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Atto:LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 25
Titolo:Disposizioni sull'ordinamento, sullo statuto giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle regioni a statuto ordinario.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1981, n. 90)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Con la presente legge la Regione adegua le proprie norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale per il triennio 1979-1981.
TITOLO I
Ordinamento


Art. 2

L'art. 1 della L.R. 1.6.1980, n. 47 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Ruolo unico - Determinazione livelli funzionali - Il personale della Regione è assegnato ad un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali distinti per contenuti professionali e retribuzione: I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Livello VII Livello VIII Livello

TITOLO II
Accesso agli impieghi regionali


Art. 3

All'art. 13 della L.R. 1.6.1980, n. 47, dopo il terzo comma viene inserito il seguente:
"Una quota delle prove scritte dei concorsi per l'accesso al quinto livello e l'unica prova scritta per l'accesso ai livelli dal primo al quarto possono essere effettuate mediante esame obiettivo a risposta sintetica".


Art. 4

E' introdotta, dopo l'art. 13, della legge regionale 1,6,1980, n. 47, il seguente:
"Art. 13/bis - Procedure speciali per il reclutamento del personale - Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità , di adottare, in deroga alla procedura del pubblico concorso prevista dal primo comma del precedente art. 13 e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentetive procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:
a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposozione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.
Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla giunta regionale in misura di norma pari al doppio dei posti messi a concorso.
La disponibilità come sopra determinata è ripartita fra i candidati esterni e fra i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, tenendo conto dell'aliquota dei posti che, fra quelli messi a concorso, è attribuibile a ciascuna delle due categorie secondo le norme vigenti.
Durante il periodo di frequenza al corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed ha diritto all'intero trattamento economico con esclusione dei compensi o indennità di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 della L.R. 1.6.1980, n. 47.
Agli allievi esterni dei corsi di formazione può essere corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale, in relazione anche alla durata dei corsi medesimi ed in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.
I corsi di formazione non possono avere una durata comunque superiore a 9 mesi.
Le speciali procedure di reclutamento previste dal presente articolo sono regolarmentate da specifici bandi di concorso approvati dalla giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il consiglio regionale approva con regolamento le norme per definire la procedura concorsuale prevista dal presente articolo in ordine alle peculiari professionalità , ai criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, alle modalità di espletamento del colloquio, all'accertamento della formazione conseguita al termine del corso e ad ogni altro elemento necessario".

TITOLO III
Stato giuridico


Art. 5

L'art. 23 della L.R. 1.6.1980, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Art. 23 - Aggiornamento professionale - La Regione promuove e favorisce iniziative permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore d'obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.
La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui al primo comma, lettera i) dell'art. 28 della legge 1.6.1980, n. 47.
Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise o approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
Qualora le iniziative si svolgano fuori della sede di servizio competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, la indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima".


Art. 6

All'art. 25 della L.R. 1.6.1980, n. 47 sono aggiunti i seguenti commi:
"In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è consentito che per un numero di impiegati regionali non superiore al 2 per cento dell'organico, sia autorizzata, con le modalità indicate ai commi precedenti, l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue, fermi restando i limiti complessivi di spesa commisurata in 150 ore annue pro - capite e con divieto in ogni caso di autorizzare ed effettuare mensilmente lavoro straordinario per un numero di ore superiore a sessanta.
I dipendenti cui può applicarsi la normativa di cui al precedente comma sono quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento con gli organi istituzionali dell'ente."


Art. 7

All'art. 27 della L.R. 1.6.1980, n. 47 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o grave malattia od infortunio grave, adeguatamente e tempestivamente documentati.
In tali ipotesi il dipendente ha la facoltà di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità , di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro, ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione del congedo per un numero di giorni pari al periodo di sospensione".


Art. 8

All'art. 30 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:
"Subordinatamente alla preventiva presentazione di adeguata documentazione sanitaria le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dal presente articolo e restano assoggettate alla medesima disciplina."


Art. 9

All'art. 32 della L.R. 1.6.1980, n. 47, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un medico, scelto nell'ambito delle strutture ospedaliere pubbliche e universitarie della Regione, designato dalla giunta regione, da un medico designato dal dipendente e presieduto da un medico, scelto nell'ambito delle strutture ospedaliere pubbliche e universitarie della Regione, designato d'intesa dal dipendente e dalla giunta regionale; in assenza di tale intesa la designazione è effettuata dall'ordine dei medici del capoluogo della Regione."


Art. 10

Il limite di 10 ore annue previsto dal primo comma dell'art. 37 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è modificato in 12 ore annue.

Art. 11

Dopo l'art. 40 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è introdotto il seguente:
"Art. 40 bis - Informazione - Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che attengono alle materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali regionali orizzontali e verticali".


Art. 12

E' introdotto, dopo l'art. 46 della L.R. 1.6.1980, n. 47 il seguente:
"Art. 46/bis - Trasferimento di personale tra le Regioni e gli enti locali - Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramenè adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente, previo formale assenso dell'amministrazione interessata.
Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione i dipendenti degli enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale. Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previo formale assenso dell'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di adozione del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza.
Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento con le modalità di cui all'art. 3 della L.R. 2.6.1980, n. 48".


Art. 13

I comandi previsti dal terzo comma dell'art. 46 della L.R. 1.6.1980, n. 47 non possono essere disposti fino alla esecutività del provvedimento della giunta regionale previsto dal primo comma dell'art. 23 della L.R. 6.6.1980, n. 50.

Art. 14

All'art. 64 della L.R. 1.6.1980, n. 47, quanto previsto alla lettera a) del primo comma è abrogato e sostituito come segue:
"a) un presidente ed un supplente, designati dal consiglio regionale fra i consiglieri regionali in carica;".


Art. 15

E' abrogato il secondo comma dell'art. 73 della L.R. 1.6.1980, n. 47.

Art. 16

L'art. 77 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Art. 77 - Indennità di fine rapporto - Nei soli casi di cessazione del rapporto di impiego per decesso, per collocamento a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o per dispensa dal servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto, nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e successive modifiche, qualora all'atto della cessazione medesima non sia maturato il diritto per il dipendente secondo la legislazione relativa all'INADEL di percepire l'indennità premio di servizio od altra indennità di questa sostitutiva.
Quanto previsto al comma precedente si applica altresì a quei dipendenti dell'Ente di Sviluppo nelle Marche che, inquadrati nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24.11.1979, n. 41 hanno optato per l'iscrizione ai fini pensionistici all'INPS.
In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto diversi da quelli previsti nei commi precedenti, alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, se ed in quanto spettante, provvederà l'INADEL cui il personale regionale è a tal fine regolarmente iscritto.
Al personale incaricato o supplente dei centri di formazione professionale assunto ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della L.R. 23.8.1976, n. 24, compete per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità di stipendio in godimento."

TITOLO IV
Trattamento economico


Art. 17

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 78 della L.R. 1.6.1980, n. 47, sono sostituiti, con decorrenza 1.2.1981, dal seguente:
"Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli funzionali nella tabella seguente:
I Livello funzionale L. 2.160.000
I Livello funzionale (dopo 6 mesi) L. 2.400.000
II Livello funzionale L. 2.688.000
III Livello funzionale L. 3.012.000
IV Livello funzionale L. 3.372.000
V Livello funzionale L. 4.140.000
VI Livello funzionale L. 4.920.000
VII Livello funzionale L. 5.964.000
VIII Livello funzionale L. 8.700.000


Art. 18

L' art. 79 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è sostituito, a decorrere dall' 1.2.1981, dal seguente:
"Art. 79 - Progressione economica - La progressione economica nell' ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell' 8 per cento costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la L.R. 1.6.1980, n. 47.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio, ai dipendenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari si applicano le limitazioni previste dagli artt. 58, 59 e 60.
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione del trattamento economico in godimento nella misura pari al 2.50 per cento dello stipendio iniziale maggiorato delle classi già maturate,
alle condizioni e con le modalità previste per la attribuzione di analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. Tale beneficio è riassorbito all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio."


Art. 19

All'art. 80 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:
"Le somme introitate confluiscono in un apposito fondo da destinare ad attività culturali, assistenziali, sociali e ricreative del personale regionale. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal consiglio regionale con apposito regolamento previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".


Art. 20

A decorrere dall'1.2.1981 il primo e secondo comma dell'art. 81 della L.R. 1.6.1980, n. 47, sono sotituiti dai seguenti:
"Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a lire 600 orarie.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675 elevato a lire 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno."


Art. 21

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/1981, negli importi determinati ai sensi dell'art. 82 della L.R. 1.6.1980, n. 47, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

Art. 22

Dopo l'art. 83 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è introdotto il seguente:
"Art. 83/bis - trattenute per scioperi brevi - Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulla retribuzione sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia."


Art. 23

A decorrere dall'1.2.1981 la misura percentuale fissata nel primo comma dell'art. 84 della L.R. 1.6.1980, n. 47, viene ridotta dal 25 al 20 per cento.
TITOLO V
Norme transitorie per l'inquadramento del personale nei livelli funzionali


Art. 24

All'art. 85 della L.R. 1.6.1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:
"Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal secondo comma del presente articolo è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di "istruttore". A tal fine il servizio di cui al comma precedente è valutato al 50 per cento e comunque per un massimo di un anno e mezzo."


Art. 25

La percentuale fissata all'art. 86 della L.R. 1.6.1980, n. 47, per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30 per cento al 50 per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità .
Conseguentemente i posti messi a concorso vengono così rideterminati:
1) per il passaggio al IV posti n. 75
2) per il passaggio al V posti n. 175
3) per il passaggio al VI posti n. 160

In conseguenza di quanto disposto al comma precedente il termine per la presentazione delle domande previsto al primo comma dell'art. 88 della L.R. 1.6.1980, n. 47, viene riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30º giorno della stessa. Di tale riapertura non possono beneficiare i dipendenti già esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
TITOLO VI
Norme transitorie per l'applicazione del contratto 1979- 1981


Art. 26

I benefici mensili di cui all'articolo unico, punto 2) della L.R. 2.6.1980, n. 49, sono attribuiti fino al 31 gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità del 1980 il beneficio mensile di cui sopra è ridotto del 50 per cento.
Il beneficio, una tantum, di cui all'articolo unico, punto 1) della L.R. 2.6.1980, n. 49, rapportato a L. 10.000 mensili ed i benefici di cui al comma precedente corrisposti per il 1980 e gennaio 1981, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 27

A decorrere dall'1.2.1981, al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:
Livello funzionale I beneficio mensile L. 45.000
livello funzionale I (dopo sei mesi) beneficio mensile L. 51.500
livello funzionale II beneficio mensile L. 51.500
livello funzionale III beneficio mensile L. 55.000
livello funzionale IV beneficio mensile L. 61.200
livello funzionale V beneficio mensile L. 101.250
livello funzionale VI beneficio mensile L. 128.700
livello funzionale VII beneficio mensile L. 133.600
livello funzionale VIII beneficio mensile L. 180.416


Art. 28

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 17 decorre dall'1.2.1981 ed è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:
a) stipendio tabellare in godimento al 31.1.1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi ai sensi della L.R. 2.6.1980, n. 49, e del precedente art. 26;
b) beneficio di riparametrazione professionale di cui al precedente art. 27, calcolato per dodici mensilità ;
c) valutazione, alla data dell'1.2.1981, della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e di quella precedente presa a base in sede di inquadramento, in ragione di L. 800 mensili e per dodici mesi per ciascun anno di servizio e frazione eccedente i sei mesi.

La posizione nel livello è determinata con le modalità di calcolo preivste nell'art. 89 della L.R. 1.6.1980, n. 47.
Il maturato in itinere viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione detraendo il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale in corso di acquisizione.
Gli assegni personali mensili in godimento alla data del 31 gennaio 1981 e derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale per il periodo 1 gennaio 1976.31 dicembre 1978 sono riassorbiti nel beneficio di riparametrazione professionale per un importo pari alla differenza tra il beneficio stesso, quale previsto dall'art. 27 della presente legge, ed il beneficio di anticipazione di cui alla L.R. 2.6.1980, n. 49, articolo unico, punto 2). L'eventuale quota residua viene riassorbita con i futuri aumenti di stipendio.
TITOLO VII
Norme comuni e finali


Art. 29

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo nazionale recepito con la presente legge sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali firmatarie, la decisione sulle seguenti materie:
a) formazione ed aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo ed adeguamento delle strutture della Regione;
b) articolazione degli orari;
c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento dei servizi e degli uffici.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 30

Fino alla entrata in vigore di norme a carattere nazionale che prevedano la erogazione di indennità in favore dei dipendenti regionali e loro familiari per eventi invalidanti o mortali derivanti da cause di servizio e non coperti da assicurazioni presso l'istituto nazionale di assistenza per infortuni sul lavoro, la Regione assicura, nel caso si verifichino le circostanze predette, a carico del proprio bilancio, l'erogazione di adeguate indennità , secondo criteri, modalità e condizioni generali fissati con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta sentite le organizzazioni sindacali.
Le indennità non possono comunque superare quelle che, a parità di condizioni, sono erogate dall'INAIL in favore del personale assicurato.

Art. 31

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21.12.1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla L.R. 1.6.1980, n. 47.
Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore come per tutti i dipendenti regionali, è demandato alla contrattazione decentrata a livello regionale la articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 32

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti soppressi, destinatario rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1º febbraio 1981 con modalità da definire in sede nazionale anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Art. 33

Il quinto comma dell' art. 4 della L.R. 6.6.1980, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Qualora l' incarico venga conferito a esperto o professionista estraneo all' amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a 18 milioni aumentato di una somma pari all' indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tale compenso ingloba qualsiasi altra retribuzione a carattere sia continuativo che occasionale quale: compenso per lavoro straordinario, indennità integrativa speciale, indennità di coordinamento. La misura dell' indennità di missione è pari a quella prevista per i dipendenti regionali dell' VIII livello."


Art. 34

L'ultimo comma dell' art. 10 della L.R. 6.6.1980, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Al personale addetto agli uffici di gabinetto spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per il livello VIII."


Art. 35

Al quarto comma dell' art. 23 della L.R. 6.6.1980, n. 50, dopo le prime parole:
"la giunta regionale", vengono inserite le seguenti:" ..., nell' ambito del livello di inquadramento..".


Art. 36

L' articolo 24 della L.R. 6.6.1980, n. 50 è abrogato.

Art. 37

Il punto 8.8. della tabella "C" - Descrizione - allegata alla L.R. 6.6.1980, n. 50 è abrogato e sostituito dal seguente:
"8.8 - Funzionario per le materie di contabilità pubblica e di bilancio.
Assicura, nell' ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento delle attività:
- nel campo delle discipline contabili pubbliche;
- nel campo delle analisi dei bilanci delle aziende pubbliche;
- nel campo del trattamento economico del personale;
- altre assimilabili per capacità professionale,conoscenze preliminari ed esperienza."


Art. 38

Dagli eventuali assegni personali pensionabili previsti alla lettera b) del primo comma dell'art. 89 della L.R. 1.6.1980, n. 47 sono esclusi gli assegni ad-personam riassorbibili.

Art. 39

L'ultimo comma dell'art. 89 della L.R. 1.6.1980, n. 47 è abrogato.
In tutti i casi in cui un dipendente regionale di ruolo consegue, con decorrenza successiva al 1º ottobre 1978, un livello funzionale superiore a quello in godimento, la posizione giuridico-economica sul nuovo livello viene determinata applicando il meccanismo economico previsto dall'art. 89 della L.R. 1.6.1980, n. 47.

Art. 40

La domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2.6.1980, n. 48 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dall'1 gennaio 1979.
Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dall'1 gennaio 1979.

Art. 42

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:
a) per gli anni 1979 e 1980 con le disponibilità recate dalla L.R. 2.6.1980, n. 49;
b) per l'anno 1981, previsti in L. 3.300 milioni, con le disponibilità del capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;
c) per gli anni successivi con gli stanziamenti da iscrivere a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 43

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.