Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1982, n. 10
Titolo:Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 marzo 1982, n. 35)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

La Regione favorisce e promuove l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese artigiane quali strumenti per il consolidamento e lo sviluppo del settore e, a tale fine, accorda gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge.


La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è fissato in lire 60.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa purchè abbia effettivamente versato almeno sei quote del capitale sociale.
La domanda per ottenere il contributo è presentata dalla cooperativa al presidente della Regione.


La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.
Il contributo regionale nel settore del credito a breve termine, con durata non superiore a ventiquattro mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.
La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:
- l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente a lire 10.000.000, anche se ottenuto con più operazioni bancarie;
- la durata del prestito non può essere superiore a ventiquattro mesi;
- il contributo regionale in conto interessi non può superare il cinque per cento annuo.

Il contributo regionale in conto interessi è elevabile al 7 per cento per le aziende artigiane localizzate nei territori delle comunità montane o che svolgono attività artigiane artistiche tipiche e tradizionali comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 25.1.1980, n. 7 o i cui titolari abbiano un'età compresa tra diciotto e i venticinque anni.
Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri contributi in conto interessi.
Il tasso a carico dell'impresa artigiana non può comunque essere inferiore a quelli minimi previsti per operazioni effettuate ai sensi della legge 25.7.1952, n. 949.


Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi rivolte al presidente della Regione devono essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.
Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.
La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.
La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.
Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.
Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la classificazione settoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.


I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.
Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con D.M. 12.2.1959 e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui al successivo art. 6.
Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
La Regione può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 6

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:
a) del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
c) in caso di scioglimento della società , i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pogamento di tutte le passività , sono devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti; la Regione, alla quale i liquidatori in ogni caso notificano i motivi e le cause dello scioglimento, ha la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle lettere a) e b), la giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera c).
I rappresentanti regionali di cui alle lettere a) e b) restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione e comunque fino a quando il consiglio regionale non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Art. 7

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di L. 900 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'anno 1982 con gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti a carico del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982;
- per gli anni successivi con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 8

Sono abrogate le leggi regionali 24.10.1978, n. 19 e 19.11.1979, n. 36.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.