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Atto:LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 32
Titolo:Ulteriore finanziamento di interventi in agricoltura previsti dalla L.R. 9 marzo 1981, n. 5.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 ottobre 1981, n. 112)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il punto 1 dell'art. 1 della L.R. 9.3.1981, n. 5, è così sostituito:
"Per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di allaccio e potenziamento elettrico in zone agricole di cui alla L.R. 24.8.1979, n. 27, art. 3, è autorizzata, per il triennio 1981/83, la spesa di L. 3.400 milioni, di cui:
- L. 280 milioni per l'anno 1981;
- L. 1.980 milioni per l'anno 1982;
- L. 1.140 milioni per l'anno 1983.
Dette somme sono ripartite sulla base di un piano regionale predisposto dalla giunta sentiti i comuni interessati. Il piano è approvato dal consiglio regionale.
Alla copertura degli oneri delle maggiori spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo pari a L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983 si provvede mediante impiego, per pari importo, di parte delle disponibilità ascritte alla Rubrica 5 del bilancio pluriennale per il triennio 1981/83, adottato con l'art. 83 della L.R. 11.5.1981, n. 11, programma 2.2.2.4 "attuazione di un programma di infrastrutture a servizio delle aziende agricole".
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 30.4.1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1982 e 1983 per effetto del primo comma del presente articolo, semprechè l'importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 non superi l'importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascuno degli anni medesimi".
Al punto 2 dell'art. 2 della L.R. 9.3.1981, n. 5, dopo le parole "manutenzione straordinaria" sono aggiunte le parole "e liquidazione di oneri suppletivi e revisionali".
Alla lettera a) del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 9.3.1981, n. 5, dopo le parole "manutenzione straordinaria" sono aggiunte le parole "e liquidazione di oneri suppletivi e revisionali".


Art. 2

L'art. 3 della L.R. 9.3.1981, n. 5, è sostituito dal seguente:
"Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della L.R. 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, nell'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 12.5.1975, n. 31, sui mutui da contrarsi dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, per l'importo complessivo di L. 3.000 milioni.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi con precedenza ai coltivatori diretti singoli e alle cooperative agricole.
Le obbligazioni di cui al primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982 e prima dell'anno 1983 e non potranno eccedere, per ciascuno dei detti anni, l'importo di L. 1.500 milioni.
Negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1982 e 1983 e negli stati di previsione dei bilanci degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare i seguenti limiti:
a) lire 1.500 milioni per l'anno 1982;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986;
c) lire 1.500 milioni per l'anno 1987.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo, pari a L. 1.500 milioni per l'anno 1982 ed a L. 3.000 milioni per l'anno 1983, si provvede come segue:
a) per l'anno 1982 mediante impiego, per l'importo di L. 500 milioni, della disponibilità ascritta alla Rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 "Contributi sui mutui per l'acquisto di macchine agricole" e per l'importo di L. 1.000 milioni della restante parte della disponibilità ascritta alla Rubrica n. 5, programma 2.2.2.4 "Attuazione di un programma di infrastrutture e servizio delle aziende agricole" del bilancio pluriennale per il triennio 1981/83;
b) per l'anno 1983, mediante impiego, per l'importo di L. 1.000 milioni, della disponibilità ascritta alla Rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 "Contributi sui mutui per l'acquisto di macchine agricole", e per l'importo di L. 1.000 milioni, della restante parte della disponibilità ascritta alla Rubrica n. 5, Programma 2.2.2.4 "Attuazione di un programma di infrastrutture a servizio delle aziende agricole" e per l'importo di L. 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo, della somma acritta, per il detto anno alla Rubrica n. 3, programma 3.1.2.4, in corrispondenza del capitolo n. 3124101 del bilancio pluriennale per il triennio 1981.83."


Art. 3

Alle cooperative agricole che abbiano realizzato stalle sociali o centri zootecnici ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30.5.1977, n. 21, può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa sostenuta come maggiore onere conseguente alle opere previste ed effettivamente realizzate.
Per la concessione del contributo in conto capitale di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per il triennio 1981/83 di cui L. 200 milioni per l'anno 1981: l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1982 e 1983 sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo pari a:
1) lire 200 milioni per l'anno 1981;
2) lire 1.300 milioni per il biennio 1982 e 1983.
si provvede nel modo seguente:
a) per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, partita n. 10 dell'elenco n. 3;
b) per il biennio 1982/83, quanto a lire 400 milioni con le disponibilità ascritte, per il detto periodo alla Rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 quota relativa ai "contributi alle cooperative per la costruzione delle stalle sociali" del bilancio pluriennale 1981/83, e quanto a lire 900 milioni mediante riduzione, per pari importo delle somme ascritte, nello stesso pluriennale e per il detto periodo, alla Rubrica n. 3 - programma 3.1.2.4 in corrispondenza del capitolo 3124101 del bilancio 1981.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente terzo comma sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del capitolo 3122290 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione "Contributi in conto capitale sui maggiori oneri conseguenti alla costruzione di stalle sociali di cui alla L.R. 30.5.1977, n. 21", con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4

Il fondo di rotazione istituito con l'art. 17 della L.R. 30.5.1977, n. 21 è incrementato di L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l'anno 1981 e L. 1.000 milioni per l'anno 1982.
Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede nel modo seguente:
a) per l'anno 1981 mediante riduzione per L. 1.000 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno - elenco n. 3 - part. n. 11.
b) per l'anno 1982 con le disponibilità ascritte alla Rubrica n. 5 - programma 3.1.3.2 - del bilancio pluriennale per il triennio 1981/83.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del capitolo 3132201 del bilancio di previsione del medesimo anno con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni per gli gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.