Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1973, n. 30
Titolo:Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative.
Pubblicazione:( B.U. 02 novembre 1973, n. 50 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Prima integrata con l.r. 25 maggio 1976, n. 14 e poi abrogata dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.

Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi.

Sommario




Art. 1

Allo scopo di realizzare un piano pluriennale di interventi per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e ricreative nel territorio della regione, è autorizzata la concessione in via prioritaria a comuni, consorzi di comuni, province e comunità montane oltre che ad aziende di cura, soggiorno e turismo, di contributi costanti per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative nella seguente misura:
1) del 5 per cento a favore di consorzi di comuni e comunità montane, entro il limite di spesa di L. 200.000.000, elevato a L. 300.000.000 per la costruzione di impianti a fune;
2) del 4 per cento nei comuni con popolazione sino a 30 mila abitanti entro il limite di spesa di L. 200.000.000, elevato a L. 300.000.000 per la costruzione di impianti a fune;
3) del 3 per cento nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti entro il limite di spesa di L. 200.000.000.

Per le medesime finalità è altresì autorizzata la concessione in via prioritaria a favore di comuni, consorzi di comuni, province, e comunità montane oltre che di aziende di cura, soggiorno e turismo, istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite e affiliate, anche se prive di personalità giuridica, di contributi una tantum, in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 15.000.000, per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore al 20 per cento per gli altri comuni.
I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.
La spesa ammissibile per le finalità di cui ai commi precedenti comprende anche una quota per spese generali di progettazione, contabilità e collaudo non superiore al 5 per cento del costo dell'opera.

Art. 2

Gli impianti realizzati con contributi una tantum dalle istituzioni e associazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente in base alla presente legge non possono essere venduti, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle sportive, ricreative e sociali, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale nel cui territorio è costruito l'impianto.
E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui all'art. 1 di consentire l'uso degli impianti a tutti coloro che ne facciano richiesta, nei modi, per i periodi e la frequenza stabiliti dagli stessi beneficiari.

Art. 3

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 devono essere presentate alla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno.
Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, nel bollettino ufficiale della Regione.
Le domande devono essere corredate da una relazione sulla utilità , sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'iniziativa.
Quando si richiede il contributo annuo costante di cui al primo comma dell'art. 1, deve essere pure prodotta la deliberazione - divenuta esecutiva - con la quale il beneficiario abbia deciso di far ricorso all'operazione di mutuo.
In base alle domande pervenute entro il termine di legge, la giunta regionale predispone il piano annuale nel quadro di una politica programmata delle attività sportive e ricreative della regione, sentita la commissione regionale per lo sport e la ricreazione prevista dal successivo art. 5.
Il piano è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.
A seguito dell'approvazione del piano la giunta regionale stabilisce la ripartizione dei fondi disponibili e comunica al richiedente il termine perentorio e improrogabile entro il quale deve essere presentato il progetto esecutivo, munito del parere del Coni - Servizio regionale impianti sportivi - da formularsi entro il termine di tre mesi dalla richiesta, trascorsi i quali si intende favorevolmente concesso.
La progettazione e la esecuzione delle opere comprese nel piano annuale sono soggette ai controlli previsti dalle leggi regionali che disciplinano la materia dei lavori pubblici.

Art. 4

La giunta regionale quando ravvisi che, in base al parere e ai controlli di cui ai due ultimi commi dell'articolo precedente, il progetto esecutivo corrisponde alle finalità della presente legge, concede:
a) il contributo costante annuo:
- in via provvisoria dandone formale comunicazione al richiedente e all'istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di mutuo;
- in via definitiva dopo che il richiedente abbia prodotto copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) il contributo una tantum in via definitiva erogandolo a opera ultimata, collaudata e omologata.

L'erogazione del contributo annuo costante è disposta con le modalità stabilite nel decreto di concessione, direttamente a favore dell'istituto di credito mutuante.
Quando il mutuo sia contratto per la durata inferiore ai 35 anni, il contributo della Regione viene corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità , con le stesse modalità si provvede alla erogazione del contributo anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza.

Art. 5

E' costituita la commissione regionale per lo sport e la ricreazione, con funzioni consultive.
La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione ed è così composta:
- assessore regionale competente con funzioni di presidente;
- sei esperti in materia sportiva di cui due designati dalla giunta regionale e quattro designati dal consiglio, eletti con voto limitato a 2;
- un delegato regionale del Coni;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un rappresentante dell'Unione province italiane (Upi);
- un rappresentante degli Enti provinciali del turismo della regione;
- due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci);
- un rappresentante dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (Uncem);
- un rappresentante della Federazione medici sportivi;
- un rappresentante degli insegnanti di educazione fisica.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.
La commissione è convocata dal suo presidente che può delegare uno dei componenti a presiederla.
La commissione dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.

Art. 6

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge si provvede per l'anno 1973 nel modo che segue:
la spesa relativa alla concessione dei contributi pluriennali di cui all'art. 1 - primo comma - prevista in annue L. 160.000.000, farà carico al capitolo 22401 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali ai comuni, loro consorzi e altri enti per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative" con lo stanziamento di L. 160.000.000;
la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 - secondo comma - prevista in annue L. 40.000.000, farà carico al capitolo 22402 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione "Contributi una tantum ai comuni, loro consorzi e altri enti per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative" con lo stanziamento di L. 40.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma precedente; l'annualità da inserire nello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni dal 1974 al 2007 è determinata in L. 160.000.000.
Le somme che al termine dell'anno finanziario 1973 risultino disponibili sui capitoli 22401, 22402 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere impegnate per lo stesso titolo nell'anno seguente.
Lo stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" è ridotto dell'importo di L. 200.000.000.


Art. 7

Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità , urgenti e indifferibili.