Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1980, n. 53
Titolo:Norme per l'inserimento in ruolo del personale assunto ai sensi dell'art. 16 quarto e quinto comma della L. R. 23 agosto 1976, n. 24 - II provvedimento.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1980, n. 72)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Nei concorsi previsti dall’art. 1 della legge regionale concernente "Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale" i rimanenti posti vacanti in eccedenza ai 67 previsti dall’art. 2 della legge stessa e nel limite di 17 unità, sono riservati al personale assunto ai sensi dell’art. 16, quarto e quinto comma, della L.R. n. 24 del 23 agosto 1976, purchè in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo di cui al presente articolo ha diritto a partecipare ai concorsi per i posti nei livelli funzionali non superiori a quello che, in relazione alla tabella "C" e relative note esplicative allegate alla L.R. n. 47 dell’1 giugno 1980, corrisponde alla qualifica funzionale attribuita o ad essa riconducibile sulla base dei provvedimenti formali di prima assunzione o di conferimento dell’incarico, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ai livelli stessi ad eccezione del limite massimo di età ; tale personale non può, comunque, partecipare ai concorsi per la copertura dei posti nei livelli superiori al sesto, con la sola eccezione per i concorsi per specifici posti del settimo livello per i quali sia richiesta particolare abilitazione o specializzazione della quale il personale stesso sia in possesso.

Art. 2

I concorsi previsti dall’articolo 1 della presente legge si svolgono con le modalità stabilite dalla L.R. n. 47 dell’1 giugno 1980 e le relative graduatorie sono utilizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge stessa.

Art. 3

L’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale non di ruolo contemplato nella presente legge, decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di assunzione in ruolo; al personale stesso compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento.
Il personale non di ruolo di cui alla presente legge è mantenuto in servizio col trattamento economico iniziale previsto per il relativo livello, fino all’espletamento dei concorsi cui ha diritto a partecipare.
I concorsi sono espletati entro sei mesi dal contingentamento di cui all’art. 23 della L.R. n. 50 del 6 giugno 1980.
A tal fine tutto il personale interessato deve presentare, a pena decadenza, istanza di mantenimento in servizio al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La giunta regionale, nei successivi trenta giorni e sentite le organizzazioni sindacali, delibera in ordine al mantenimento in servizio del personale che ne ha fatto richiesta e in ordine al concorso per il livello cui il personale stesso ha diritto a partecipare.
In caso di esito sfavorevole per tutti i concorsi cui il personale non di ruolo è ammesso a partecipare, lo stesso cessa immediatamente dal servizio, intendendosi risolto ogni rapporto con la Regione.

Art. 4

Sono abrogati i commi quarto e quinto dell’art. 16 della L.R. n. 24 del 23 agosto 1976.

Art. 5

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 120 milioni per l’anno 1980.
Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" - elenco n. 2 - partita n. 2 (parte).