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Atto:LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 11
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981.
Pubblicazione:( B.U. 11 maggio 1981, n. 43 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazione di spesa per l'anno 1981 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Adesione a organismi associativi)
Art. 2 (Formazione della carta tecnica)
Art. 3 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, dai cani randagi e da animali predatori)
Art. 4 (Infrastrutture a servizio delle aziende agricole delle zone montane)
Art. 5 (Interventi collettivi per il miglioramento dei pascoli, degli alpeggi e delle produzioni foraggere)
Art. 6 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 7 (Interventi integrativi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 1972 e 1973)
Art. 8 (Abitazioni dei coltivatori diretti)
Art. 9 (Case dei coltivatori diretti)
Art. 10 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 11 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 12 (Porti di Fano e Senigallia)
Art. 13 (Insediamenti artigianali)
Art. 14 (Insediamenti produttivi nei territori montani)
Art. 15 (Spese di funzionamento delle comunità montane)
Art. 16 (Asili nido)
Art. 17 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 18 (Prestiti di esercizio delle aziende agricole)
Art. 19 (Fondo di solidarietà regionale)
Art. 20 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 21 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 22 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 23 (Propaganda turistica)
Art. 24 (Formazione professionale)
Art. 25 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 26 (Celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto)
Art. 27 (Attività di educazione permanente)
Art. 28 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 29 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 30 (Dialisi domiciliare)
Art. 31 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dalla L.R. 26.5.1980, n. 26)
Art. 32 (Fondi globali)
Art. 33 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 34 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 35 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1981 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 36 (Attuazione della legge regionale 29.5.1980, n. 43 per l'applicazione della legge 27.12.1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 37 (Censimento del traffico sulle strade provinciali)
Art. 38 (Contributi in capitale per impianti sportivi)
Art. 39 (Attrezzature tecnico-sportive)
Art. 40 (Piani zonali agricoli)
Art. 41 (Attuazione delle direttive CEE n. 72/159-160 e 161 e n. 75/268)
Art. 42 (Progetti di interesse agricolo assistiti dal benefici FEOGA - Sezione orientamento)
Art. 43 (Interventi straordinari in favore delle aziende esercenti attività di pesca e attività balneari danneggiate dalle mareggiate del dicembre 1979 e gennaio 1980)
Art. 44 (Potenziamento e sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 45 (Agriturismo)
Art. 46 (Mercati ittici all'ingrosso)
Art. 47 (Piano regionale delle cave)
Art. 48 (Opere pubbliche di interesse degli enti locali)
Art. 49 (Impianti di distribuzione del gas metano)
Art. 50 (Sviluppo della proprietà coltivatrice)
Art. 51 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione di impianti sportivi)
Art. 52 (Rinnovo della autorizzazione alla contrazione del mutuo per la copertura del disavanzo del bilancio 1980)
Art. 53 (Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti dagli operatori turistici)
Art. 54 (Differimento all'anno 1981 di autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi pluriennali già stabiliti per l'anno 1980 e per gli anni anteriori)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione dell'entrata dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 55 (Entrate di natura tributaria)
Art. 56 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dalla comunità economica europea)
Art. 57 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 58 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 59 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 60 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 61 (Spese di amministrazione generale)
Art. 62 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 63 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 64 (Spese per i servizi sociali)
Art. 65 (Spese non ripartite)
Art. 66 (Estinzione di passività)
Art. 67 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 68 (Stato di previsione della spesa)
Art. 69 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 70 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 71 (Copertura del disavanzo)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 72 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 73 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 74 (Anticipazione al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l'acquisizione di terreni)
Art. 75 (Interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19.9.1979)
Art. 76 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 77 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 78 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 79 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 80 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 81 (Capitoli aggiunti)
Art. 82 (Coordinamento della finanza pubblica)
TITOLO V Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983
Art. 83 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983)

TITOLO I
Autorizzazione di spesa per l'anno 1981 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui



In conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione ad organismi associativi ed istituti di studio e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1981, negli importi controindicati:
a) legge regionale 18.10.1974, n. 24 - Consiglio dei Comuni d'Europa - lire 8 milioni;
b) legge regionale 18.10.1974, n. 25 - Comunità dei porti adriatici - lire 2 milioni;
c) legge regionale 18.10.1974, n. 26 - Comitato permanente regioni marittime d'Europa - lire 3 milioni;
d) legge regionale 18.10.1974, n. 27 - Fiera della pesca di Ancona - lire 5 milioni;
e) legge regionale 28.3.1975, n. 15 - Istituto nazionale di Sociologia Rurale - lire 1 milione;
f) legge regionale 22.7.1977, n. 28 - Istituto A., Oliveti - ISTAO - lire 50 milioni;
g) legge regionale 22.8.1979, n. 26 - Fondazione G., Brodolini - lire 25 milioni;
h) legge regionale 19.5.1976, n. 10 - Istituto regionale di storia del movimento di liberazione - lire 45 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620107 e 4112102.


Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge regionale 19.5.1975, n. 35 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 600 milioni per spese e contributi per la formazione della "carta tecnica della Regione" di cui alla stessa legge regionale 19.5.1975, n. 35.
La somma di cui al comma precedente, unitamente alla somma di lire 656.209.881 pari ad altrettante già iscritte nel bilancio per l'anno 1980 e nei bilanci degli anni anteriori e non utilizzate entro il termine di chiusura dei rispettivi esercizi è iscritta a carico del capitolo 2114101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 25.8.1977, n. 33 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2131101 dello stato di previsione della spesa.


E' autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione di finanziamenti alle comunità montane per la realizzazione di vie di accesso alle aziende, elettrodotti e acquedotti ed altre infrastrutture a servizio delle aziende agricole delle zone montane, previste dall'articolo 46 della legge regionale 28.10.1977, n. 42, per il completamento dei relativi programmi.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2142209 dello stato di previsione della spesa.


E' autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione di contributi per gli interventi collettivi previsti dagli articoli 50.51 e 64 della legge regionale 28.10.1977, n. 42 riguardanti investimenti per la sistemazione di pascoli e alpeggi ed il miglioramento delle produzioni foraggere, per il completamento dei relativi programmi.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2142220 dello stato di previsione della spesa.


Per le finalità indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 30.12.1974, n. 52 sulla tutela degli ambienti naturali ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.3.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 70 milioni e di lire 130 milioni, rispettivamente.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa nei rispettivi importi di lire 70 milioni e di lire 130 milioni.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 28.5.1980, n. 41 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 3.000 milioni per la concessione di contributi per la riparazione, ricostruzione e consolidamento di fabbricati di proprietà privata distrutti o danneggiati dai movimenti sismici degli anni 1972 e 1973.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2212221 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 3.1.1980, n. 3 ed in conformità al disposto dell'articolo 24, terzo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzato, per l'anno 1981, un limite di impegno di lire 700 milioni della durata di anni 16 comportante un onere di complessive lire 11.200 milioni, per la concessione ai coltivatori diretti di contributi sugli interessi dei mutui contratti per il miglioramento e la ricostruzione delle loro abitazioni.
La prima delle 16 annualità di lire 700 milioni ciascuna è destinata al finanziamento degli oneri di preammortamento.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2214201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 3.1.1980, n. 3, è autorizzato, per l'anno 1981, un limite di impegno ventennale di lire 55.888.450 pari alle economie verificatesi sulle dotazioni recate dalla legge regionale 14.1.1974, n. 1 e dalla legge regionale 21.3.1975, n. 19.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2214206 dello stato di previsione della spesa.
I limiti di impegno di lire 225 milioni e di lire 1.000 milioni autorizzati con le leggi regionali 14.01.1974, n. 1 e 21.3.1975, n. 19 sono ridotti, rispettivamente, a lire 201.010.770 ed a lire 968.100.780.


Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 5.3.1979 n. 8 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 220 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma - lettera b), della legge regionale 4.1.1979, n. 5 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4.1.1979, n. 4 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.100 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie per il miglioramento della funzionalità dei porti di Fano e di Senigallia, in attuazione dei relativi piani regolatori, nei rispettivi importi di lire 100 milioni e di lire 1.000 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2223201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge regionale 25.1.1980, n. 7 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione ai comuni singoli o associati di contributi per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate per l'insediamento di aziende artigianali di produzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 lo stanziamento di lire 2.400 milioni iscritto a carico del capitolo n. 2232404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 per il finanziamento della spesa di pari importo autorizzata con l'articolo 16 della legge regionale 25.1.1980, n. 7 per le finalità di cui al comma precedente è riportato alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 per lo stesso importo in quanto non impegnato al 15 ottobre 1980.
Gli importi di lire 2.000 e di lire 2.400 milioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono iscritti a carico del capitolo n. 2231201 dello stato di previsione della spesa, nel complessivo ammontare di lire 4.400 milioni.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10.3.1979, n. 15 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione, ai comuni singoli o associati compresi nelle comunità montane, dei finanziamenti occorrenti per la acquisizione delle aree e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione per gli insediamenti produttivi nei territori montani.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, lo stanziamento di lire 3.500 milioni iscritto a carico del capitolo n. 2232402 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 per il finanziamento della spesa di pari importo autorizzata con l'articolo 22 della legge regionale 22.4.1980, n. 19 per le finalità di cui all'articolo precedente, è riportata alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 per lo stesso importo in quanto non impegnata al 15 ottobre 1980.
Gli importi di lire 1.500 milioni e di lire 3.500 milioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono iscritti a carico del capitolo n. 2233201 dello stato di previsione della spesa nel complessivo ammontare di lire 5.000 milioni.


Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29.10.1979, n. 32 e in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 392.975.000 per la concessione di contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento delle medesime.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge regionale 3.9.1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli artt. 11 e 13 della stessa legge regionale 3.9.1979, n. 30 è determinata, per l'anno 1981, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, L. 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, L. 1,5 milioni per ogni posto-bambino autorizzato.

Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della predetta legge regionale 3.9.1979, n. 30, l'assegnazione statale di cui alla legge 23.12.1975, n. 698 è integralmente destinata al finanziamento delle spese per le attività previste dalla medesima legge regionale 3.9.1979, n. 30.
Per gli interventi previsti dagli artt. 11 e 13 della legge regionale 3.9.1979, n. 30 è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 3.882.812.110 di cui L. 300 milioni per contributi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo e L. 3.582.812.110 per contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 2253201 e 4231101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23.1.1975, n. 5 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa complessiva di lire 6.781 milioni così suddivisa:
a) lire 515 milioni per contributi e spese per la lotta fitosanitaria (articolo 9, primo e quarto comma);
b) lire 353 milioni per contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (articolo 4);
c) lire 353 milioni per contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
d) lire 3.000 milioni per contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programma di sviluppo (articolo 5);
e) lire 3.000 milioni per contributi alle cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi su prestiti contratti per svolgimento della propria attività economica (articolo 6);
f) lire 500 milioni per contributo ai gruppi di coltivatori e loro associazioni per l'attuazione di assistenza tecnica alle aziende (articolo 7);
g) lire 60 milioni per la concessione di contributi alle associazioni zootecniche per lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica (articolo 16).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 3113101, 3118101, 3118102, 3132101, 3132102, 3115101, 3114105 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23.11.1979 n. 40 modificativa e integrativa della legge regionale 30.5.1977, n. 21 - ed in conformità al disposto dell'articolo 21 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 3.500 milioni per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali di esercizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 30.5.1977, n. 21.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3124101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 5 secondo comma della legge regionale 2.1.1980, n. 2 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 100 milioni per apporto al fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3125201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12.3.1979, n. 16 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 700 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore dei comuni quali delegatori per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3212101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 23.4.1980, n. 23 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3213201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 19.11.1979, n. 36 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 830 milioni per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese aetigiane, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24.10.1978, n. 19.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 31.10.1974, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.800 milioni per l'attuazione della seconda parte del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico per il triennio 1980/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3231101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 18, primo comma della legge regionale 23.8.1976, n. 24 e dell'articolo 4, secondo comma della legge regionale 24.5.1980, n. 39 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1981, in L. 7.978.882.874 così ripartito:
a) lire 6.758.882.874 per il finanziamento della attività corsuale per l'anno formativo 1980/1981, ivi comprese lire 650 milioni per i contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23.5.1980, n. 39;
b) lire 1.220 milioni per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1981/1982 di cui:
1) lire 300 milioni per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;
2) lire 920 milioni per le attività formative da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli nn. 3311101, 3321101 e 3322101 nei rispettivi importi di lire 657.292.000, di lire 890.575.970 e di lire 6.431.014.904.


Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 1.9.1979, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa complessiva di lire 1.245 milioni così suddivisa:
a) lire 15 milioni per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti la consulta regionale dei beni culturali, istituita con l'articolo 7 della legge regionale 30.12.1974, n. 53;
b) lire 160 milioni per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali (articoli 3, 9 e 10 della stessa legge regionale 30.12.1974, n. 53);
c) lire 1.070 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima legge regionale 30.12.1974, n. 53.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 4111101, 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di lire 15 milioni, lire 160 milioni e lire 1.070 milioni.


Per il finanziamento del programma delle iniziative per la celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto, di cui alla legge regionale 17.3.1980, n. 14, è autorizzata per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di L. 200 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta al carico del capitolo 4112103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19.5.1980, n. 30 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1981, le seguenti spese:
a) lire 600 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 200 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16.4.1953, n. 326.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli n. 4113102 e n. 4113103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 18, primo comma lettera d) della legge regionale 31.5.1980, n. 46 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1981, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi, a favore di comuni singoli e associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantesco e ricreativo, previsti dall'articolo 6 della stessa legge regionale 31.5.1980, n. 46, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva, per la diffusione della pratica delle attività sportive, previsti dall'articolo 7 della medesima legge regionale 31.5.1980, n. 46, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti e associazioni, per la organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, previsti dall'articolo 8 della stessa legge regionale 31.5.1980, n. 46, lire 100 milioni.

Le somme di cui al comma precedente sono rispettivamente iscritte a carico dei capitoli nn. 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 2.11.1978, n. 20 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 100 milioni per la concessione alla unità locale sanitaria di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto 1º di Ancona.
La somma di cui sopra è compresa nello stanziamento del capitolo n 4221141 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 7.12.1977, n. 45 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.

Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 4221141 dello stato di previsione della spesa.


Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1981, in complessive lire 26.430.482.000 di cui:
a) lire 23.190.482.000, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 3.1.1979, n. 3, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
b) lire 3.240.000.000, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12.5.1980, n. 26, per lo svolgimento delle attività già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21.10.1978, n. 641.

La detta somma di lire 26.430.482.000 è iscritta a carico del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa.
La quota di cui alla lettera b) del comma precedente ha natura di acconto e corrisponde alla stima delle entrate degli enti nazionali disciolti, spettanti alla Regione ai sensi della legge 21.10.1978, n. 641; al relativo conguaglio sarà provveduto a seguito della acquisizione delle assegnazioni definitive che saranno disposte dal Ministero del Tesoro.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettere a) e b), della legge regionale 26.5.1980, n. 26, le somme da erogare ai comuni relative al riparto delle assegnazioni riferite alla disciolta ONPI e al disciolto ENAOLI e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, sono stabilite, rispettivamente, in lire 380 milioni e in lire 2.275 milioni, salvo il conguaglio previsto del comma precedente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera c), della legge regionale 26.5.1980, n. 26, le quote parti della somma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dell'ONPI, dall'ENAOLI e dall'ONIG sono stabilite, per l'anno 1981, nelle misure appresso indicate:
a) per la casa di riposo ex ONPI con sede in comune di Pesaro, lire 280.000.000;
b) per la comunità educativa ex ENAOLI con sede in comune di Corridonia, lire 65.000.000;
c) per la casa di assistenza ex ONIG con sede in comune di Civitanova Marche, lire 15.000.000; e sono erogate ai comuni ove le dette istituzioni hanno sede.

Le somme accertate in eccedenza a quelle ascritte ai capitoli nn. 2003031, 2003032 e 2003033 dello stato di previsione delle entrate sono correlativamente iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni, e sono erogate in conformità alle disposizioni della legge regionale 26.5.1980, n. 26.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte occorrente attinenti alle funzioni normali" L. 31.856 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali, L. 13.238.600.000;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti a programmi di sviluppo" L. 3.000 milioni.

I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 2, 3 e 4 allegati alla presente legge.
Le somme relative ai fondi globali indicati nel primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli nn. 5100101, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1981, in lire 1.091.197.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa.
Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, quarto comma, della stessa legge regionale 30.4.1980, n. 25 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.


Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1981, in lire 50 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200102 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1981, in lire 28.869.918.370 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200103 dello stato di previsione della spesa.
TITOLO II
Trasferimento all'anno 1981 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti



Gli stanziamenti del bilancio per l'anno 1980 relativi all'impiego delle assegnazioni di fondi dallo Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1979 dalla legge 27.12.1977, n. 984 sul coordinamento degli interventi diretti allo sviluppo dell'economia agricola nazionale (legge "Quadrifoglio"), pari a complessive lire 22.925 milioni, non utilizzati al 31 dicembre 1980, sono trasferiti alla competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 ed iscritti a carico dei seguenti capitoli di spesa per gli importi controindicati, per le finalità di cui alla legge regionale 29.5.1980, n. 43:
- capitolo 2141103 per lire 250 milioni
- capitolo 2141104 per lire 250 milioni
- capitolo 2141202 per lire 800 milioni
- capitolo 2141240 per lire 3.200 milioni
- capitolo 2142203 per lire 800 milioni
- capitolo 2142204 per lire 4.400 milioni
- capitolo 2142205 per lire 839 milioni
- capitolo 2143217 per lire 1.100 milioni
- capitolo 2143208 per lire 39 milioni
- capitolo 2144102 per lire 100 milioni
- capitolo 2144103 per lire 100 milioni
- capitolo 3112104 per lire 400 milioni
- capitolo 3112105 per lire 40 milioni
- capitolo 3113123 per lire 600 milioni
- capitolo 3114115 per lire 1.000 milioni
- capitolo 3132103 per lire 200 milioni
- capitolo 3132104 per lire 1.000 milioni
- capitolo 3115103 per lire 700 milioni
- capitolo 3114263 per lire 100 milioni
- capitolo 3114244 per lire 335 milioni
- capitolo 3131203 per lire 1.300 milioni
- capitolo 3122206 per lire 1.200 milioni
- capitolo 3122288 per lire 1.672 milioni
- capitolo 3122289 per lire 1.800 milioni
- capitolo 3122211 per lire 700 milioni

Tornano lire 22.925 milioni.


La spesa di lire 600 milioni già autorizzata per l'anno 1980 con l'articolo 4 della legge regionale 30.5.1980, n. 45 per la concessione alle amministrazioni provinciali di contributi nelle spese per il censimento del traffico sulle strade provinciali, è autorizzata, per le stesse finalità e nello stesso importo, per l'anno 1981.
La somma di lire 600 milioni di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222110 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo della autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 500 milioni dall'articolo 18, primo comma lettera b) della legge regionale 31.5.1980, n. 46, non impegnato al 15 ottobre 1980, è riportato alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 ed iscritto a carico del capitolo n. 2254201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 l'importo della autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 350 milioni dall'articolo 18, primo comma lettera c), della legge regionale 31.5.1980, n. 46 non impegnato al 15 ottobre 1980 è riportato alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 ed iscritto a carico del capitolo n. 2254202 dello stato di previsione della spesa.


La autorizzazione di spesa di lire 263 milioni stabilita, per l'anno 1980, dall'articolo 33 della legge regionale 22.4.1980, n. 22 per la concessione ai comuni o alle associazioni di comuni di contributi per la redazione dei piani agricoli di zona previsti dalla legge regionale 6.2.1978 n. 6, è differita all'anno 1981.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3111101 dello stato di previsione della spesa.


Le assegnazioni di fondi dallo Stato sulle disponibilità recate dalla legge 9.5.1975, n. 153 per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea - CEE - nn. 72/159, 160 e 161, n. 75/268 e dalla legge 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura, non ancora comunque impiegate al 31.12.1980, pari rispettivamente a lire 8.132.803.025 e di lire 3.968.774.027 e così per complessive lire 12.101.577.052 sono utilizzate nell'anno 1981 e sono iscritte nella competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno a carico dei seguenti capitoli e per gli importi controindicati, per le finalità previste dalla legge regionale 28.10.1977, n. 42:
- capitolo n. 3323101 lire 938.353.000
- capitolo n. 3111106 lire 132.000.000
- capitolo n. 3116101 lire 737.049.000
- capitolo n. 3116102 lire 475.808.000
- capitolo n. 3116103 lire 58.037.970
- capitolo n. 3124102 lire 1.594.160.465
- capitolo n. 3115102 lire 108.000.000
- capitolo n. 3127101 lire 3.201.214.590
- capitolo n. 3121203 lire 888.180.000
TOTALE A) lire 8.132.803.025
- capitolo n. 2142201 lire 116.820.000
- capitolo n. 3121204 lire 257.863.000
- capitolo n. 2142207 lire 1.056.509.837
- capitolo n. 3126201 lire 2.537.581.190
TOTALE B) lire 3.968.774.027
TOTALE A) lire 8.132.803.025
TOTALE A + B lire 12.101.577.052

Gli importi di cui al comma precedente costituiscono economia di spesa alla chiusura dell'esercizio 1980 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti di terzi e non pervenute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1980.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo della autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 2.335 milioni dall'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 2.4.1980, n. 17 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di interesse agricolo assistiti dai benefici FEOGA - Sezione orientamento - è riportato per l'importo di lire 1.926.545.000, alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 ed è iscritto a carico del capitolo 3133202 dello stato di previsione della spesa.


Le autorizzazioni di spesa di lire 200 milioni stabilita per l'anno 1980 con l'articolo 5 della legge regionale 22.5.1980, n. 36 per la concessione di contributi alle aziende esercenti l'attività di pesca e attività balneari danneggiate dalle mareggiate del dicembre 1979 e gennaio 1980, è differita all'anno 1981.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3214201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 300 milioni dall'articolo 17, primo comma della legge regionale 25.1.1980, n. 7 per la concessione di contributi alle aziende artigiane per il miglioramento dei locali destinati alla produzione e alla esportazione di prodotti artigianali artistici tipici e tradizionali, è riportato alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 ed è iscritto a carico del capitolo 3223201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo della autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 600 milioni dall'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 25.1.1980, n. 7 per la concessione di contributi alle aziende artigiane per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, è riportato alla competenza del capitolo 3223202 dello stato di previsione della spesa.


Le autorizzazioni di spesa di L. 400 milioni e di L. 200 milioni stabilite per l'anno 1980 con l'articolo 12, primo comma, della legge regionale 18.3.1980, n. 15 per la concessione dei contributi previsti, rispettivamente dall'articolo 6 lettera a) e dall'articolo 6 lettera b) della stessa legge regionale n. 15/1980 per la promozione e la incentivazione delle attività agrituristiche, sono differite, per le stesse finalità e per gli stessi importi, all'anno 1982.
In conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6, lettera a) e dell'articolo 6 lettera b) della stessa legge regionale n. 15/1980, semprechè le dette obbligazioni non eccedano gli importi di L. 400 milioni e di L. 200 milioni rispettivamente per gli interventi di cui ai predetti articoli 6 lettera a) e 6 lettera b) e non vengano a scadenza prima dell'anno 1982.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo della autorizzazione di spesa stabilita per l'anno 1980 in lire 700 milioni dall'articolo 5, primo comma punto 2) della legge regionale 4.1.1980, n. 4 per la concessione di contributi in capitale per l'acquisto o il leasing di apparecchiature per i mercati ittici all'ingrosso non impegnato al 15 ottobre 1980, è riportato alla competenza propria del bilancio per l'anno 1981 ed iscritto a carico del capitolo n. 3244201 dello stato di previsione della spesa.


La autorizzazione di spesa di lire 200 milioni stabilita, per l'anno 1980, dall'articolo 24 della legge regionale 22.5.1980, n. 37 per la redazione del piano regionale delle cave è differita all'anno 1981.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3251101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali sull'importo delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, comprese nell'elenco n. 8 approvato con l'articolo 56, primo comma, della legge regionale 22.4.1980, n. 22 e per le quali non è stato concesso, entro il termine di chiusura dell'esercizio 1980 il contributo regionale di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale 22.4.1980 n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere i seguenti importi:
a) per contributi di cui agli articoli 13 e 15 della legge n. 1090/1968 lire 882.800.000;
b) per i contributi di cui agli articoli 2, 3, 8, e 10 della legge n. 589/1949 lire 2.181.568.000; ed avranno la durata stabilita nei detti articoli.

La misura dei contributi di cui al primo comma resta fissata, per il 1981 in ragione del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18.4.1979, n. 17.
Le obbligazioni assunte per effetto dello stesso primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, i limiti di lire 882.800.000 e di lire 2.181.568.000 rispettivamente, per le finalità di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983 adottato con l'articolo 83 della presente legge, nel quale risulta assicurata la copertura delle dette spese, ascritte, rispettivamente, al capitolo 6200211 e al capitolo 6200212.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1981.


Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali di durata non superiore a 35 anni sull'importo delle opere per la realizzazione di impianti di adduzione secondaria e per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali, comprese nell'elenco n. 8 approvato con l'articolo 56, primo comma, della legge regionale 22.4.1980, n. 22 e per le quali non è stato concesso, entro il 31.12.1980, il contributo di cui all'articolo 13 della stessa legge regionale 22.4.1980, n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 139.465.000 e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982.
La misura dei contributi di cui al primo comma del presente articolo resta fissata, per il 1981, in ragione del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18.4.1979, n. 17.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 139.465.000, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983 adottato con l'articolo 83 della presente legge, nel quale risulta assicurata la copertura delle dette spese, ascritte al capitolo 6200210.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1981.


La spesa di lire 1.000 milioni già autorizzata con l'articolo 6 della legge regionale 13.3.1980, n. 11 relativa ai due limiti di impegno ventennali per il biennio 1980 e 1981 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisto di terreni idonei alla costituzione ed ampliamento della proprietà coltivatrice, si intende autorizzata, per la stessa finalità per il triennio 1980-1982.


I termini di decorrenza dei limiti di impegno per la concessione ai comuni di contributi costanti pluriennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di impianti sportivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 31.5.1980, n. 46, autorizzati per effetto dell'articolo 18, primo comma lettera a) della stessa legge regionale 31.5.1980, n. 46, e già stabiliti dall'anno 1981 e dall'anno 1982 sono differiti di un anno e per gli stessi importi; sono parimenti differiti di un anno gli altri termini indicati nello stesso articolo 18, primo comma lettera a).


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67, decimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di lire 55.783 milioni, già stabilita con l'articolo 5, della legge regionale 22.4.1980, n. 22 e non contratti al termine di chiusura dell'esercizio 1980, è rinnovata per l'anno 1981, limitatamente all'importo di lire 50.283 milioni, pari all'ammontare degli impegni assunti per l'attuazione del programma straordinario di opere pubbliche da realizzarsi a totale carico della Regione comportante la spesa di lire 43.500 milioni e del programma di lavori per completamenti e ristrutturazione di opere di edilizia ospedaliera comportante la spesa di lire 6.783 milioni.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo n. 5002226 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1981.


L'autorizzazione di spesa di L. 1.000 milioni stabilita per l'anno 1981 con l'articolo 9 della legge regionale 17.5.1980, n. 29 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti dagli operatori turistici per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale n. 29/1980, è differita, per la medesima finalità e per il medesimo importo, all'anno 1982.
In conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli operatori turistici del concorso regionale previsto dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 29/1980, semprechè l'ammontare delle dette obbligazioni non ecceda l'importo di L. 1.000 milioni e non vengano a scadenza prima dell'anno 1982.


Gli stanziamenti e le quote di stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 da iscriversi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48, quinto comma, della legge regionale 22.4.1980, n. 22, nella competenza propria del bilancio per l'anno 1981 in quanto non impegnati entro il 15 ottobre 1980, sono quelli indicati nell'elenco n. 5 allegato alla presente legge.
TITOLO III
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi



Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1981, nei complessivi importi di lire 135.281.559.020 e di lire 153.112.448.910 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 1º dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate nonchè le entrate per contributi della comunità economica europea sono previste, per l'anno 1981, nei complessivi importi di lire 708.325.531.501 e di lire 839.243.271.686 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 2º dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1981, nei complessivi importi di lire 8.973.786.023 e di lire 15.673.887.965 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 3º dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1981, in complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 4º dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1981, nei complessivi importi di lire 109.078.000.000 e di lire 58.512.296.845 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 5º dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1981, nei complessivi importi di lire 12.855.000.000 e di lire 753.180.947.727 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 6º dello stato di previsione delle entrate.


Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981, sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
- settore n. 1 - Organi istituzionali, lire 4.411.000.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Consiglio regionale, lire 3.378.000.000
- sub settore n. 2 - Giunta regionale, lire 1.033.000.000
- settore n. 2 - Personale, lire 33.611.500.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, lire 32.701.500.000
- sub settore n. 2 - Personale in quiescenza, lire 450.000.000
- sub settore n. 3 - Consulenze e collaborazioni, lire 460.000.000
- settore n. 3 - Spese di funzionamento lire 6.385.000.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Spese d'ufficio, lire 4.070.000.000
- sub settore n. 2 - Informatica e automazione, lire 1.000.000.000
- sub settore n. 3 - Documentazione e pubblicistica, lire 465.000.000
- sub settore n. 4 - Comitati e commissioni, lire 128.000.000
- sub settore n. 5 - Accertamento e riscossione dei tributi, lire 170.000.000
- sub settore n. 6 - Demanio e patrimonio, lire 552.000.000
- settore n. 4 - Controllo sugli enti locali, lire 200.000.000
- settore n. 5 - Partecipazione popolare, lire 500.000
- settore n. 6 - Pubbliche relazioni, lire 224.000.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Manifestazioni, lire 130.000.000
- sub settore n. 2 - Associazioni, lire 94.000.000
- sub settore n. 3 - Celebrazioni, lire zero
- settore n. 7 - Garanzie fidejussorie, lire 30.000.000
- settore n. 8 - Spese diverse lire 1.191.000.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine, lire zero
- sub settore n. 2 - Oneri non ripartibili, lire zero
- sub settore n. 3 - Imposte e tasse, lire 100.000.000
- sub settore n. 4 - Rimborsi di tributi e restituzioni, lire 22.000.000
- sub settore n. 5 - Altre spese, lire 1.069.000.000.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1981 risulta determinato in complessive lire 46.053.000.000 di cui lire 45.553.000.000 per spese di parte corrente e lire 500.000.000 per spese in conto capitale.


Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
- settore n. 1 - Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, lire 47.978.703.563 di cui:
- sub settore n. 1 - Difesa del suolo, lire 10.652.726.726 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Difesa idrogeologica, lire 400.000.000
- programma n. 2 - Difesa del litorale, lire 384.220.000
- programma n. 3 - Opere di pronto intervento, lire 8.612.296.845
- programma n. 4 - Studi e ricerche lire 1.256.209.881
- sub settore n. 2 - Tutela e valorizzazione delle acque, lire 370.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Ricerca e pianificazione, lire 370.000.000
- programma n. 2 - Forniture idriche e impianti igienico sanitari, lire zero
- sub settore n. 3 - Tutela del patrimonio naturalistico, lire 510.500.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Tutela della fauna, lire 250.000.000
- programma n. 2 - Tutela del paesaggio, lire 500.000
- programma n. 3 - Educazione ecologica, lire 260.000.000
- sub settore n. 4 - Organizzazione e valorizzazione agricolo-forestale delle risorse territoriali, lire 36.445.476.837 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Irrigazione e sistemazione idraulica agraria, lire 7.572.820.000
- programma n. 2 - Valorizzazione dei territori montani e collinari, lire 14.470.982.737
- programma n. 3 - Forestazione e bonifica montane, lire 13.591.674.100
- programma n. 4 - Tutela del patrimonio forestale, lire 810.000.000
- settore n. 2 - Organizzazione del territorio, lire 145.578.268.851 di cui:
- sub settore n. 1 - Insediamenti abitativi, lire 71.171.192.770 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Recupero dei centri storici, lire zero
- programma n. 2 - Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi, lire 19.800.000.000
- programma n. 3 - Sviluppo del patrimonio edilizio, lire 47.900.310.000
- programma n. 4 - Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli, lire 3.470.882.770
- sub settore n. 2 - Infrastrutture e servizi per lo sviluppo civile e produttivo, lire 38.759.264.900 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Viabilità , lire 700.000.000
- programma n. 2 - Trasporti collettivi, lire 1.170.000.000
- programma n. 3 - Attrezzature portuali, lire 1.800.000.000
- programma n. 4 - Elettrificazione, lire zero
- programma n. 5 - Metanizzazione, lire zero
- programma n. 6 - Fonti energetiche integrative, lire zero
- programma n. 7 - Opere pubbliche diverse, lire 35.089.264.900
- sub settore n. 3 - Insediamenti produttivi, lire 15.234.970.150 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Insediamenti artigianali, lire 4.400.000.000
- programma n. 2 - Insediamenti produttivi in zona CASMEZ, lire 334.970.150
- programma n. 3 - Poli di sviluppo industriali nei territori montani, lire 10.500.000.000
- sub settore n. 4 - Sviluppo delle aree montane, lire 4.044.575.031 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Piani di sviluppo delle comunità montane, lire 4.044.575.031
- sub settore n. 5 - Strutture per i servizi sociali, lire 16.368.266.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Edilizia scolastica, lire 7.218.266.000
- programma n. 2 - Edilizia ospedalieria, lire 8.000.000.000
- programma n. 3 - Edilizia sociale, lire 300.000.000
- programma n. 4 - Impianti sportivi, lire 850.000.000.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1981 risulta determinato in complessive lire 193.556.972.414 di cui lire 7.818.904.811 per spese di parte corrente e lire 185.738.067.533 per spese in conto capitale.


Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
- settore n. 1 - Produzione agricolo - alimentare, lire 62.490.290.600 di cui:
- sub settore n. 1 - Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo, lire 13.274.809.695 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Ricerche e strumenti di pianificazione lire 2.750.000.000
- programma n. 2 - Servizi per lo sviluppo agricolo ricerca e sperimentazione, lire 650.000.000
- programma n. 3 - Servizi per lo sviluppo agricolo sanità delle produzioni e degli allevamenti, lire 1.155.000.000
- programma n. 4 - Servizi per lo sviluppo agricolo miglioramento delle produzioni, lire 5.303.514.725
- programma n. 5 - Servizi per lo sviluppo agricolo assistenza delle aziende, lire 1.308.000.000
- programma n. 6 - Servizi per lo sviluppo agricolo informazione socio - economica, lire 1.270.894.970
- programma n. 7 - Servizi per lo sviluppo agricolo informazioni di mercato, orientato e tutela della produzione.
Attività promozionale della Regione, lire 131.400.000
- programma n. 8 - Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative, lire 706.000.000
- sub settore n. 2 - Ammodernamento delle strutture agricole e sostegni alle imprese, lire 37.026.015.817 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Piani di sviluppo aziendale - direttive CEE, lire 4.139.001.000
- programma n. 2 - Sostegno agli investimenti aziendali, lire 9.517.728.255
- programma n. 3 - Progetti FEOGA - Miglioramento strutture aziendali, lire 6.910.800.000
- programma n. 4 - Sostegni alla gestione aziendale, lire 5.094.160.465
- programma n. 5 - Fondo di solidarietà contro le calamità naturali, lire 5.625.530.317
- programma n. 6 - Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa), lire 2.537.581.190
- programma n. 7 - Aiuti per la mobilità fondiaria, lire 3.201.214.590
- sub settore n. 3 - Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola, lire 12.115.520.288, per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Potenziamento e ammodernamento degli impianti, lire 1.750.000.000
- programma n. 2 - Sostegni alla gestione, lire 8.038.975.288
- programma n. 3 - Progetti FEOGA - Impianti di trasformazione e commercializzazione, lire 2.326.545.000
- sub settore n. 4 - Sviluppo delle produzioni ittiche lire 73.944.800 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Studi e ricerche, lire 73.944.800
- programma n. 2 - Incentivazioni attività ittiche, lire zero
- settore n. 2 - Attività produttive extragricole, lire 11.593.600.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Promozione dello sviluppo produttivo, lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Promozione dello sviluppo industriale, lire zero
- programma n. 2 - Manifestazioni fieristiche, lire 700.000.000
- programma n. 3 - Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole, lire 600.000.000
- programma n. 4 - Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali, lire 200.000.000
- sub settore n. 2 - Sviluppo dell'artigianato, lire 4.670.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Studi, ricerche e promozione, lire 360.000.000
- programma n. 2 - Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese, lire 3.410.000.000
- programma n. 3 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale, lire 900.000.000
- sub settore n. 3
- Sviluppo del turismo, lire 4.200.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Promozione, turistica, lire 4.200.000.000
- programma n. 2 - Sviluppo della ricettività , lire zero
- programma n. 3 - Agriturismo, lire zero
- sub settore n. 4 - Razionalizzazione della distribuzione commerciale, lire 1.023.600.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Pianificazione, lire 23.600.000
- programma n. 2 - Razionalizzazione della rete distributiva, lire zero
- programma n. 3 - Mercati agricoli, lire zero
- programma n. 4 - Mercati ittici, lire 1.000.000.000
- sub settore n. 5 - Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali, lire 200.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Cave, lire 200.000.000
- programma n. 2 - Termalismo, lire zero
- settore n. 3 - Formazione professionale, lire 24.566.264.615 di cui:
- sub settore n. 1 - Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche, lire 657.292.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Pianificazione, lire 657.292.000
- programma n. 2 - Progetti pilota, lire zero
- sub settore n. 2 - Attivazione dei corsi di formazione professionale, lire 23.908.972.615 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Corsi gestiti da enti delegati, lire 890.575.970
- programma n. 2 - Corsi gestiti da altri enti, lire 21.153.384.904
- programma n. 3 - Corsi finalizzati, lire 1.865.011.741.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1981 risulta determinato in complessive lire 98.650.155.215 di cui lire 60.688.994.165 per spese di parte corrente e lire 37.961.161.050 per spese in conto capitale.


Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
- settore n. 1 - Cultura e tempo libero, lire 4.225.000.000 di cui:
- sub settore n. 1 - Attività e beni culturali, lire 2.560.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali, lire 1.245.000.000
- programma n. 2 - Promozione delle attività culturali, lire 365.000.000
- programma n. 3 - Educazione permanente, lire 950.000.000
- sub settore n. 2 - Attività di tempo libero, lire 1.665.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Formazione piano per lo sport, lire 10.000.000
- programma n. 2 - Attività sportive e ricreative, lire 250.000.000
- programma n. 3 - Caccia e pesca sportiva, lire 1.205.000.000
- programma n. 4 - Turismo sociale, lire 200.000.000
- settore n. 2 - Sistema socio-sanitario, lire 595.832.681.110 di cui:
- sub settore n. 1 - Sviluppo del sistema sanitario, lire 200.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Formazione del piano triennale, lire 200.000.000
- programma n. 2 - Attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere, lire zero
- sub settore n. 2 - Consolidamento del sistema sanitario, lire 545.035.900.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Gestione del fondo sanitario, lire 544.347.900.000
- programma n. 2 - Interventi speciali, lire 688.000.000
- sub settore n. 3 - Interventi nel campo socio assistenziale, lire 50.596.781.110 per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Asili nido, lire 6.380.062.110
- programma n. 2 - Centri antidroga, lire 500.000.000
- programma n. 3 - Consultori familiari, lire 2.103.000.000
- programma n. 4 - Fondo unico agli EELL per attività assistenza sociale, lire 27.603.719.000
- programma n. 5 - Promozione della propaganda e della educazione socio
- sanitaria, lire 110.000.000
- programma n. 6 - Interventi per diritto allo studio, lire 13.900.000.000
- sub settore n. 4 - Interventi di piano vincolati, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Progetti - obiettivo, lire zero
- programma n. 2 - Formazione personale, lire zero
- programma n. 3 - Ricerca finalizzata, lire zero
- programma n. 4 - Educazione sanitaria, lire zero
- sub settore n. 5 - Emigrazione, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
- programma n. 1 - Consulta regionale per l'emigrazione, lire zero.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1981 risulta determinato in complessive lire 600.057.681.110 di cui lire 600.057.681.110 per spese di parte corrente e lire zero per spese in conto capitale.


Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981, attengono:
a) quanto a lire 1.141.197.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 50.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 31.856.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte attinenti all'esercizio delle funzioni normali (capitolo 5100101);
d) quanto a lire 13.238.600.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali (capitolo 5100201);
e) quanto a lire 3.000.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese in conto capitale attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo (capitolo 5100202).

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1981 risulta determinato in complessive lire 49.235.797.000 di cui lire 32.997.197.000 per spese di parte corrente e lire 16.238.600.000 per spese in conto capitale.


Le spese per l'estinzione di passività considerate nella rubrica n. 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1981 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno, per lire 29.247.861.634 per interventi nei seguenti settori:
1. Amministrazione generale, lire zero;
2. Territorio e ambiente, lire 14.282.903.634;
3. Produzione, lire 11.464.958.000;
4. Servizi sociali, lire zero;
b) al pagamento di rate di ammortamento di mutui passivi e di prestiti, per lire 3.500.000.000 di cui:
5. per quote di interesse, lire 3.000.000.000;
6. per quote di capitale, lire 500.000.000;
c) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per lire zero.



E' approvato in lire 1.029.656.467.373 in termini di competenza ed in lire 1.832.142.929.323 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1981 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1981 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


E' approvato in lire 1.029.656.467.373 in termini di competenza ed in lire 1.832.142.929.323 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30.4.1980, n. 25 e quelle contenute nella presente legge.


E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1981 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1981 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1981 - quale risulta dalla comparazione dagli elenchi dimostrativi nn. 6 e 7 - è autorizzata, per effetto dell'articolo 67, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 58.795 milioni con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 77.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è iscritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1981.
TITOLO IV
Disposizioni diverse



Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1981, rispettivamente in lire cinquemila ed in lire tremila.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito per l'anno 1981, in lire 200 milioni.


Il termine fissato dall'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 22.4.1980, n. 22, alla fine dell'anno 1980 per il rimborso da parte del consorzio per il nucleo di industrializzazione delle anticipazioni allo stesso concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1981.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 28.5.1980, n. 40, la giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli nn. 2212217, 2212219, 2233202 e 3125203 dello stato di previsione della spesa di intesa con la competente commissione consiliare, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 10 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni.


Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9.5.1950, n. 329, 23.10.1963, n. 481, 19.2.1970 n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1981, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui di cui ai precedenti articoli nn. 51 e 70 pari, complessivamente a lire 109.078 milioni alle seguenti condizioni:
a) durata non superiori ad anni 20;
b) tasso d'interesse non superiore al 19 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale ed interessi passivi valutati in lire 3.500 milioni per l'anno 1981 ed in lire 21.385 milioni per ciascuno degli anni successivi dal 1982 al 2000 ed in lire 17.885 milioni per l'anno 2001 e così per complessive lire 427.700 milioni è garantita mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1981 e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei relativi pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.


Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1981, sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 - secondo comma - della legge regionale 30.4.1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della CEE sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo Sviluppo Regione - FESR;
b) servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Sociale Europeo - FSE;
c) servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo Orientamento e garanzia - FEOGA.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio per l'anno 1981, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
Con le stesse modalità indicate nel comma precedente sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea - CEE - nonchè per la iscrizione delle correlative spese.


In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro 30 giorni dalla adozione, l'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1981, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1981, i capitoli corrispondenti stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui, provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione alla eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui ascritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


Al fine di consentire il coordinamento nella gestione della finanza pubblica tra Regione ed enti locali territoriali la tabella "A" allegata alla legge regionale 6.6.1980, n. 50, istituita per effetto dell'articolo 4 della legge stessa, è integrata con l'istituzione di una unità organizzativa pluridisciplinare operante nell'ambito del servizio programmazione denominata "Organizzazione finanziaria della Regione e degli enti locali regionali".
TITOLO V
Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983



E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 annesso alla presente legge (tabelle 1/A - 2/A - 3/A) dei relativi pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.