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Atto:LEGGE REGIONALE 03 giugno 1982, n. 19
Titolo:Integrazione e rifinanziamento della L. R. 21 maggio 1975, n. 41 avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci.
Pubblicazione:( B.U. 08 giugno 1982, n. 58 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario




Art. 1

L'art. 2 della L.R. 21.5.1975, n. 41 è sostituito dal seguente: "Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 1:
a) gli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associno o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio e che aderiscano ai centri di distribuzione costituiti in forma cooperativa;
b) le cooperative di consumo già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e le cooperative di consumo già costituite o di futura costituzione, aventi tutte come attività l'esercizio del commercio al dettaglio, che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;
c) i centri di distribuzione tra esercenti il commercio al dettaglio e/o tra operatori turistici costituiti in forma cooperativa, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
d) i singoli esercenti il commercio al dettaglio che per cause di forza maggiore sono costretti a trasferire l'esercizio. Con il trasferimento l'esercizio deve essere adeguato alla normativa del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva in vigore.


Art. 2

Il termine per la presentazione della domanda diretta ad ottenere i contributi di cui alla presente legge è stabilito in 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
L'ottavo comma dell'art. 6 della legge 21.5.1975, n. 41 è abrogato. Restano ferme le rimanenti norme dello stesso articolo.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 21.5.1975, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30.4.1980, n. 25, mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio delle funzioni normali" (partite n. 13 e 14 dell'elenco n. 3).
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'applicazione della presente legge, pari a lire 1.110 milioni, sono iscritte a carico del capitolo 3242201 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 avente la seguente denominazione " Concessione di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di forme associate di piccole e medie imprese commerciali" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.110 milioni.