Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 luglio 1981, n. 17
Titolo:Calendario venatorio 1981/1982.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1981, n. 73)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche in attesa della legge organica di attuazione della legge 27.12.1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.
I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche nel rispetto e con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e dalla legge 27.12.1977, n. 968.

Art. 2

Ai sensi della legge 27.12.1977, n. 968 il territorio della regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

Art. 5

La stagione venatoria ha inizio il 19 agosto 1981 e termina il 10 marzo 1982.
Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 6 dicembre 1981.
A causa delle recenti immissioni, la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi non è consentita.
Le amministrazioni provinciali, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nelle zone di ripopolamento e cattura ed anche nei terreni coperti di neve.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
1) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;
2) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla;
3) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 10 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere, porciglione, storno, volpe;
4) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, colino della virginia, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, strillozzo, verdone;
5) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;
6) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 10 marzo: allodola, cappellaccia, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;
7) specie cacciabile dal 1º novembre fino al 31 gennaio: cinghiale;
8) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 6 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;
9) la caccia alla coturnice è consentita dall'11 ottobre al 6 dicembre.

Le amministrazioni provinciali, nei casi di accertata presenza di coturnici e nelle zone interessate, possono vietare l'esercizio venatorio fino all'11 ottobre e dopo il 6 dicembre.
E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.
Le specie di selvaggina di cui al comma quinto del presente articolo sono cacciabili nei giorni sottoindicati:
- agosto: mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - domenica 30;
- settembre: domenica 6 - domenica 20 - mercoledì 23 - sabato 26 - domenica 27 - mercoledì 30;
- ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana; dicembre e gennario: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana;
- febbraio: mercoledì 3 - sabato 6 - domenica 7 - mercoledì 10 - sabato 13 - domenica 14.

Nei giorni 19, 22, 23 e 30 agosto e 6 settembre 1981 la caccia e consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l'uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi.
Nei mesi di ottobre, novembre, dal 15 febbraio al 10 marzo, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per 5 giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì .
L'esercizio venatorio è vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia dei palmipedi e trampolieri di cui al presente, articolo, lungo il litorale, i laghi naturali, i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonchè nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.

Art. 6

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:
- agosto: ore 5,20
- settembre: nel periodo 1/15: ore 5,30, nel periodo 16/30: ore 6;
- ottobre: nel periodo 1/15: ore 5,20 nel periodo 16/31: ore 5,30;
- novembre: nel periodo 1/15: ore 6, nel periodo 16/30: ore 6,30;
- dicembre: nel periodo 1/15 ore 6,30 nel periodo 16/31: ore 7;
- gennaio: nel periodo 1/15: ore 7, nel periodo 16/31: ore 7;
- febbraio: nel periodo 1/15: ore 6,45, nel periodo 16/28: ore 6,20;
- marzo: nel periodo 1/10: ore 6.


Art. 7

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi, ad eccezione degli storni e dei passeri non soggetti a limitazioni di carniere.

Art. 8

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni.
E' vietata l'apposizione di "tabelle" per la delimitazione delle "zone di rispetto".
Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.
Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell'art. 16, della legge 27.12.1977, n. 968. Il sostare dietro ad un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.
E' vietata la concessione di nuovi appostamenti fissi entro gli argini dei fiumi.
Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopradetti, è fissato in 60.
Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei con l'uso dei "volantini".
Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della legge 27.12.1977, n. 968, e successive modificazioni, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consenta senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.
La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Art. 10

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, è consentito a partire dal 13 agosto fino al 17 settembre, nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato. Dal 19 al 31 agosto nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.
E' fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme, nonchè nelle macchie, nei boschi e negli incolti.
L'uso del cane dal 19 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia, dal 19 agosto al 16 settembre secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo; dal 1º marzo al 10 marzo l'uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Per gli adempimenti di cui ai comma precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della regione al competente organo in materia di caccia della repubblica di San Marino.
Il tesserino numerato progressivamente è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.
Alle spese di stampa, si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 4123105, a quelle di rilascio e di distribuzione, con i fondi di cui al capitolo 4123107 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, e subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonchè la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare al servizio regionale sport, tempo libero, caccia e pesca entro e non oltre il 31 marzo 1982 il numero dei tesserini rilasciati.
I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.
La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire 250 per ogni tesserino rilasciato.
Per ottenere il tesserino relativo all'annata venatoria 1982.83 il cacciatore deve restituire contestualmente, salvo casi di forza maggiore, al comune di residenza il tesserino relativo alla presente annata al fine di consentire l'elaborazione dei dati da parte del sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica.
Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27.12.1977, n. 968.
Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000.
Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.

Art. 13

La giunta regionale, con propria deliberazione, pubblica il calendario venatorio relativo alla intera annata venatoria 1981/1982 nel rispetto della presente legge.