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Atto:LEGGE REGIONALE 15 novembre 1973, n. 33
Titolo:Variazioni ai bilanci di previsione per l'anno 1972 (n. 10) e 1973 (n. 3).
Pubblicazione:(B.u.r. 16 novembre 1973, n. 52)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Sono istituiti nel titolo VI "Contabilità speciali" - parte prima - " Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972 i capitoli:
- 6005 con la denominazione " Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero della Sanità , per il funzionamento delle commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali", con una dotazione di L. 750.000;
- 6006 con la denominazione "Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero della Sanità - vigilanza sanitaria sulle carni e sugli altri prodotti di origine animale" con una dotazione di L. 2.600.000.


Art. 2

E' istituito nel titolo VI "Contabilità speciali" - parte prima - "Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - settore primo - "Entrate correnti" - categoria VI - "Ministero della Pubblica Istruzione" - dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1973, il capitolo 61611, con la denominazione "Assegnazione di fondi per la gestione dei centri di servizi culturali", con una dotazione di L. 50.000.000.
Sono altresì istituiti nel titolo VI "Contabilità speciali" - parte prima - "Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - settore secondo - "Trasferimenti di fondi in conto capitale" - categoria terza - "Ministero dei Lavori Pubblici" - e categoria quinta - "Ministero della Sanità" - dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1973, i capitoli:
- 61324 "Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni dal Ministero dei Lavori pubblici per provvedere per la riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici o di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi (legge 16.3-1972 n. 88, art. 6 lettera b)", con una dotazione di L. 529.370.218;
- 61521 con la denominazione "Assegnazione di fondi per il funzionamento delle commissioni provinciali sanitarie istituite a norma degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 30.3-1971, n. 118", con una dotazione di L. 57.000.000.


Art. 3

In corrispondenza dei capitoli di cui all'art. 1 sono istituiti nel titolo IV "Contabilità speciali" - parte prima - "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, i capitoli:
- 5005 con la denominazione "Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per la disciplina dei servizi trasfusionali", con una dotazione di L. 750.000;
- 5006 con la denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero della Sanità - vigilanza sanitaria sulle carni e sugli altri prodotti di origine animale" -, con una dotazione di L. 2.600.000.


Art. 4

In corrispondenza dei capitoli di cui all'art. 2 è istituito nel titolo IV "Contabilità speciali" - parte prima - "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - settore secondo - "Spese correnti" - categoria sesta - "Ministero della Pubblica Istruzione" - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973, il capitolo 41161, con la denominazione "Spese per la gestione dei centri di servizi culturali" con una dotazione di L. 50.000.000. Sono altresì istituiti nel titolo IV "Contabilità speciali" - parte prima - " Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" - settore secondo - " Spese in conto capitale" - categoria terza - " Ministero dei Lavori Pubblici" - e categoria quinta - " Ministero della Sanità " - dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973, i capitoli:
- 41233 "Spese per provvedere per la riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e loro consorzi (legge 16.3-1972 n. 88 art. 6 lettera b)", con una dotazione di L. 529.370.218;
- 41251, con la denominazione "Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali sanitarie istituite a norma della legge 30.3-1971 n. 118" con una dotazione di L. 57.000.000.


Art. 5

La denominazione del capitolo 61323 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1973 è modificata come segue: "Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero dei Lavori Pubblici per provvedere alla concessione di contributi dello Stato per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25-11-1962, n. 1684, o la ricostruzione, o il consolidamento di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione, colpiti dai terremoti gennaio - febbraio e del giugno 1972, nei comuni delle Marche - art. 6 lettera d e artt. 7 e 8 del D.L. 4.3-1972 n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16.3-1972 n. 88 e art. 2 del D.L. 6-10-1972 n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734"; la relativa dotazione è aumentata di L. 5.500.000.000 e risulta quindi stabilita in L. 12.300.000.000. La denominazione del capitolo 41232 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 è modificata come segue: "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione dal Ministero dei Lavori Pubblici per provvedere alla concessione di contributi dello Stato per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25-11-1962 n. 1684, o la ricostruzione, o il consolidamento di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione, colpiti dai terremoti gennaio-febbraio e del giugno 1972, nei comuni delle Marche - art. 6 lettera d e artt. 7 e 8 del D.L. 4.3-1972 n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16.3-1972 n. 88 e art. 2 del D.L. 6-10-1972 n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972 n. 734"; la relativa dotazione è aumentata di L. 5.500.000.000 e risulta quindi stabilita in L. 12.300.000.000.

Art. 6

Le disponibilità non utilizzate alla chiusura degli esercizi 1972 e 1973, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 7

E' convalidata la istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 del capitolo 13206, con la denominazione "Spese e contributi per l'installazione di apparecchiature per il rilevamento di fenomeni sismici", con la dotazione di L. 4.000.000 e la contestuale riduzione del capitolo 17701 "Fondo di riserva per le spese impreviste".

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.