Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 26
Titolo:Rifinanziamento dell'articolo 12, lett. B) e C) e modifiche degli articoli 13 e 14 della L.R. 25 gennaio 1980, n. 7 concernente: Modifiche ed integrazioni della L.R. 17 marzo 1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 luglio 1982, n. 70)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

L'art. 12 della L.R. 25.1.1980, n. 7, che sostituitva l'art. 11 della L.R. 17.3.1975, n. 13 e successive modificazioni, è così sostituito:
"Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo tra le imprese artigiane, la Regione accorda, nei limiti di spesa indicati all'articolo 17 della L.R. 17.3.1975, n. 13 e agli artt. 1 e 2 della L.R. 18.1.1978, n. 3, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno 5 imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane della Regione.
Le provvidenze di cui al comma precedente si definiscono in:
a) concorso, nella misura massima del dieci per cento, nel pagamento degli interessi derivanti da operazioni di credito, non assistite da altre agevolazioni, contratte per l'acquisto e la costruzione di opifici, depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive, macchine ed attrezzature per impianti destinati alla depurazione dell'acqua, aria e dell'ambiente.
Il contributo è concesso per la durata dell'ammortamento del mutuo e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, e viene erogato in rate di pari importo.
L'importo di mutuo ammissibile a contributo regionale non può superare il limite di dieci milioni per ogni azienda consociata.
Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;
b) contributi in conto capitale per ogni consorzio o cooperativa richiedenti nella misura fino all'uno per cento, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e prodotti necessari all'attività delle imprese consociate, fino al limite massimo di dieci milioni all'anno.
La percentuale di cui sopra viene maggiorata del cinquanta per cento qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione;
c) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi e progetti per la attivazione e/ o l'incremento dell'esportazione dei prodotti nella misura massima del quindici per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque fino ad un massimo di lire cinque milioni annue.
Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
1) atto costitutivo o statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e del numero dei dipendenti;
2) piano degli investimenti che si intendono realizzare;
3) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi dell'iniziativa;
4) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
5) dichiarazione di massima dell'istituto di credito disponibile a perfezionare l'operazione indicante l'eventuale ricorso a garanzia fidejussoria della Regione.
La giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel programma triennale e nei piani annuali di cui al precedente art. 2 comunica, entro il 30 giugno successivo, la propria decisione.
Fino alla approvazione del programma triennale di cui al comma precedente, le provvidenze previste dal presente articolo sono deliberate dalla giunta regionale sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 14.
I contributi sono concessi dalla giunta regionale entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite al successivo art. 17.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione, corredate dalla documentazione prevista ai punti 1) e 4) del terzo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, con l'indicazione, per gli interventi di cui alla lettera b), dell'ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera c), del progetto per cui si richiede il contributo.
I contributi sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 14. L'erogazione del contributo avviene dopo la presentazione di specifica documentazione attestante l'avvenuto acquisto delle materie prime o la realizzazione dei programmi promozionali autorizzati".


Art. 2

All'art. 13 della L.R. 25.1.1980, n. 7 i commi successivi al primo sono sostituiti dal seguente:
"La Regione concede:
a) un contributo in conto capitale, nella misura fino al venti per cento delle somme mutuate e investite che non beneficiano di agevolazioni creditizie statali o regionali, alle imprese artigiane comprese nell'elenco di cui al precedente comma per l'acquisto di attrezzature e per il miglioramento e l'adattamento dei locali destinati alla produzione e/o all'esportazione con priorità a quelle ubicate nei centri storici.
il contributo in conto capitale è concesso alle singole imprese artigiane anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l'ammontare ammesso a contributo è stabilito dalla giunta regionale su conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge in base alla documentazione relativa alla somma effettivamente investita.
Il contributo in conto capitale non può superare il limite massimo di L. 10 milioni per ciascuna impresa artigiana.
La domanda di contributo, corredata dalla documentazione stabilita dalla commissione tecnica e/ o da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l'istituto di credito mutuante, è presentata al comune ove è localizzata l'impresa artigiana entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il comune, entro i successivi trenta giorni, trasmette alla Regione le domande pervenute munite di motivato parere in ordine all'avvenuta esecuzione delle opere di miglioramento e di adattamento dei locali e alla corrispondenza delle stesse con le finalità di cui alla presente legge.
Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 17 della presente legge.
all'erogazione del contributo provvede la giunta regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge;
b) un contributo alle imprese artigiane che dimostrino di aver assunto alle prorpie dipendenze, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma, da uno a tre giovani per l'avviamento al mestiere di età , all'atto dell'assunzione, compresa tra i 14 e i 25 anni secondo le vigenti disposizioni in materia.
Il contributo è stabilito nella misura di L. 1.800.000 annue per ogni giovane per la durata massima di due anni ed è concesso a titolo di concorso sulle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti.
Le richieste di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dall'autorità competente relativa alla avvenuta assunzione, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, alla giunta regionale.
Al termine del primo e del secondo anno deve essere trasmessa alla giunta regionale la certificazione attestante la non interruzione del rapporto di lavoro e del rispetto del contratto di lavoro.
Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 17. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 14".


Art. 3

All'articolo 14 della L.R. 25.1.1980, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
"La commissione tecnica, inoltre, esprime motivato parere in ordine alle proposte della giunta regionale relative agli interventi per la promozione delle attività artigianali e per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni".


Art. 4

Per l'anno 1982 le richieste del contributo per l'acquisto di attrezzature, per il miglioramento e l'ammodernamento dei locali destinati alla produzione e/o all'esportazione sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I comuni, entro i successivi trenta gironi, trasmettono alla Regione la documentazione di cui al precedente articolo 2.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1 della presente legge, è autorizzata per gli anni 1982, 1983, 1984, la spesa di L. 180 milioni, di cui L. 60 milioni per l'anno 1982.
Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l'anno 1982, a carico del capitolo n. 3222203 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione "Contributi in favore delle cooperative e consorzi tra imprese artigiane per l'acquisto di materie prime e programmi di promozione estera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 60 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1982, mediante riduzione, per l'importo di L. 60 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali" partita n. 6 dell'elenco n. 3;
b) per gli anni successivi la copertura è assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi ascritti per detti anni al programma 3.2.2.2. del bilancio pluriennale 1982- 84 adottato con l'art. 83 della L.R. 3.4.1982, n. 11.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.