Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 15
Titolo:Adeguamento dei gettoni di presenza dei presidenti e dei componenti delle commissioni di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica costituite nel territorio regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 luglio 1981, n. 70)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.

Sommario




Art. 1

Al presidente e ai componenti di ciascuna delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costituite ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, è corrisposta, rispettivamente, un'integrazione del gettone di presenza di L. 10.000 e L. 5.000 per ogni seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nell'arco di una giornata anche se in tempi frazionati regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.
Il gettone di presenza e la integrazione di cui al comma precedente non competono ai dipendenti regionali nei confronti dei quali si applica la normativa prevista dall'art. 80 della L.R. 1.6.1980, n. 47.
L'integrazione del gettone di presenza di cui al primo comma è a carico del bilancio regionale, fermo restando che l'ammontare del gettone previsto dall'art. 6 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, resta a carico dei comuni.
L'integrazione del gettone di presenza di cui al primo comma è corrisposta dagli istituti autonomi per le case popolari. La giunta regionale provvede al rimborso, a scadenza trimestrale, delle somme erogate dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

Art. 2

Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 30.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1981 con i fondi stanziati a carico del capitolo 1340120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981;
b) per gli anni successivi, con i fondi previsti nel capitolo 1340120 del bilancio pluriennale 1981/1983 adottato con l'art. 83 della L.R. 11.5.1981, n. 11.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1340120 e per gli anni successivi con i fondi a carico del capitolo corrispondente.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione e dell'art. 49 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.