Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. 12
Titolo:Celebrazione del V centenario della morte di Federico da Montefeltro.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1982, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 6, l.r. 18 agosto 1983, n. 27.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche , in attuazione delle finalità indicate dall'art. 5 dello Statuto regionale, nella ricorrenza del V centenario della morte di Federico da Montefeltro, promuove d'intesa con il Ministero dei beni culturali un programma di iniziative volte alla conoscenza e alla divulgazione della personalità e dell'opera di Federico e del suo tempo da attuarsi nel 1982.1983.

Art. 2

E' costituito il "Comitato per la celebrazione del V centenario della morte di Federico da Montefeltro" avente per proprie dinalità l'attuazione del programma di cui alla presente legge.
Il comitato, che ha sede presso la giunta regionale, è così composto:
- dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- da n. 3 consiglieri regionali eletti dal consiglio;
- dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, o da un assessore da lui delegato;
- dal sindaco di Urbino, o da un assessore da lui delegato;
- da n. 3 consiglieri comunali, nominati dal consiglio comunale di Urbino;
- dal rettore dell'università di Urbino, o da un suo delegato;
- dal soprintendente per per i beni artistici e storici;
- dal soprintendente per i monumenti;
- dal presidente dell'accademia Raffaello di Urbino, o da un suo delegato.

All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato di cui al primo comma del presente articolo provvede un ufficio di segreteria appositamente costituito presso il Comune di Urbino.
Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la Giunta regionale d'intesa con il Comune di Urbino e con il comitato promotore.
Il Presidente della Giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3

Il comitato promuove:
a) convegni di studi, ricerche, pubblicazioni sulla figura storica di Federico, sulla sua opera, sul tempo artistico e culturale;
b) mostre, anche di carattere didattico, con particolare riferimento al pericolo storico del rinascimento nelle Marche;
c) ogni iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Il comitato nella predisposizione e attuazione dei programmi può avvalersi dell'apporto di altre regioni nonchè della consulenza tecnico-scientifica di enti e associazioni e di personalità altamente qualificate sotto il profilo storico e culturale.

Art. 4

Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con i contributi degli enti locali e organismi interessati alle iniziative.

Art. 5

Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata per gli anni 1982.83 la spesa di L. 300 milioni di cui L. 200 milioni per l'anno 1982.
Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo pari a:
1) L. 200 milioni per l'anno 1982;
2) L. 100 milioni per l'anno 1983;
si provvede nel modo seguente:
a) per l'anno 1982, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del Capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, partita n. 2 dell'elenco n. 2, per L. 200 milioni;
b) per l'anno 1983 mediante l'utilizzazione delle somme ascritte al programma 4.1.1.2. capitolo 4112105 del bilancio pluriennale 1982.84 adottato con l'art. 83 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1982.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte, per l'anno 1982, a carico del capitolo 4112107 del bilancio di previsione del detto anno e con la seguente denominazione "Contributo al comitato per la celebrazione del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni.
Per l'anno 1983 a carico del capitolo corrispondente.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.