Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. 8 |
Titolo: | Rimessione in termini per gli interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 25 marzo 1981, n. 27) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | URBANISTICA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
L' art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, si applica anche agli edifici, aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, adottati dai comuni entro il 23 settembre 1980 e la cui approvazione, da parte della Regione, sia intervenuta o intervenga successivamente alla scadenza di tale termine.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, i comuni possono utilizzare le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, entro il 30 settembre 1981, fermo restando che l'attuazione dei relativi interventi edificatori č subordinata all' approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti da parte della Regione.