Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 23
Titolo:Norme per la riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 agosto 1981, n. 81)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





La Regione Marche, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale e in attuazione della legge statale 3.6.1980, n. 243, disciplina con la presente legge i corsi di riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici. Detti corsi sono rivolti al conseguimento, previo esame di stato, del diploma di infermiere professionale.


Per essere ammessi ai corsi per infermieri professionali, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione di infermiere generico o di infermiere psichiatrico;
b) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado;
c) aver prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni;
d) essere in servizio alla data dell'1.7.1980.

L'ammissione ai corsi avviene su domanda degli interessati, previo superamento di un esame colloquio diretto ad accertare un adeguato livello culturale generale tale da corrispondere al decimo anno di formazione scolastica.
Dall'esame colloquio sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore.


La Regione promuove iniziative per preparare gli infermieri generici e psichiatrici a sostenere l'esame-colloquio di cui all'articolo precedente.
In particolare la giunta regionale è autorizzata a definire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, le modalità per l'espletamento dell'esame-colloquio necessario per l'iscrizione ai corsi per infermieri professionali.
Le commissioni per l'espletamento dell'esame-colloquio sono costituite da:
- il presidente del comitato di gestione dell'USL ove si svolge il corso o persona da lui delegata, in qualità di presidente;
- un rappresentante del provveditorato agli studi competente per territorio;
- un insegnante delle discipline medico-scientifiche;
- un funzionario regionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del servizio sanitario;
- un funzionario dell'USL, con funzioni di segretario.

Il comitato di gestione dell'USL ove si svolge il corso provvede alla costituzione della commissione di cui al comma precedente raccogliendo i nominativi designati dagli enti o associazioni competenti.


La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e di intesa con la competente commissione consiliare, stabilisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i piani dei corsi.
Nell'ambito dei corsi di cui al comma precedente sono previsti particolari piani di studio che tengono conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi in precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento non risulti inferiore a quella prevista dal D.P.R. 13.10.1975, n. 867.
In sede di prima applicazione della presente legge, le lezioni tenute nell'anno 1979.80 in corsi regolarmente autorizzati dalla Regione possono essere utilizzate sia per la preparazione dell'esame-colloquio sia per recuperare il monte ore previsto dal D.P.R. 13.10.1975, n. 867.
Alla fine del terzo corso, i partecipanti hanno titolo a sostenere un esame finale di stato ai sensi della legislazione vigente per il conseguimento del diploma di professionale.


Per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche o private i corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.
Le attività di tirocinio, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità del D.P.R. 13.10.1975, n. 867, possono coincidere con i tempi di lavoro.
Al personale di cui al primo comma che frequenta regolarmente i corsi viene corrisposto un assegno di studio dell'importo stabilito ai sensi della legge 3.6.1980, n. 243.
I dipendenti ammessi ai corsi non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e non è ammesso il cumulo tra assegno di studio e retribuzione, sotto qualsiasi forma, per il lavoro straordinario.
Ai dipendenti che devono sostenere prove di esame o esami di idoneità in relazione ai corsi della presente legge spettano congedi straordinari ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27.3.1969, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la preparazione alle prove e agli esami previsti dal comma precedente sono concessi a ciascun dipendente interessato tre giorni di permesso retribuito.
I dipendenti interessati alle agevolazioni dei commi precedenti sono tenuti a presentare all'amministrazione di appartenenza idonee certificazioni in ordine all'iscrizione, alla frequenza o agli esami.


Ai fini dell'applicazione della presente legge i corsi si tengono presso le attuali sedi di scuole per infermieri professionali.
La giunta regionale, su richiesta delle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12.3.1980, n. 10, può autorizzare lo svolgimento di corsi decentrati.
Le associazioni dei comuni, di cui al comma precedente, sentite le organizzazioni sindacali provvedono alla organizzazione e attuazione dei corsi.
Due o più associazioni dei comuni, d'intesa tra loro, possono chiedere l'istituzione per i territori di propria competenza di un'unica sede dei corsi.


L'ammissione ai corsi di cui alla presente legge può aver luogo per un termine non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3.6.1980, n. 243.


Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 600 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del capitolo 4221143 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600 milioni;per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1981 mediante riduzione, per l'importo di L. 600 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221141 "Spese e contributi per l'attuazione della riforma sanitaria";
b) per gli anni successivi, mediante la utilizzazione delle somme attribuite alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.