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Atto:LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 12
Titolo:Interventi per l'aumento del capitale sociale e per il finanziamento di programmi di attività della Società Finanziaria Regionale Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 giugno 1981, n. 54)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche spa, dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

La Regione in attuazione della legge regionale 21.11.1974, n. 42, eroga un contributo alla Finanziaria Regionale Marche per operazioni di riduzione dei costi di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare e per il finanziamento delle attività di assistenza tecnica di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 21.11.1974, n. 42.
Il contributo regionale previsto dal presente articolo è stabilito in L. 3.000 milioni per il triennio 1981- 1983, con quote annuali di L. 1.000 milioni.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo è destinato con priorità alle imprese organizzate in forma associata e/o ubicate nelle aree interessate dai piani per gli insediamenti produttivi di cui alla L.R. 10 marzo 1979, n. 15 e alla L.R. 25 gennaio 1980, n. 7.
La Finanziaria Regionale Marche, ferme restando le priorità di cui al precedente comma, utilizza il contributo previsto dall'art. 1 della presente legge per interventi a favore di imprenditori individuali e artigiani, di società di persone e di piccole e medie imprese che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o nell'incremento del livello di occupazione.

Art. 3

L'art. 6 della L.R. 21.11.1974, n. 42 è sostituito dal seguente:
"La Finanziaria Regionale Marche deve presentare alla giunta regionale entro il 15 luglio di ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma regionale di sviluppo.
La relazione deve contenere anche il rapporto previsionale circa l'utilizzo del contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge.
La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.
La Finanziaria Regionale Marche deve inoltre presentare entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.".


Art. 4

La Finanziaria Regionale Marche è autorizzata ad aumentare, nel biennio 1981-1982, il capitale sociale di L. 4.251 milioni fino a L. 12.760 milioni.
La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della Finanziaria Regionale Marche per L. 2.000 milioni per l'anno 1981 e L. 2.000 milioni per l'anno 1982.

Art. 5

Alla copertura degli oneri derivanti dagli artt. 1 e 4 della presente legge pari complessivamente:
1) a L. 3.000 milioni per l'anno 1981
2) a L. 3.000 milioni per l'anno 1982
3) a L. 1.000 milioni per l'anno 1983
si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno - partite nn. 1 e 2 dell'elenco 4 - rispettivamente di L. 1.000 milioni e L. 2.000 milioni;
b) per gli anni 1982 e 1983, secondo le somme previste nel bilancio pluriennale 1981-1983.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto degli artt. 1 e 4 sono iscritte:
a) per l'anno 1981, a carico dei capitoli 3211201 e 3211202 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno, con le rispettive denominazioni:
"Interventi per agevolare operazioni di locazione immobiliare e mobiliare nonchè per l'assistenza tecnica alle aziende", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni e "Spese per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione per l'aumento del capitale della società Finanziaria Regionale Marche", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.