Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1981, n. 31
Titolo:

Norme per la disciplina della contabilità, la utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

Pubblicazione:(B.u.r. 29 ottobre 1981, n. 112)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:

Abrogata dall'art. 25, l.r. 19 novembre 1996, n. 47.
La Corte costituzionale, con sentenza 82/1998, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto della legge)
Art. 2 (Collegamento con la programmazione nazionale)
Art. 3 (Collegamento con la programmazione regionale)
Art. 4 (Rilevazione e gestione delle informazioni)
TITOLO II Bilancio pluriennale e lineamenti essenziali
Art. 5 (Natura del bilancio pluriennale)
Art. 6 (Struttura del bilancio pluriennale)
Art. 7 (Previsione delle entrate del bilancio pluriennale)
Art. 8 (Previsione delle spese del bilancio pluriennale)
Art. 9 (Quadro generale riassuntivo ed equilibrio del bilancio pluriennale)
TITOLO III Bilancio annuale di previsione
Capo I Formazione ed approvazione del bilancio
Art. 10 (Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio)
Art. 11 (Annualità del bilancio)
Art. 12 (Universalità ed integrità del bilancio)
Art. 13 (Struttura e contenuto del bilancio)
Art. 14 (Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario)
Art. 15 (Previsioni in termini di cassa)
Art. 16 (Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa)
Art. 17 (Classificazione delle entrate e delle spese)
Art. 18 (Fondo con vincolo di destinazione)
Art. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio)
Art. 20 (Fondo di riserva ordinario)
Art. 21 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 22 (Determinazione dei fondi di riserva)
Art. 23 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 24 (Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti)
Art. 25 (Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale)
Art. 26 (Assestamento del bilancio)
Art. 27 (Variazioni di bilancio)
Art. 28 (Storni di fondi)
Art. 29 (Limiti alle variazioni di bilancio ed agli storni di fondi)
Capo II Gestione del bilancio
Art. 30 (Fasi dell'entrata)
Art. 31 (Accertamento delle entrate)
Art. 32 (Riscossione delle entrate)
Art. 33 (Versamento delle entrate)
Art. 34 (Accertamento di nuove o maggiori entrate)
Art. 35 (Registrazione delle entrate)
Art. 36 (Fasi della spesa)
Art. 37 (Impegno delle spese)
Art. 38 (Registrazione degli impegni)
Art. 39 (Liquidazione delle spese)
Art. 40 (Ordinazione dei pagamenti)
Art. 41 (Estinzione dei titoli di spesa)
Art. 42 (Modalità di estinzione dei mandati di pagamento)
Art. 43 (Cassa economale)
Art. 44 (Regolamento per la riscossione delle entrate e per la gestione delle casse economali)
Art. 45 (Accertamento dei residui attivi)
Art. 46 (Accertamento dei residui passivi)
Art. 47 (Conservazione e perenzione dei residui passivi)
Capo III Rendiconto finanziario
Art. 48 (Struttura e formazione del rendiconto generale)
Art. 49 (Contenuto del rendiconto generale)
Art. 50 (Avanzo di amministrazione)
TITOLO IV Scritture e rilevazioni contabili
Art. 51 (Libri e registri obbligatori)
TITOLO V Rapporti con gli enti territoriali
Art. 52 (Rapporti con gli enti territoriali)
TITOLO VI Controlli di gestione
Art. 53 (Tipi e finalità dei controlli)
Art. 54 (Verifiche periodiche di cassa)
Art. 55 (Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa)
Art. 56 (Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario della gestione)
Art. 57 (Controllo economico)
Art. 58 (Contabilità dei costi)
Art. 59 (Contabilità di magazzino)
TITOLO VII Servizio di tesoreria
Art. 60 (Affidamento del servizio di tesoreria)
Art. 61 (Capitolato del servizio di tesoreria)
Art. 62 (Verifiche periodiche di cassa)
Art. 63 (Responsabilità del tesoriere)
Art. 64 (Limiti all'indebitamento con gli istituti di credito)
TITOLO VIII I contatti
Art. 65 (Disposizioni generali)
Art. 66 (Deliberazione a contrattare)
Art. 67 (Licitazione privata)
Art. 68 (Appalto-concorso)
Art. 69 (Trattativa privata)
Art. 70 (Stipulazione del contratto)
Art. 71 (Cauzione e penalità)
Art. 72 (Condizioni e clausole del contratto)
Art. 73 (Ritardo nei pagamenti)
Art. 74 (Revisione dei prezzi)
Art. 75 (Collaudi)
Art. 76 (Servizi in economia)
Art. 77 (Lavori in economia)
Art. 78 (Provviste in economia)
Art. 79 (Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali)
Art. 80 (Capitolati)
Art. 81 (Controlli)
TITOLO IX Utilizzo e gestione del patrimonio
Art. 82 (Classificazione dei beni)
Art. 83 (Assunzione in uso dei beni immobili)
Art. 84 (Assunzione in uso dei beni mobili)
Art. 85 (Consegnatari dei beni)
Art. 86 (Manutenzione dei beni destinati ai servizi sanitari)
Art. 87 (Manutenzione dei beni "da reddito")
Art. 88 (Acquisto dei beni)
Art. 89 (Acquisto dei beni immobili)
Art. 90 (Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche)
Art. 91 (Acquisto dei beni mobili)
TITOLO X Responsabilità
Art. 92 (Competenze della Corte dei Conti)
Art. 93 (Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione)
Art. 94 (Responsabilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale)
Art. 95 (Responsabilità dei funzionari preposti alla gestione delle casse economali)
Art. 96 (Responsabilità degli agenti contabili di fatto)
Art. 97 (Responsabilità per danni)
Art. 98 (Obbligo di denuncia)
Art. 99 (Esenzione dalle responsabilità)
Art. 100 (Norma transitoria)
Art. 101

TITOLO I
Disposizioni generali



La presente legge disciplina l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali nonchè l'utilizzazione e la gestione del patrimonio loro affidato, in attuazione degli articoli 50, 61, 65 e 66 della legge 23.12.1978, n. 833, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 19.5.1976, n. 335, alla legge 5.8.1978, n. 468, alla legge regionale 30.4.1980, n. 25, e al D.P.R. 14.7.1980, n. 595.


La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 53 della legge 23.12.1978, n. 833, e dell'articolo 11 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, perseguendo, anche in tale sede, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.
In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19.5.1976, n. 335, la Regione e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al servizio sanitario nazionale e concordano, di concerto con le altre Regioni, i modelli di rilevazione contabile nonchè ogni altro strumento utile al controllo della gestione del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.


Il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto delle unità sanitarie locali debbono essere predisposti in modo da garantire il collegamento con il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo della Regione.
Deve essere altresì garantito il collegamento organico tra il sistema contabile dell'unità sanitaria locale ed il piano sanitario regionale, disposto in attuazione dell'articolo 55 della legge 23.12.1978, n. 833.


Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione utile per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.
La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la trasmissione dei dati attraverso un unico sistema informativo regionale.
TITOLO II
Bilancio pluriennale e lineamenti essenziali



Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.
Il bilancio pluriennale è lo strumento finanziario di attuazione del piano sanitario regionale.
Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro del corretto utilizzo delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite all'unità sanitaria locale dalla legge 23.12.1978, n. 833.
Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è aggiornato ogni anno insieme all'approvazione del bilancio annuale.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso considerate.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.


Il bilancio pluriennale è costituito:
a) da uno stato di previsione dell'entrata;
b) da uno stato di previsione della spesa;
c) da un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale sono iscritte le entrate e le spese che si prevedono, rispettivamente, di acquisire e di impiegare in ciascuno dei periodi considerati, sia sulla base della legislazione in vigore sia con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali.
Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza.
Le entrate e le spese devono essere ripartite in titoli e categorie secondo lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui al D.P.R. 14.7.1980, n. 595.
Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico:
1) per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per le varie attività svolte;
2) per programmi, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti ed agli usi alternativi delle risorse disponibili.

La riclassificazione delle spese, che deve comunque consentire il collegamento con i titoli e le categorie di cui al D.P.R. 14.7.1980, n. 595, è effettuata sulla base dei risultati della contabilità dei costi e della contabilità di magazzino di cui ai successivi articoli 58 e 59.
La procedura per la riclassificazione della spesa viene determinata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle indicazioni del piano sanitario regionale.


Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità :
1) la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale ai sensi del secondo comma del presente articolo;
2) i mezzi finanziari attribuiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle indicazioni del piano sanitario regionale;
3) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.

Il riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è effettuato dal consiglio regionale nel rispetto delle norme contenute nel piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività svolta dai presidi multizonali di prevenzione dell'unità sanitaria locale e dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.
Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale determina gli indicatori di efficienza al fine di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.


Nel bilancio pluriennale le spese sono previste, per ciascuna categoria, con le seguenti modalità :
1) per la parte corrente sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;
2) per la parte in conto capitale sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.



Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale espone, distintamente per ciascuno dei periodi considerati:
a) l'ammontare delle entrate per ciascun titolo e il totale di tutte le entrate;
b) l'ammontare delle spese per ciascuna delle classificazioni di cui al D.P.R. 14.7.1980, n. 595 e il totale di tutte le spese.

Il totale delle previsioni di spesa per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale deve essere pari al totale delle entrate dello stesso anno.
TITOLO III
Bilancio annuale di previsione

Capo I
Formazione ed approvazione del bilancio



Le unità sanitarie locali adottano ogni anno, entro il 15 dicembre, mediante deliberazione dell'assemblea, il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza ed in termini di cassa.
Il bilancio è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 settembre e viene trasmesso unitamente alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 del successivo comma all'ufficio di presidenza dell'assemblea entro il 5 ottobre.
L'ufficio di presidenza, trasmette la proposta di bilancio, ai singoli comuni, entro il 15 ottobre, allegando la seguente documentazione:
1) l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso operato ai sensi del successivo art. 26;
2) una relazione sulle previsioni operate nel bilancio pluriennale e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale nel territorio di competenza, illustrando in particolare gli oneri connessi all'attuazione dei programmi speciali d'intervento.

Il parere dei comuni deve essere espresso, con deliberazione del consiglio comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere s'intende favorevole.
I comuni organizzano la partecipazione sulla proposta di bilancio secondo le modalità previste dalla L.R. 12.5.1980, n. 10 e dallo Statuto della rispettiva associazione.
Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene contestualmente inviato all'organo regionale di controllo competente, ai singoli comuni associati e alla Regione.


L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.


Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
Tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro intero importo, senza apporvi riduzione per eventuali entrate loro connesse.


Il bilancio annuale è costituito dalla parte I, Entrata, dalla parte II, Spesa, e dal quadro generale riassuntivo.
Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni..

La nota preliminare alla parte II, Spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi, utilizzando gli indicatori di efficienza di cui al precedente art. 7
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l'ammontare dei residui attivi e passivi che si presume possano risultare alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello al quale il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente assestato.
Tra le poste di cui al quinto comma, punto 3), del presente articolo, è iscritto l'ammontare presunto della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.
E' allegato al bilancio l'elenco del personale assegnato alle UU.SS.LL. suddiviso quantitativamente per fasce funzionali e per servizi. Per ciascuna fascia funzionale è indicata la spesa complessiva relativa alla retribuzione distinta in base alle voci che compongono la retribuzione stessa.


Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt. 7 e 8.
Nelle previsioni delle spese debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in esercizi precedenti e che vengono a scadere nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.


Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.
Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.


Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.
Il totale degli stanziamenti di competenza di ciascun titolo di spesa non può superare l'ammontare delle previsioni di competenza del corrispondente titolo di entrata.
Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento, ivi compreso il presunto disavanzo di cassa, deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla eventuale presunta giacenza di cassa.


Le entrate e le spese di bilancio sono classificate sulla base del D.P.R. 14.7.1980, n. 595.
Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.
La numerazione dei capitoli è progressiva anche se discontinua.
Per le classificazioni di cui al primo comma le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto dalla giunta regionale in applicazione della presente legge.
Le spese devono altresì essere riclassificate, in allegato, sotto il profilo economico, per funzioni e per programmi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 6.


I fondi assegnati specificatamente per la gestione dei presidi multizonali di prevenzione conservano il vincolo di destinazione.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche per i fondi assegnati per specifiche destinazioni che presentino caratteristiche peculiari previste distintamente dal piano sanitario regionale.
Lo svincolo di destinazione dei fondi di cui ai precedenti commi può essere autorizzato dalla giunta regionale su richiesta motivata dell'assemblea dell'associazione.
In appositi allegati ai bilanci di previsione è data dimostrazione sulla utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.


Qualora l'esercizio inizi senza che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione sia esecutiva, l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, delibera l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi.
Con tale provvedimento l'assemblea autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già deliberato ma non ancora esecutivo.
Nel caso che il bilancio non sia stato ancora deliberato, costituiscono limite per la deliberazione di approvazione dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.
Qualora il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al primo comma non sia esecutivo, è autorizzata per ciascun mese la gestione in via provvisoria del bilancio nella misura di un dodicesimo della spesa prevista dall'ultimo bilancio approvato.
La deliberazione che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto residui; le stesse limitazioni non si applicano alle spese o alle maggiori spese ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno di pagamento frazionato in dodicesimi.


Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva ordinario.
E' allegato al bilancio di previsione annuale l'elenco dei capitoli i cui stanziamenti possono essere impinguati mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario.
Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza e di cassa di parte corrente. I provvedimenti di prelievo devono essere sottoposti alla convalida dell'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.


Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza e di cassa un fondo per le spese impreviste.
Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato, mediante deliberazione del comitato di gestione, soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese aventi carattere di imprevedibilità od improrogabilità , purchè non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente. I provvedimenti di prelievo devono essere presentati all'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione, per la convalida.


L'ammontare dei fondi di riserva, "ordinario" e "per le spese impreviste", è determinato annualmente nell'ambito del provvedimento di riparto del fondo sanitario regionale, in misura non superiore, rispettivamente, del due per cento e due per mille del totale delle spese correnti.


Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa determinati in sede di previsione iniziale.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma per l'integrazione degli stanziamenti di cassa di altri capitoli è disposto con deliberazione del comitato di gestione non soggetta a controllo.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo non può superare un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.


Nel titolo I del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale per il pagamento dei residui perenti di spese correnti.


Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale per il pagamento dei residui perenti in conto capitale.


Entro il 30 giugno l'assemblea dell'unità sanitaria locale delibera l'assestamento del bilancio. Con tale deliberazione provvede:
1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio precedente, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;
2) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente;
3) all'applicazione dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Non può, comunque, essere assunta la deliberazione di cui al comma precedente, se non sia stato presentato all'assemblea il rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente.
Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 16 della presente legge.


L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 16 della presente legge.
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio.


L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad effettuare storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in caso di urgente necessità e in quanto la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni da capitoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare capitoli concernenti spese finanziate con mezzi ordinari.
Sono altresì vietati gli storni tra i residui e quelli tra residui e fondi della competenza.
Sono inoltre vietati gli storni tra capitoli di spesa corrente e capitoli di spesa in conto capitale.


La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori vincoli derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale in ordine alle variazioni ed agli storni che le unità sanitarie locali possono apportare al proprio bilancio, prevedendo, se del caso, con lo stesso provvedimento eventuali deroghe.
Capo II
Gestione del bilancio



La gestione dell'entrata del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate spettanti alla unità sanitaria locale.
Tali fasi possono essere anche simultanee.


L'entrata è accertata quando il servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale ha appurato il titolo e la ragione del credito, determinato l'importo che viene a scadenza entro l'esercizio, ed individuato il soggetto debitore in base ad idonea documentazione.


L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
Le somme spettanti all'unità sanitaria locale sono riscosse dal tesoriere o - per particolari diritti o proventi, come precisati nel regolamento di cui al successivo art. 44 - da dipendenti designati dal comitato di gestione, con le modalità e nei termini indicati dalle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di tesoreria e dal regolamento, che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l'onere della resa del conto.


L'entrata è versata quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria.
Il versamento delle entrate si effettua in conformità di appositi ordinativi sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile del servizio di ragioneria.
Gli ordinativi debbono essere dotati e numerati progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;
2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata l'entrata, la previsione del bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;
3) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
4) la causale del versamento;
5) la somma da incassare scritta in cifre e lettere.

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.
Per la suddetta entrata l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri ordinativi di incasso del nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.
Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell'unità sanitaria locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.
La tesoreria è tenuta all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere tempestivamente richiesto all'unità sanitaria locale.


L'accertamento di somme dovute all'unità sanitaria locale che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comporta la variazione dello stesso ai sensi del precedente art. 27.


Gli accertamenti delle entrate e gli ordinativi di cui al precedente art. 33 sono registrati dal servizio di ragioneria con riferimento ai capitoli di bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.


La gestione della spesa si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese.
Tali fasi possono essere anche simultanee.


Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio dal comitato di gestione, salvo quanto di competenza dell'assemblea ai sensi di legge.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio; gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, tenuto conto delle indicazioni contenute nel bilancio pluriennale.
Qualora si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se il comitato di gestione ne riconosca la necessità o la convenienza.
Per gli impegni di spesa che prevedono interventi ed acquisizioni ripartite in più esercizi l'impegno può essere assunto a carico di più esercizi.
Dopo il 31 dicembre non possono più essere assunti impegni a carico dell'esercizio.


Per tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'unità sanitaria locale deve essere effettuata la prenotazione dell'impegno prima della formale adozione dei provvedimenti deliberativi da parte dei competenti organi dell'unità sanitaria locale.
La ragioneria della unità sanitaria locale, ai fini di cui al precedente comma, ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione e la disponibilità del relativo stanziamento.
I suddetti atti, ad intervenuta esecutività, debbono essere registrati per l'impegno definitivo.


Le spese sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, si individua il creditore, si determina l'esatto ammontare e l'esatta scadenza del debito.
I responsabili dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale appongono il proprio visto sui documenti giustificativi previa verifica:
a) dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno;
b) della rispondenza tecnica delle note di spesa alle suddette condizioni;
c) della positività del collaudo, se previsto;
d) dell'avvenuta registrazione inventariale, se prevista.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del comitato di gestione previa attestazione del responsabile del servizio di ragioneria della rispondenza all'impegno assunto e dell'esatto riferimento al capitolo di bilancio.


Il pagamento delle spese già liquidate, è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sul tesoriere.
I titoli di spesa di cui al precedente comma sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile del servizio di ragioneria.
I mandati del pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, debbono essere dati e numerati e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata la spesa, lo stanziamento di bilancio, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;
3) il creditore o i creditori a favore dei quali deve essere effettuato il pagamento;
4) clausole del pagamento;
5) la somma da pagare scritta in cifre e in lettere.



I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere che li estingue nei termini stabiliti dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria e con le modalità di cui al successivo articolo.
Il tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle imposte, delle quote di ammortamento dei mutui, dei contributi dovuti alle casse pensioni.
In tali casi il tesoriere entro i successivi tre giorni all'unità sanitaria locale l'emissione del relativo mandato di pagamento.
I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti, secondo le disposizioni della convenzione relativa al servizio di tesoreria, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono non debbono più essere pagati e sono rinviati all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.
Per le suddette spese l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con imputazione al conto dei residui.


I mandati di pagamento si estinguono mediante versamento diretto al titolare del mandato, o ad un suo legale procuratore, che debbono rilasciare regolare quietanza.
Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale: in questo caso la ricevuta di versamento del conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere;
b) accreditamento in conto corrente bancario: in questo caso l'ordine di accreditamento costituisce titolo di scarico per il tesoriere;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere la matrice dell'assegno circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento rilasciato dall'ufficio postale;
e) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti.

I mandati di pagamento, individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera d) del comma precedente qualora si riferiscano a partire da singole superiori a L. 1.000.
Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi della operazione ed il timbro del tesoriere.
Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previste dal secondo comma, lettere a) b) e c), del presente articolo sono poste a carico del creditore.


L'unità sanitaria locale istituisce un servizio di cassa economale composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'unità sanitaria locale.
I funzionari preposti alle casse economali, a favore dei quali sono disposti mandati di anticipazione, provvedono all'ordinazione, liquidazione e pagamento delle spese di economato previste dal regolamento di cui al successivo art. 44 e sottopongono il rendiconto al comitato di gestione per l'approvazione.


Sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, l'assemblea dell'unità sanitaria locale approva il regolamento per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti dell'unità sanitaria locale di cui al precedente art. 32 per la gestione delle casse economali.


Costituiscono residui attivi le entrate accertate ai sensi della presente legge e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario.
Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o non sono più esigibili per prescrizione od altra causa.
In apposito allegato al conto consuntivo, le somme conservate tra i residui attivi sono per ciascun capitolo del bilancio, così distinte:
1) somme la cui riscossione può essere considerata certa;
2) somme per le quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni.
La cancellazione di somme conservate tra i residui attivi degli anni precedenti è disposta con deliberazione del comitato di gestione.


Costituiscono residui passivi le spese legittimamente impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
Tutte le somme iscritte tra le spese del bilancio in termini di competenza e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa rispetto alle relative previsioni.



La conservazione dei residui passivi è consentita per il solo esercizio successivo, se trattasi di spese correnti e per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto se trattasi di spese di investimento.
Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui.
Le suddette somme sono riprodotte in appositi capitoli di spesa dei successivi bilanci allorquando sono richieste dai creditori.
I residui delle spese relative a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni ed eliminati per intervenuta prescrizione sono reiscritti, nella competenza, in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.
I residui sono tenuti distinti per ciascun anno di provenienza.
Non possono essere iscritte tra i residui somme non comprese nella competenza degli anni decorsi.
Capo III
Rendiconto finanziario



I risultati della gestione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e il conto, a valori aggiornati, del patrimonio assegnato.
Al rendiconto generale debbono essere allegati:
1) un prospetto di riclassificazione delle spese per funzioni;
2) un prospetto di riclassificazione delle spese per programmi;
3) l'elenco dei contratti comportanti spese a carattere pluriennale.

Lo schema del rendiconto generale e degli allegati allo stesso è approvato con deliberazione della giunta regionale.
Le unità sanitarie locali approvano ogni anno, entro il 31 luglio, mediante deliberazione dell'assemblea, il rendiconto generale.
Il rendiconto generale è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo e viene trasmesso unitamente a tutti gli allegati, di cui al presente articolo, all'ufficio di presidenza dell'assemblea entro il 10 aprile.
L'ufficio di presidenza trasmette la proposta di rendiconto ai singoli comuni entro il 30 aprile.
Il parere dei comuni deve essere espresso, con deliberazione del consiglio comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.


Il rendiconto finanziario espone, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;
9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui attivi provenienti distintamente da ciascuno degli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario espone, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
8) le economie rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
9) le economie rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi provenienti distintamente da ciascuno degli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui attivi risultanti dagli esercizi precedenti, nonchè detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi risultanti dagli esercizi precedenti.
Il conto economico predisposto sulla base dello schema di cui al quarto comma del precedente articolo, comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti.
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa sui dati del conto, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed i beni immobili;
c) ogni altra attività e passività nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere:
a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;
b) il conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni in uso alla unità sanitaria locale alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni.


L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere notificato alla Regione, anche ai fini della determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio dell'esercizio in corso.
TITOLO IV
Scritture e rilevazioni contabili



Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:
1) giornale dei mandati e delle reversali e libri mastro;
2) giornale del riscuotitore interno;
3) protocollo fatture fornitori;
4) partitario fornitori;
5) inventario dei beni immobili;
6) inventario dei beni mobili;
7) libro relativo ai contratti finanziari.

La giunta regionale può , con propria deliberazione, stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.
TITOLO V
Rapporti con gli enti territoriali



Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50, primo comma punti 6 e 7, della legge 23.12.1978, n. 833, l'ufficio di presidenza della assemblea della associazione dei comuni trasmette, entro 10 giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale, copia della deliberazione stessa e dei documenti contabili allegati, ai comuni che fanno parte della associazione medesima.
La stessa procedura viene adottata per la trasmissione delle deliberazioni che apportano modifiche al bilancio di previsione e della deliberazione di approvazione del rendiconto generale.
TITOLO VI
Controlli di gestione



Il controllo sull'attività delle unità sanitarie locali si esplica mediante:
1) il controllo sugli atti;
2) il controllo finanziario;
3) il controllo economico.

Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 12.3.1980, n. 10. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
Il controllo finanziario si esercita mediante:
a) verifiche periodiche di cassa;
b) rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.
Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extra-contabili e statistiche.


Le verifiche di cassa, da effettuarsi almeno al termine di ogni bimestre, sono attuate dai competenti uffici dei comuni interessati al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56.
L'assemblea dell'unità sanitaria locale stessa individua il comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.


Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni dal ricevimento fattura, come stabilito dal successivo art. 72.
I rendiconti di cui al primo comma devono essere forniti anche ai sindaci dei comuni interessati.


Ove, dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, i comuni sono tenuti a convocare, nel termine di 30 giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale.
Nel caso in cui il disavanzo derivi da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari, il comitato di gestione deve darne immediata comunicazione, oltre che ai comuni, alla Regione.


Il controllo economico compete all'assemblea della unità sanitaria locale e alla giunta regionale.
A tal fine il comitato di gestione è tenuto, su richiesta dei predetti organi, a presentare rapporti sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziari e di efficienza della gestione anche ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 113 della legge regionale 30.4.1980, n. 25.
La Giunta regionale può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione e sulla utilizzazione delle assegnazioni regionali.


L'unità sanitaria locale affida al servizio bilancio e programmazione finanziaria di cui all'art. 14 della L.R. 24.4.1980, n. 24 il compito della rilevazione contabile dei costi che ha come fine:
1) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alle valutazioni di efficienza ed efficacia della spesa articolata per funzioni e per programmi;
2) l'elaborazione di indici di produttività ;
3) l'elaborazione su base regionale di "standards" di riferimento, anche al fine di riparto del fondo sanitario regionale.

La contabilità dei costi è tenuta nel rispetto delle direttive della giunta regionale.
Il piano sanitario regionale individua i centri di costo per i quali deve essere attivata obbligatoriamente la contabilità dei costi.


Nell'ambito della contabilità dei costi, le unità sanitarie locali provvedono ad attuare apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.
La contabilità di magazzino è tenuta nel rispetto delle direttive della giunta regionale.
TITOLO VII
Servizio di tesoreria



L'unità sanitaria locale provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonchè alla conservazione dei fondi, mediante il servizio di tesoreria.
Il servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento dell'assemblea, a seguito di appalto o trattativa privata, mediante convenzione, ad istituzioni creditizie di cui al D.M. 5 maggio 1981, pubblicato nella gazzetta ufficiale 20.5.1981, n. 136, sulla base del capitolato di cui al successivo art. 61.
Le convenzioni debbono uniformarsi ai criteri generali stabiliti dal D.M. 28.3.1981 pubblicato nella gazzetta ufficiale 3.6.1981, n. 150.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il capitolato tipo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.


Il capitolato deve prevedere:
- i criteri per l'affidamento del servizio;
- la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;
- le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni di cassa;
- le modalità per la comunicazione dei provvedimenti dell'unità sanitaria locale e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;
- le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;
- la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una corretta rilevazione contabile;
- l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.



Il capitolato deve prevedere le modalità per la effettuazione - da parte dei competenti organi dei comuni - delle verifiche di cassa di cui al precedente art. 54.


Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge, delle disposizioni concernenti le modalità di funzionamento del servizio di tesoreria di cui alla legge 29.2.1980, n. 33, nonchè di quelle contenute nel capitolato tipo di cui all'art. 61 della presente legge.
Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.
La vigilanza ed il riscontro esercitati dal servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi dei precedenti artt. 54 e 62, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.
Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Il responsabile del servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati da tale conto.


E' vietato, ai sensi dell'art. 50, primo comma, punto 9, della legge 23.12.1978, n. 833, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere in misura non superiore ad un dodicesimo dello scoperto autorizzato per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.
Le anticipazioni di cui al precedente comma devono essere estinte entro la scadenza dell'esercizio finanziario.
TITOLO VIII
I contatti



I contratti passivi per i servizi di competenza delle unità sanitarie locali d'importo inferiore a 200.000 unità di conto europeo, imposta sul valore aggiunto esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo art. 69.
E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, nei seguenti casi:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;
c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;
d) quanto l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;
e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori constringesse la amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

I contratti attivi, qualunque sia l'importo, e i contratti passivi di importo superiore a 200.000 unità di conto europee, IVA esclusa, sono conclusi per licitazione privata o appalto - concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.
E' ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dal successivo art. 76.
Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme sui contratti dello Stato.


Ferma restando la competenza dell'assemblea dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 89, la deliberazione a contrattare è di competenza del comitato di gestione e deve indicare:
a) gli scopi che si intendono conseguire;
b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonchè le forme da osservare per la sua stipulazione;
c) le modalità di scelta del contraente e, ove si tratti di trattativa privata, le ragioni che la giustificano, nonchè l'indicazione di almeno tre imprese da invitare alla trattativa stessa, salvo i casi previsti dall'articolo precedente, secondo comma, lettera b);
d) la commissione di esperti, in caso di appalto-concorso, prevista dal successivo art. 68;
e) il capitolo del bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa.



La licitazione privata è preceduta da avviso da pubblicarsi almeno su due quotidiani a divulgazione nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione; alla gara sono invitati, nelle forme stabilite dallo stesso avviso, tutti i soggetti ritenuti idonei dal comitato di gestione che ne facciano richiesta. Deve comunque essere assicurata la più ampia partecipazione possibile alla gara.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara non può essere inferiore a ventuno giorni; il termine per l'invito a presentare offerte non può essere inferiore a trenta giorni.
La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora stabiliti dal bando; essa è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, con l'assistenza del coordinatore amministrativo o di altro funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a quello direttivo.
La licitazione privata per l'aggiudicazione di contratti per la fornitura di beni è disciplinata dalle norme di cui alla legge 30.3.1981, n. 113.
Al termine della gara, chi la presiede procede alla aggiudicazione secondo le norme di cui all'art. 15 della legge 30.3.1981, n. 113.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.
Il verbale di aggiudicazione è valido, ancorchè manchi la sottoscrizione dell'aggiudicatario.


Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 67, salvo quanto stabilito per il termine di presentazione dell'offerta, che non può essere inferiore a novanta giorni.
La valutazione economica e tecnica delle offerte è affidata ad una commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata di volta in volta dal comitato di gestione.
Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale.
La commissione, entro il termine stabilito dal comitato di gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere accolta.
L'aggiudicazione è disposta dal comitato di gestione con provvedimento formale, salva la facoltà di mandare deserta la gara ove esso ritenga, con deliberazione motivata, di non condividere il parere espresso dalla commissione.


Per i contratti da concludersi a trattativa privata, l'impresa o le imprese indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 66 sono invitate entro dieci giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione stessa.
Alla trattativa privata prendono parte il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, e almeno un funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a quello direttivo.
Il negoziato, da svolgersi separatamente con le imprese invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, può aver luogo in più sedute, delle quali è redatto processo verbale, controfirmato da tutti i partecipanti.
I verbali, corredati da una relazione tecnica, sono trasmessi al comitato di gestione che procede alla scelta del contraente con provvedimento motivato.
I verbali predetti, compresi quelli relativi al negoziato eventualmente condotto con le imprese non aggiudicatarie, sono allegati al contratto e depositati in libera visione presso la segreteria dell'unità sanitaria locale per tutta la durata del contratto medesimo.
La procedura prevista dal presente articolo non si applica per i contratti di importo inferiore a lire cinque milioni.


Ove il bando di gara non stabilisca espressamente che l'aggiudicazione tiene luogo del contratto, si procede alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione.
Nel caso di trattativa privata si osserva lo stesso termine della data di accettazione dell'offerta.
Scaduti inutilmente tali termini il privato contraente è sciolto da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora il privato contraente non si presenti entro gli stessi termini alla stipulazione del contratto ne è dichiarata la decadenza ed è disposto l'incameramento della cauzione provvisoria.
L'unità sanitaria locale provvede a restituire, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato in forma pubblica o privata, e, ove necessario, registrati; in tal caso essi sono iscritti in apposito repertorio.
Il contratto deve essere conforme a quanto indicato nella deliberazione a contrattare e nel provvedimento di aggiudicazione che vanno allegati, nella loro formulazione integrale, alla copia del contratto spettante alla controparte.
In caso di difformità il contratto è nullo di diritto, fermo restando l'obbligo di rimborsare ai terzi le spese sostenute per gli adempimenti contrattuali fino alla data in cui viene rilevata la nullità e salva la responsabilità amministrativa di colui che lo ha stipulato.


A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese debbono prestare idonee cauzioni.
Nel contratto debbono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione del medesimo.


I contratti debbono avere termini e durata certi e per le spese correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla data di stipulazione del contratto.
Nei contratti non si può convenire l'accollo all'unità sanitaria locale di qualsiasi specie di tributo vigente all'epoca della loro stipulazione gravante sul privato contraente, nè concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.
Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.
Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.
I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente e comunque dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questa non abbia avuto luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto.


Qualora nei contratti di fornitura di beni e servizi l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine previsto dall'articolo precedente, quinto comma, spettano al fornitore gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto.
I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa debbono essere emessi entro trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui è avvenuto il riconoscimento.
In caso di ritardo spettano al fornitore, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati a norma del primo comma.


La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.


Tutti gli appalti e le forniture sono soggetti a collaudi, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.
Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'unità sanitaria locale nominato dal comitato di gestione e coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.
Se l'importo delle singole forniture non supera lire 50 milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata rispettivamente dal direttore dei lavori o da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.


Le spese e le opere da farsi in economia sono disciplinate con apposito regolamento deliberato dall'assemblea dell'unità sanitaria locale.
Sono eseguite in economia le spese e le opere di importo non superiore a lire 15 milioni, qualunque sia l'oggetto, e purchè nel limite complessivo di spesa fissato annualmente dal comitato di gestione.


I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguiti in economia nei seguenti modi:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.



Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte per preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile all'unità sanitaria locale.
Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a lire 1.000.000 e di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.


Le unità sanitarie locali possono stipulare intese tra di loro e concordare procedure comuni per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.
La giunta regionale può provvedere a eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.


I contratti per l'attività sanitaria dell'unità sanitaria locale saranno disciplinati da capitolati generali approvati con legge regionale.
Il comitato di gestione elabora i capitolati speciali-tipo, approvati dalla assemblea, cui devono conformarsi i predetti contratti; in mancanza dei capitolati di cui al comma precedente si applicano per le opere pubbliche le disposizioni del capitolato generale di appalto delle opere di interesse del ministero dei lavori pubblici.


Le deliberazioni del comitato di gestione di scelta del contraente sono trasmesse all'organo regionale di controllo ai sensi della legge 10.2.1953, n. 62.
Non è richiesto il visto di esecutività sui contratti.
TITOLO IX
Utilizzo e gestione del patrimonio



Agli effetti della presente legge i beni mobili e immobili di cui alla legge 23.12.1978, n. 833, sono distinti in:
a) beni destinati alla erogazione di servizi sanitari e funzionali ai servizi di competenza delle unità sanitarie locali;
b) beni non direttamente utilizzati per le attività di assistenza sanitaria ed impiegati per la produzione di proventi o redditi.



I beni immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo fanno parte del patrimonio del comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del patrimonio indisponibile del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni immobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.
L'inventario dell'unità sanitaria locale deve contenere le seguenti indicazioni:
1) il numero progressivo di registrazione;
2) la data di assunzione in uso;
3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione e i dati catastali di ogni singolo bene;
4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;
5) gli estremi dei provvedimenti di assegnazione;
6) il numero e carico inventariale del comune proprietario;
7) il valore fondiario.



I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 82 fanno parte del patrimonio del comune nel cui territorio è collocato il servizio o presidio sanitario cui il bene è destinato in sede di prima assegnazione e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.
I beni debbono essere suddivisi in:
a) macchine di ufficio e mobilio;
b) automezzi;
c) attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica;
d) attrezzature ed impianti tecnici ed economali.

L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
1) il numero progressivo di registrazione;
2) la data di assunzione in uso;
3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;
4) la quantità e il numero per ciascuna specie;
5) l'indicazione del presidio, ufficio o locale ove sono collocati;
6) gli estremi del provvedimento di assegnazione;
7) il numero di carico inventariale del comune proprietario.



Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.
I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, fino alla loro formale discarica, e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.
Il comitato di gestione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari.


Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 82, lettera a), provvede l'unità sanitaria locale.


I comuni ai quali sono stati trasferiti i beni di cui al precedente art. 82, lettera b), provvedono per l'alienazione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 24.4.1980, n. 24, per quanto concerne lo svincolo di destinazione dei beni medesimi e l'utilizzazione dei capitali ricavati dalla loro alienazione.


Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 82, lettera a), sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.


I beni immobili da destinare alla erogazione dei servizi sanitari e funzionali ai servizi di competenza delle USL sono acquistati dal comune nel cui territorio il bene si trova su proposta dell'assemblea dell'associazione dei comuni.
Gli atti di acquisizione adottati a norma del comma precedente producono contestualmente l'imputazione dei beni al patrimonio indisponibile del comune che provvede in ordine agli atti stessi e l'attribuzione di essi alla sfera di utilizzazione dell'unità sanitaria locale per la quale l'acquisizione ha luogo.
Per lo svincolo di destinazione dei beni immobili, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, si applica il secondo comma dell'art. 23 della L.R. 24.4.1980, n. 24.


Salvo quanto previsto dall'art. 86, le opere pubbliche destinate all'erogazione dei servizi sanitari o funzionali ai servizi di competenza delle unità sanitarie locali sono progettate ed eseguite dal comune nel cui territorio è prevista la localizzazione delle opere medesime, su proposta dell'assemblea della associazione dei comuni.
Tutte le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al patrimonio indisponibile del comune nel cui territorio sono situate e sono iscritte nell'inventario dei beni immobili del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso nonchè nell'inventario dei beni immobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.
Il vincolo d'uso deve essere fatto risultare mediante la pubblicità presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
La L.R. 18.4.1979, n. 17 si applica anche alle opere pubbliche previste dal presente articolo.


All'acquisto e alla alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.
TITOLO X
Responsabilità



Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge 19.5.1976, n. 335.


Gli amministratori della unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23.12.1978, n. 833.



I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni od ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali siano assunti i relativi impegni, nel caso che gli stessi non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili, e per le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge, quando abbiano dato causa alle stesse.
I dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.


I funzionari preposti alla gestione delle casse economali sono responsabili degli impegni e dei pagamenti dai medesimi gestiti.


Chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro e delle materie della unità sanitaria locale ne risponde a norma degli artt. 94 e 97 della presente legge.


Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti all'unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni e/ o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.


Gli amministratori ed i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della presente legge debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'assemblea dell'unità sanitaria locale; se esso è imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia compete al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.
I responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma degli artt. 93, 94, 95 e 97 della presente legge sono individuati sulla base delle norme della legge regionale sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali, nonchè di quelle contenute nell'apposito regolamento approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24.4.1980, n. 24.


Sono esenti da responsabilità gli amministratori, i dirigenti e i capi degli uffici, nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della unità sanitaria locale che abbiano agito in base ad un ordine alla cui esecuzione erano tenuti; in tal caso la responsabilità è imputata a colui che tale ordine abbia impartito.


Tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge e connessi alle previsioni del piano sanitario regionale sono eseguiti dagli organi competenti con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge anche in assenza e comunque fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario stesso.

Art. 101

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.