Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 3
Titolo:Assunzioni temporanee di personale presso la Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 gennaio 1982, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 72, l.r. 4 novembre 1988, n. 42.

Sommario




Art. 1

La Regione può procedere, per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale e previa intesa con le OO.SS., ad assunzioni temporanee di personale straordinario, nel limite di un contingente non superiore al 2 per cento dell'organico generale, da applicare a mansioni impiegatizie relative a livelli non superiori al IV e di operaio, con osservanza delle seguenti condizioni e modalità :
a) le assunzioni temporanee devono essere disposte con deliberazioni della giunta regionale, giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) fermo restando quanto previsto al precedente punto b), il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze della Regione se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nello stesso punto b).


Art. 2

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono il trattamento economico iniziale stabilito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nella deliberazione di assunzione nonchè , per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità di stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione del servizio.
Il personale straordinario è iscritto alla CPDEL e alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di assistenza sanitaria.

Art. 3

Presso il servizio personale sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da compilarsi secondo le modalità nei successivi commi.
Gli elenchi sono distinti per sede provinciale e per mansioni. L'individuazione della sede provinciale viene effettuata in relazione alla residenza degli aspiranti.
Sono iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo l'ordine di graduatoria i concorrenti che siano risultati idonei in pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo concorrente ha conseguito l'idoneità . L'iscrizione negli elenchi vale a partire dall'esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del singolo concorso e perde ogni efficacia dal momento in cui, per lo stesso livello funzionale e le stesse mansioni, sia esecutivo il provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulti ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.
Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato della giunta regionale; tale provvedimento è comunicato all'interessato.

Art. 4

Fino all'espletamento dei concorsi pubblici e nelle more della formazione degli elenchi di cui al precedente articolo 3, le assunzioni straordinarie sono disposte per le specifiche mansioni all'interno della relativa qualifica con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, subordinatamente al superamento di una prova pratica di idoneità per la mansione richiesta. Le richieste sono inoltrate all'ufficio di collocamento del comune ove è situata la sede di lavoro del personale straordinario da assumere temporaneamente.

Art. 5

Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, eccezion fatta per quelle previste dall'art. 16, sesto comma, della legge regionale 23.8.1976, n. 24 e dall'art. 5 della legge regionale 10.11.1981, n. 34.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1981, stimati in L. 20.000.000, con i fondi stanziati a carico del capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;
b) per gli anni successivi, con i fondi da stanziare a carico dei capitoli corrispondenti.