Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. 27
Titolo:Concessione di credito agrario agevolato.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 30 maggio 1977, n. 21.

Sommario




Art. 1

Al fine di agevolare le aziende agricole nel ricorso al credito in relazione all'art. 11 della legge 27.10.1966 n. 910, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di L. 210.000.000 per concorrere nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione da concedersi, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione, per dodici mesi.
I prestiti sono accordati con priorità ai coltivatori diretti, ai mezzadri e alle cooperative composte prevalentemente da soci che siano manuali lavoratori dei campi e rette da statuti democratici.
Alle imprese agricole singole le agevolazioni di cui alla presente legge vengono concesse con riferimento a un importo massimo di prestito di L. 4.000.000.
E' assunta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore in conformità all'art. 34 della legge 2.6.1961, n. 454 e quello a carico delle ditte prestatarie stabilito nella misura del 3 per cento.

Art. 2

La somma di cui all'art. 1 è ripartita e assegnata ai singoli istituti ed enti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 3

Per i prestiti di cui alla presente legge, la giunta regionale stabilisce i criteri di erogazione, sentita la competente commissioni consiliare. La giunta regionale stabilisce altresì le modalità di rendicontazione e di liquidazione del concorso sugli interessi.

Art. 4

Per i prestiti di conduzione assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27.10.1966, n. 910, gli istituti ed enti sono tenuti a operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione sull'importo originario, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia ai sensi dell'art. 10 della legge 25.5.1970 n. 364.

Art. 5

Alla spesa complessiva di L. 210.000.000 si fa fronte con i fondi stanziati a carico del capitolo 3522 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 con la denominazione "Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi in relazione all'art. 11 della legge 27.10.1966 n. 910" con dotazione di pari importo.
Lo stanziamento del capitolo 2673 dell'anno finanziario 1972, "Fondo occorrente a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento", è ridotto di L. 210.000.000.