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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 54
Titolo:Provvedimenti urgenti della Regione Marche a favore dei terremotati del Meridione del Novembre 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1980, n. 103)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del cittao art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23.11.1980 nelle Regioni Campania e Basilicata è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.
La Giunta regionale potrà utilizzare la detta somma per le predette finalità sia mediante l’acquisizione di beni o di servizi sia mediante la concessione di contributi assistenziali.

Art. 2

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell’articolo precedente sono iscritte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 - terzo comma - della legge regionale 30.4.1980, n. 25, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1981 con la denominazione "Spese e contributi per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23.11.1980 nelle Regioni Campania e Basilicata" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 300 milioni.
Alla copertura della spesa di L. 300 milioni si provvede, ai sensi dello stesso articolo 59 - terzo comma - della legge regionale 30.4.1980, n. 25, mediante riduzione dello stanziamento di competenza del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1980 (elenco n. 2, partita n. 2 - parte).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.