Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. 4 |
Titolo: | Proroga del termine per la presentazione delle perizie dei danni provocati, nel territorio regionale, dal terremoto del 19 settembre 1979 e successivi. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 27 febbraio 1981, n. 19) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | PROTEZIONE CIVILE |
Materia: | Eventi calamitosi |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Il nono comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 è così modificato: "Le perizie sono presentate al comune ove si è verificato il danno entro il 28 febbraio 1981; l'inosservanza di tale termine dà luogo a decadenza. I comuni trasmettono le perizie alla giunta regionale".
Tutti gli interventi organici previsti nelle perizie giurate di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 dovranno essere adeguati alle particolari prescrizioni di carattere tecnico-costruttivo previste per le zone dichiarate sismiche di seconda categoria.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.