Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. 4
Titolo:Proroga del termine per la presentazione delle perizie dei danni provocati, nel territorio regionale, dal terremoto del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 febbraio 1981, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il nono comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 è così modificato: "Le perizie sono presentate al comune ove si è verificato il danno entro il 28 febbraio 1981; l'inosservanza di tale termine dà luogo a decadenza. I comuni trasmettono le perizie alla giunta regionale".

Art. 2

Tutti gli interventi organici previsti nelle perizie giurate di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 dovranno essere adeguati alle particolari prescrizioni di carattere tecnico-costruttivo previste per le zone dichiarate sismiche di seconda categoria.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.