Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1973, n. 28
Titolo:Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 settembre 1973, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1972 (a partire dal primo aprile 1972).
Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1º gennaio.31 dicembre 1972, di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di granturismo e internazionali concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
I contributi da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6 sono i seguenti:
a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali;
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate, sino a un importo massimo di L. 20 per autobus/km;
il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, nonchè per quelle linee o tratte di linee che si svolgono in zone montane.

I contributi non potranno superare, comunque, il 50 per cento del deficit accertato.

Art. 2

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in "autobus/km", relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale.

Art. 3

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità , e quelle imprese che, alla data del 30.4.1973, non abbiano ripristinato le tariffe in vigore alla data del 30.11.1972.
Sono altresì escluse le imprese che, alla data del 15.8.1973, abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.
Qualora, all'atto dell'erogazione del contributo, la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga, anche indirettamente, con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione.
Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli artt. 1 e 3;
- conto economico della gestione 1972 relativo a tutte le attività aziendali;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'Ige, e della tassa di bollo relative all'intero anno 1972;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1972 da province, comuni e altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.


Art. 5

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti artt. 1, 2 e 3. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 256 milioni, alla quale si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1772 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.