Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. 9
Titolo:Nuovo inquadramento degli infermieri professionali già in posizione di ruolo nelle unità sanitarie locali con qualifica di infermieri generici e psichiatrici.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 marzo 1982, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Le unità sanitarie locali, in attuazione degli obiettivi della legge 3.6.1980, n. 243, provvedono alla trasformazione in altrettanti posti di infermiere professionale dei posti di infermiere generico e psichiatrico previsti in pianta organica, coperti da personale di ruolo ammesso ai corsi di riqualificazione professionale per infermieri generici e psichiatrici, di cui alla L.R. 7.8.1981, n. 23, che abbia superato l'esame di stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.
Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.
Ai fini della iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale si applicano gli artt. 3, quarto comma e 10 della L.R. 10.3.1981, n. 6 e successive modificazioni.