Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. 8
Titolo:Rimessione in termini per gli interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 marzo 1981, n. 27)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





L' art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, si applica anche agli edifici, aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, adottati dai comuni entro il 23 settembre 1980 e la cui approvazione, da parte della Regione, sia intervenuta o intervenga successivamente alla scadenza di tale termine.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, i comuni possono utilizzare le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, entro il 30 settembre 1981, fermo restando che l'attuazione dei relativi interventi edificatori č subordinata all' approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti da parte della Regione.