Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1981, n. 5
Titolo:Rifinanziamento di leggi regionali per interventi in agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 marzo 1981, n. 23)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di continuare l'attuazione di interventi in agricoltura, già predisposti ed avviati con precedenti leggi regionali, sono autorizzati le seguenti ulteriori spese:
1) per la concessione di contributi in conto capitale per l' attuazione di progetti di allaccio e potenziamento elettrico in zone agricole, di cui all' art. 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 27: L. 1.400 milioni per il triennio 1981/1983, di cui L. 280 milioni per l'anno 1981, L. 980 milioni per l'anno 1982 e L. 140 milioni per l'anno 1983; dette somme sono ripartite secondo i criteri stabiliti nel piano regionale approvato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25;
2) per il completamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica di cui all' art. 1, punto 2, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, eseguite nel territorio classificato di bonifica integrale o depresso ai sensi delle vigenti leggi: L. 1.000 milioni per il triennio 1981/1983, di cui L. 200 milioni per l'anno 1981, L. 700 milioni per l' anno 1982 e L. 100 milioni per l'anno 1983. L' esecuzione è affidata agli stessi enti concessionari delle opere da completare, ripristinare od oggetto di manutenzione straordinaria.


Art. 2

Al fine di favorire la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole e per contribuire alla istallazione di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori, è autorizzata, nel biennio 1981/1982, la spesa di L. 500 milioni, di cui L. 100 milioni per l' anno 1981 e L. 400 milioni per l' anno 1982.
La giunta regionale delibera apposita convenzione con la società italiana per l' esercizio telefonico, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, nell' anno 1981, l' assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi previsti dall' art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31 sui mutui da contrarsi dagli operatori agricoli per l' acquisto di macchine ed attrezzature agricole, per l' importo complessivo di lire 1.000 milioni. Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima dell' anno 1982 e prima dell' anno 1983 e non potranno eccedere, per ciascuno dei detti anni, l' importo di lire 500 milioni. Negli stati di previsione della spesa degli anni 1982 e 1983 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare i seguenti limiti:
a) lire 500 milioni per l' anno 1982;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986;
c) lire 500 milioni per l' anno 1987;
in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983, adottato con l' art. 81 della legge di approvazione del bilancio 1980 nel quale risulta assicurata la copertura delle dette spese, ascritte alla rubrica n. 5, voce n. 3122.


Art. 4

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, per la concessione di contributi sui mutui contratti dalle cooperative per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31.
L'importo delle obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potrà accedere il limite di lire 100 milioni e le obbligazioni non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi, fino all'anno 2002, saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari alle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 100 milioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983, adottato con l'articolo 80 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1981, nel quale risulta assicurata la copertura della detta spesa, ascritta alla rubrica n. 5 voce n. 3131.

Art. 5

Alla copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, pari complessivamente:
1) a lire 580 milioni per l' anno 1981;
2) a lire 2.080 milioni per l' anno 1982;
3) a lire 240 milioni per l' anno 1983; si provvede nel modo che segue:
a) per l' anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno - elenco n. 4: partita n. 2, per lire 200 milioni; partita n. 3, per lire 280 milioni; partita n. 4, per lire 100 milioni;
b) per gli anni 1982 e 1983, mediante impiego di una quota parte delle assegnazioni statali a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, secondo le previsioni di bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono iscritte:
a) per l' anno 1981, a carico dei capitoli nn. 2224201, 2141203 e 2224203 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno con le rispettive denominazioni: "Contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale( L.R. 25/73 - 17/75 - 27/79)" con lo stanziamento di competenza e di cassa lire 280 milioni. "Finanziamento per il completamento, ripristino e manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica di cui all' art. 1, punto 2, della legge regionale 13 marzo 1975 n. 10, eseguite nel territorio classificato di bonifica integrale o depresso" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.
"Finanziamento per la istallazione nelle zone agricole di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 6

L'autorizzazione di spesa di L. 100 milioni di cui all'art. 3, primo comma, della L.R. 23 novembre 1979, n. 40, comprende oltre il concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento anche il concorso negli interessi di ammortamento sui mutui contratti ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e dell'art. 4 della legge regionale 1 giugno 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.