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Atto:LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1981, n. 29
Titolo:Istituzione del difensore civico regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 ottobre 1981, n. 110)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:Abrogata dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.

Sommario




Art. 1

E' istituito l'ufficio del difensore civico.
Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2

Il difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
In particolare spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.
Se nel corso dello svolgimento di tale attività di difensore civoco rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.
In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 3

Il difensore civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della giunta regionale.
Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.
Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.
In sede di prima istituzione dell'Ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Il difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 5

All'ufficio di difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art. 6

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.
Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dell'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 7

Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.
Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.
I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art. 8

Al difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposta al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 9

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.
Invia anche relazioni:
a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.


Art. 10

L' ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria composta, con riferimento alla Tabella C della L.R. 6.6.1980, n. 50, da:
- un dipendente regionale di ruolo del livello VIII;
- due dipendenti regionali di ruolo del livello VII;
- un dipendente regionale di ruolo del livello V;
- un dipendente regionale di ruolo del livello IV.

All' assegnazione del personale della segreteria dell' ufficio del difensore civico provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 11

Il ricorso al difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21.11.1971, n. 1199, se competenti; non esclude nè limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art. 12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub - settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;
b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.