Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1973, n. 29
Titolo:Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione in agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 settembre 1973, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione agricola
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell'art. 6 dello Statuto, le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione in agricoltura, ritenuta fattore fondamentale di evoluzione per il mondo agricolo nel quadro dei piani e dei programmi di sviluppo regionale.

Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ordinari annuali alle associazioni regionali delle cooperative operanti nelle Marche, facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela, giuridicamente riconosciute, per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola.
Tale finanziamento è corrisposto, per il 30 per cento dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra le associazioni di cui al comma precedente e per il restante 70 per cento, da ripartirsi fra le stesse, in misura direttamente proporzionale al prodotto lordo desumibile dal bilancio, al numero complessivo dei soci, al numero delle cooperative agricole, comprese quelle di credito e garanzia, che risultino aderenti a ogni associazione da almeno un anno.

Art. 3

La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle associazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente nonchè alle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti per lo svolgimento di programmi e iniziative di interesse regionale intesi a promuovere e sostenere la cooperazione agricola e in particolare per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti, per la divulgazione dei principi cooperativi, per l'impianto e l'organizzazione di servizi tecnico - contabili e di assistenza alla gestione delle aziende cooperative.

Art. 4

La giunta regionale, nel quadro di una politica di incentivazione e di diffusione delle forme cooperative nell'ambito della regione è autorizzata a sostenere spese dirette per:
- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio, studi, indagini e ricerche;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni e concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e tirocinio;
- la stampa, la propaganda cooperativa e premi scolastici;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione e alla divulgazione dei principi cooperativi anche nelle scuole;
- l'organizzazione dei servizi che possono agevolare la gestione delle aziende cooperative.


Art. 5

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e ai loro consorzi aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola nonchè alle cooperative di credito e garanzia, finanziamenti destinati a contribuire alla spesa occorrente per una unità dirigente.
La giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alle spese di gestione.

Art. 6

Ai fini del finanziamento delle iniziative previste dagli artt. 3 e 5 le associazioni e le cooperative sono tenute a presentare domanda, corredata del programma e del preventivo di spesa, entro il 15 settembre di ogni anno alla giunta regionale che delibera la approvazione delle iniziative e il contestuale finanziamento.

Art. 7

Le associazioni e le cooperative beneficiarie dei finanziamenti di cui agli artt. 3 e 5 entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il finanziamento medesimo, dovranno presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta sulla base del programma e del preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla somma.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale del finanziamento concesso.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della domanda per ottenere il finanziamento di cui agli artt. 3 e 5 e fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 9

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di:
a) L. 50 milioni per l'attività di assistenza prevista dall'articolo 2;
b) L. 110 milioni per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 così suddivisi: L. 80 milioni per le associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 e L. 30 milioni per le organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti operanti nelle Marche;
c) L. 90 milioni per i contributi alle spese di gestione di cui all'articolo 5.

All'onere di L. 250 milioni si provvede con i fondi stanziati a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione per l'anno finanziario 1973:
1) titolo I, sezione VI, capitolo 16125, "Finanziamenti alle associazioni delle cooperative per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola", con una dotazione di L. 50 milioni;
2) titolo I, sezione VI, capitolo 16126, "Finanziamenti alle associazioni delle cooperative, alle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti per iniziative di interesse regionale a sostegno della cooperazione agricola, per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti, per la divulgazione dei principi cooperativi, per l'impianto e l'organizzazione di servizi tecnico-contabili e di assistenza alla gestione delle aziende cooperative", con una dotazione di L. 110 milioni;
3) titolo I, sezione VI, capitolo 16127, "Finanziamenti alle cooperative e ai loro consorzi, aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola nonché alle cooperative di credito e garanzia, destinati a contribuire ai costi di gestione, in particolare alle spese generali e di una unita direttiva", con una dotazione di L. 90 milioni.

Lo stanziamento del capitolo 17801 dell'esercizio finanziario 1973 è ridotto di 250 milioni.

Art. 10

Per gli interventi previsti dall'art. 4, è autorizzata la spesa di L. 10 milioni per l'esercizio finanziario 1973, e di L. 20 milioni per gli esercizi finanziari successivi.
All'onere di L. 10 milioni, si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 26125 "Spese per l'incentivazione e la diffusione delle forme cooperative nell'ambito della Regione" che si istituisce nello stato di previsione con una dotazione di L. 10 milioni.
Lo stanziamento del capitolo 26101 dell'esercizio finanziario 1973 è ridotto di pari importo.
Gli oneri di L. 20 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio.