Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 10
Titolo:Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1981, n. 38)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 2 novembre 1988, n. 40.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, promuove iniziative e interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nel tessuto economico e sociale della Regione.

Art. 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all' articolo precedente, sono predisposti i seguenti interventi:
a) le provvidenze previste dalla legge regionale a favore di imprese e cooperative agricole, commerciali, artigianali e turistiche, sono prioritariamente disposte a favore di imprese gestite e di cooperative formate prevalentemente da lavoratori emigrati che siano rientrati da non oltre due anni con almeno un biennio di permanenza all'estero;
b) le leggi regionali che prevedono provvidenze per l'edilizia abitativa stabiliscono le modalità di concessione di mutui agevolati a favore dei lavoratori emigrati che siano rientrati da non oltre due anni con almeno un biennio di permanenza all'estero;
c) i comuni, con le disponibilità finanziarie determinate ai sensi del successivo art. 3, predispongono ed erogano i servizi necessari ad agevolare il reinserimento degli emigrati e dei familiari quali: assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado; corsi di aggiornamento nella lingua italiana; concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero; prestazioni economiche agli emigrati in condizioni economiche disagiate per far fronte alle spese sostenute nella temporanea permanenza in patria; concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che rientri definitivamente nella Regione;
d) la Regione eroga a favore degli emigrati e dei loro familiari privi di mezzi, provvidenze in denaro per favorire la frequenza di corsi universitari nella Regione Marche;
e) la Regione dispone sovvenzioni a enti, associazioni, istituzioni operanti nella Regione, che svolgono attività indicate nalla presente legge.


Art. 3

La giunta regionale adegua ai principi indicati all'articolo precedente le direttive previste dalle leggi di delega e adotta ogni altro provvedimento necessario alla effettiva attuazione.
La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale dell'emigrazione, propone al consiglio regionale, per l'anno 1981, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, il programma annuale degli interventi di cui alle lettere a, c, d, e, del precedente art. 2.
In detto programma sono indicati l'ammontare dei fondi da destinare a ogni tipo di intervento e i criteri per la predisposizione ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.

Art. 4

E' istituita la consulta regionale dell'emigrazione con compiti di proposta e consulenza agli organi regionali per l'attuazione degli interventi disposti dalla presente legge.
La consulta regionale dell'emigrazione studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo i necessari collegamenti con il Ministero degli affari esteri.
La giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di propria competenza sentita la consulta regionale dell'emigrazione.

Art. 5

La consulta regionale dell'emigrazione è composta da:
a) il presidente della giunta regionale o una assessore delegato, che presiede;
b) cinque rappresentanti del consiglio regionale, di cui tre componenti del consiglio stesso e due scelti dal consiglio tra esperti in problemi dell'emigrazione;
c) quattro rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dalla sezione regionale dell'Unione delle provincie d'Italia;
d) quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
e) tre rappresentanti delle comunità montane designati dalla sezione regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani;
f) dodici rappresentanti degli emigrati, designati unitariamente dalle proprie organizzazioni operanti all'estero;
g) sei rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale che operano in italia a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
i) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;
l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e agricoltori maggiormente rappresentative;
m) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
n) un rappresentante del Ministero degli esteri.


Art. 6

La consulta regionale dell'emigrazione dura in carica per lo stesso periodo del consiglio regionale.
I suoi componenti sono nominati all'inizio di ogni legislatura con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, su designazione degli organismi secondo quanto disposto nel precedente art. 5; essi svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.
Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta regionale dell'emigrazione si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.
La consulta regionale dell'emigrazione elegge nel proprio seno il comitato di presidenza composto, oltre che dal presidente, da sei membri di cui un vice presidente e un segretario scelti tra i rappresentanti di cui alla lett. b) dell'articolo precedente.
Spetta al presidente convocare e presiedere la consulta regionale dell'emigrazione e del comitato di presidenza.
Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sedute della consulta e svolge compiti di proposta e coordinamento dell'attività della stessa.

Art. 7

La consulta regionale dell' emigrazione è convocata almeno ogni tre mesi; può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
Il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti e associazioni interessate agli argomenti posti in esame.
La consulta regionale dell'emigrazione e il comitato di presidenza, previa intesa della giunta regionale con il governo, possono svolgere all'estero attività promozionali secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ai membri della consulta regionale dell'emigrazione, per l'espletamento delle loro funzioni, competono l'indennità di presenza, il rimborso spese e il trattamento di missione pari a quelli spettanti ai componenti dell'organo regionale di controllo; l'aumento del 50 per cento dell'indennità di presenza prevista per il presidente del comitato regionale di controllo si applica oltre che al presidente, ai membri del comitato di presidenza.
Le indennità di cui al comma precedente non spettano ai consiglieri regionali.
Ai fini dell' individuazione della sede per il trattamento di missione, si ha riguardo alla residenza anagrafica, ancorchè situata all'estero.

Art. 8

La legge regionale 27.2.1975, n. 8 è abrogata.
Fino alla costituzione della consulta regionale dell'emigrazione ai sensi del secondo comma del precedente art. 6, resta in carica l'organismo previsto dall'art. 4 della legge regionale 27- 2.1975, n. 8.

Fino alla costituzione della consulta regionale dell'emigrazione ai sensi del secondo comma del precedente art. 6, resta in carica l'organismo previsto dall'art. 4 della legge regionale 27.2.1975, n. 8.

Art. 9

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di L. 700 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1981 a carico del capitolo 4251102 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Spese per interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 700 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1981 - elenco n. 2 - partita n. 9 - per L. 700 milioni;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.