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Atto:LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 32
Titolo:Conferimento di consulenze, organizzazione di indagini conoscitive, studi e ricerche da parte del Consiglio regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 novembre 1973, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 93, l.r. 1 giugno 1980, n. 47.

Sommario




Art. 1

Per lo studio di problemi di particolare rilievo attinenti agli affari di competenza del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari permanenti e speciali, non riconducibili nella normale attività degli uffici consiliari, e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, possono essere affidati incarichi anche a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti e organizzazioni che per le loro caratteristiche diano affidamento in ordine ai compiti loro affidati.
Il conferimento dell'incarico viene effettuato con deliberazione dell'ufficio di presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.
Nella stessa deliberazione devono essere indicati l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, le modalità e i termini di espletamento dell'incarico.

Art. 3

L'ufficio di presidenza, anche su richiesta delle commissioni consiliari, è autorizzato a promuovere convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a problemi riguardanti l'attività della Regione o di enti e istituti di interesse regionale.

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 38.000.000 per il 1973, si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 11106 del bilancio di previsione dell'esercizio 1973.
Per gli anni seguenti gli oneri finanziari, previsti in L. 60.000.000, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce e saranno finanziati con il normale incremento delle entrate previste dall'art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281.