesso compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento. Il personale non di ruolo o incaricato in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), dell’art. 2 della presente legge è mantenuto in servizio con il trattamento economico iniziale previsto per il relativo livello, fino all’espletamento dei concorsi cui a diritto a partecipare.
I concorsi sono espletati entro sei mesi dal contingentamento di cui all’art. 23 della legge regionale n. 50 del 6 giugno 1980.
A tal fine tutto il personale interessato deve presentare, a pena di decadenza, istanza di mantenimento in servizio al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La giunta regionale, nei successivi trenta giorni e sentite le organizzazioni sindacali, delibera in ordine al mantenimento in servizio del personale che ne ha fatto richiesta e in ordine al concorso per il livello cui il personale stesso ha diritto a partecipare.
In caso di esito sfavorevole per tutti i concorsi cui il personale non di ruolo o incaricato è ammesso a partecipare, lo stesso cessa immediatamente dal servizio, intendendosi risolto ogni rapporto con la Regione.

Art. 5

Sono abrogati gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Art. 6

La presente legge non si applica al personale in servizio presso i gruppi consiliari e al personale assunto ai sensi dell’art. 16, IV e V comma della legge regionale 23 agosto 1976 n. 24.

Art. 7

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 1980.
Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno " fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte correnti" - elenco n. 2 - partita n. 2 (parte).