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Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. 38
Titolo:Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mutualistico comandato ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 dicembre 1981, n. 132)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina, in attuazione del terzo comma dell'art. 64 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato ai sensi delle leggi 17.8.1974, n. 386, e 29.6.1977, n. 349.
Il contingente massimo del personale da inquadrare è fissato in 19 unità .

Art. 2

L'inquadramento decorre agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1981 ed economici da 1 febbraio 1981 ed è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La mancata accettazione dell'inquadramento entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione della giunta regionale di cui al comma precedente comporta la decadenza del diritto all'inquadramento.
Il personale è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente ricoperta nell'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1980, secondo i criteri di equiparazione contenuti nella allegata tabella.

Art. 3

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili non riassorbibili, con esclusione dei benefici decorrenti dal 1 febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dalla L.R. 31 agosto 1981, n. 25.
La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.
Al dipendente viene, altresì , riconosciuto il "maturato in itinere" con le modalità previste dal comma quarto e seguenti dell'art. 89 della L.R. 1.6.1980, n. 47, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981.

Art. 4

Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
A tale personale è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria dall'ente di provenienza. L'opzione deve essere esercitata contestualmente all'accettazione dell'inquadramento.

Art. 5

L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a 350 milioni complessivi per l'anno 1981, è fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Per gli anni successivi si provvede con gli appositi stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci regionali.

Allegati

Tabella di corrispondenza per l'individuazione del livello di inquadramento







































livelli funzionali regionali posizioni giuridiche

presso l'ente di provenienza alla data del 31.12.1980
1º livello -
2º livello
Commesso - personale non di ruolo di IV categoria
3º livello
Agente tecnico
4º livello
Archivista dattilografo - operatore tecnico - personale non di ruolo di terza categoria
5º livello
Archivista dattilografo da almeno 5 anni ed in possesso del diploma di scuola media inferiore e con livello differenziato di professionalità (amministrativa e/o tecnica) al 31.12.1979, assistente, assistente tecnico, assistente coordinatore, II qualifica professionale, personale non di ruolo di seconda categoria
6º livello
Assistente da almeno 5 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore e della qualifica di coordinatore (amministrativo e/o tecnico) al 31.12.1979. Collaboratore, collaboratore tecnico, personale non di ruolo di I categoria
7º livello
Collaboratore tecnico (analisti statistici, sociologi laureati), collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, I qualifica professionale
8º livello
Dirigente, dirigente superiore, dirigente generale, collaboratore e collaboratore tecnico da almeno 10 anni in possesso della laurea e della qualifica di coordinatore al 31.12.1979, personale della I qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio e con funzioni, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/1979, di direzione di strutture organizzative complesse. Medico della I qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/1979, di strutture centrali o regionali o provinciali con oltre 60.000 assistibili o assicurati, personale della I qualifica professionale del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 70/1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore centrale o superiore