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Atto:LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. 34
Titolo:Rideterminazione del finanziamento di cui all'articolo 15 della L.R. 17 marzo 1975, n. 13 e dell'articolo 2 della L.R. 14 giugno 1977, n. 23 concernente la concessione dei contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, escluse quelle relative alle scorte, di cui all'art. 9 della L.R. 17.3.1975, n. 13
Pubblicazione:(B.u.r. 9 settembre 1982, n. 93)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario



Articolo unico


Art. 1

Per la concessione di contributi previsti dall'art. 9 della L.R. 17.3.1975, n. 13, sostituito dall'art. 11 della L.R. 25.1.1980, n. 7, è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 500 milioni, con decorrenza dall'anno 1982 e termine dell'anno 1991, comportante, complessivamente, una spesa di L. 5.000 milioni; cessano le autorizzazioni di spesa per gli anni 1982 e seguenti recate dall'art. 15 della medesima L.R. n. 13/75 e dall'art. 2 della L.R. 14.6.1977, n. 23.
La cassa per il credito alle imprese artigiane può assumere impegni di durata non superiore a dieci anni e per importo non eccedente il limite di L. 500 milioni.
Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma si provvede:
a) per l'anno 1982, con i fondi stanziati a carico del capitolo 3222201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per gli anni successivi, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1982/84 sul quale le dette spese risultano ascritte al capitolo 6300257 il cui stanziamento viene così modificato:
1) anno 1983 - aumento da L. 200 milioni a L. 500 milioni contro contestuale riduzione per L. 200 milioni della previsione del capitolo 3222201 e per L. 100 milioni dal capitolo 5100101 (programma 3.3.2.3.);
2) anno 1984 - aumento da L. 400 milioni a L. 500 milioni contro contestuale riduzione per L. 100 milioni della previsione del capitolo 3222201;
La previsione del capitolo 5100101 (programma 3.3.2.3.) è aumentato di L. 100 milioni, contro contestuale ulteriore riduzione della previsione del capitolo 3222201 - anno 1984;
c) per l'anno 1985 e successivi, mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di riparazione del fondo comune di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.