Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 agosto 1982, n. 31
Titolo:Modifica della L.R. 12 maggio 1980, n. 26 norme per il trasferimento dei beni e per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21.10.1978, n. 641.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 agosto 1982, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 58, l.r. 5 novembre 1988, n. 43.

Sommario




Art. 1

Le parole del terzo comma dell'art. 8 della L.R. 12.5.1980, n. 26: "fino all'entrata in vigore della legge sull'assistenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali".
Il punto b) dello stesso terzo comma è sostituito dal seguente: "Le somme relative al riparto delle assegnazioni del disciolto ENAOLI sono destinate prioritariamente all'assistenza agli orfani, secondo i criteri già seguiti dallo stesso ente, nella misura allo scopo corrispondente, successivamente all'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, già assistiti sino al 30.9.1981 e sino al 31.12.1981 rispettivamente dalle amministrazioni provinciali di Macerata e Pesaro e dalle amministrazioni provinciali di Ancona ed Ascoli Piceno presso Istituti educativo-assistenziali e, per la parte eccedente, sono destinate all'assistenza ai cittadini in stato di bisogno".
A tal fine, la Regione eroga a ciascun comune l'importo relativo ai trattamenti economici definiti al 30 giugno per l'assistenza agli orfani del disciolto ENAOLI e per l'assistenza ai soggetti portatori di handicaps di cui al punto precedente.
La ripartizione delle somme eventualmente residue viene effettuata fra i comuni con gli stessi criteri previsti dall'articolo 3 - primo comma - della legge regionale 3.1.1979, n. 3.

Art. 2

Le somme già erogate ai comuni per l'anno 1981 e risultanti eccedenti rispetto alle necessità degli assistiti dal disciolto ENAOLI sono utilizzate per l'assistenza ai cittadini in stato di bisogno.
Le rette di mantenimento per i soggetti portatori di handicaps previsti dal precedente articolo hanno decorrenza dall'1.1.1982 per i soggetti residenti nei comuni delle province di Ancona ed Ascoli Piceno e dal 1.10.1981 per quelli residenti nei comuni delle province di Macerata e Pesaro.
La Regione eroga direttamente agli istituti ospitanti, per conto dei comuni, le rette maturate sino al 31.12.1982 com imputazione al capitolo n. 4234101 del bilancio 1982, in attesa che i comuni interessati assumino i relativi carichi.