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Atto:LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. 37
Titolo:Piano socio-sanitario della Regione Marche per il triennio ottobre 1982 - settembre 1985.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 novembre 1982, n. 116)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 2, l.r. 20 ottobre 1998, n. 34.

Sommario





Il piano socio-sanitario della Regione per il triennio ottobre 1982 - settembre 1985 è costituito dalla presente legge e dal suo allegato.
La Regione attraverso il piano indica gli indirizzi e le modalità di svolgimento delle attività finalizzate all'attuazione del servizio sanitario nazionale nell'ambito del territorio marchigiano.


La Regione, conformemente alle finalità di cui all'articolo 2 della legge 23.12.1978, n. 833, e secondo quanto sancito dall'articolo 7 dello Statuto regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, persegue con il piano socio-sanitario i seguenti obiettivi:
a) la tutela, intesa come intervento unitario e globale, della salute fisica e psichica della popolazione, dando priorità alle attività di prevenzione e ai servizi di base e sviluppando i servizi di riabilitazione e gli interventi per il reinserimento sociale;
b) l'equilibrata distribuzione sul territorio regionale delle strutture, dei servizi e dei presidi, al fine di realizzare l'omogeneità delle prestazioni;
c) la qualificazione delle prestazioni e l'adeguamento dei servizi ai bisogni reali della popolazione;
d) l'impiego ottimale delle risorse in termini di efficacia e di efficienza, attraverso un'adeguata organizzazione dei presidi e dei servizi;
e) il coordinamento e l'integrazione fra le funzioni svolte attraverso i servizi sanitari e quelle svolte dai servizi sociali di competenza dei comuni singoli o associati.



Il piano socio-sanitario della Regione, in relazione a quanto disposto dagli articoli 11 e 12 della L.R. 30.4.1980, n. 25, e in conformità alle previsioni dell'articolo 53 della legge 23.12.1978, n. 833, determina per il triennio ottobre 1982-settembre 1985:
- gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale;
- gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi progetti-obiettivo;
- la struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento, l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni sociosanitarie e per la realizzazione degli obiettivi;
- gli indirizzi per le politiche qualificanti;
- la politica della spesa.



Costituiscono progetti-obiettivo, ai sensi del precedente articolo 3:
- la tutela della maternità , la lotta alla mortalità infantile e la tutela della salute in età evolutiva;
- la tutela della salute delle persone anziane;
- la tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- la lotta alle tossico-dipendenze.

I contenuti dei suddetti progetti-obiettivo sono specificati nella parte terza del piano allegato.


La presente legge produce effetti fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e, da tale data, si applica limitatamente alle disposizioni non in contrasto con essa.
All'atto dell'entrata in vigore del piano sanitario nazionale il consiglio regionale, anche in riferimento alle previsioni del secondo comma del successivo articolo 13, provvede ad eseguire e ad armonizzare le norme della presente legge a quelle della legge nazionale.


La Regione esercita la propria potestà normativa e di indirizzo per attuare gli obiettivi del piano socio-sanitario.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni dei comuni di cui alla L.R. 12.3.1980, n. 10, trasmettono al presidente della giunta regionale i programmi annuale e triennale per l'attuazione del piano.
Per gli anni successivi i programmi annuale e triennale sono allegati al bilancio di previsione.
La giunta regionale entro 45 giorni dal ricevimento esprime parere di congruità dei programmi delle UU.SS.LL. al piano socio-sanitario regionale.


Le funzioni socio-assistenziali attribuite ai comuni ai sensi della legislazione vigente continuano ad essere disciplinate, fino alla legge di riforma dell'assistenza pubblica, dall'articolo 4 della L.R. 24.4.1980, n. 24.


Le previsioni del piano si realizzano nel triennio di validità del piano stesso.
In particolare nell'arco del triennio le UU.SS.LL. provvedono all'organizzazione dei servizi e delle attività dei presidi attenendosi al contenuto del piano.
La gradualità e le modalità di realizzazione delle previsioni di piano sono correlate alla disponibilità delle risorse finanziarie e del personale, nonchè alla realizzazione delle strutture alternative.


Le prestazioni idrotermali, da erogarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge 23.12.1978, n. 833, sono limitate al solo aspetto terapeutico e, qualora ritenute indispensabili, sono autorizzate dalle UU.SS.LL. su motivata proposta del medico di base, nel rispetto delle norme vigenti.
Le convenzioni con gli stabilimenti termali sono stipulate dalla UU.SS.LL. in conformità agli schemi tipo di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge 23.12.1978, n. 833.
Le UU.SS.LL. stabiliscono presso quale stabilimento termale convenzionato debbono essere effettuate le prestazioni, tenendo conto di eventuali preferenze dell'utente, privilegiando comuqnue le strutture termali presenti nella regione.


Il volontariato, del quale la Regione approva e valorizza l'ispirazione solidaristica, è ritenuto valido ausilio anche per la funzione a esso attribuita dalla legge 23.12.1978, n. 833, per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Le UU.SS.LL. e i comuni, accertata la rispondenza delle associazioni di volontariato alle finalità predette, regolano i loro rapporti con le stesse, a mezzo di apposite convenzioni, nell'ambito della programmazione e della legislazione socio-sanitaria regionale.


Le convenzioni fra la Regione e le università, stipulate sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 39 della legge 23.12.1978, n. 833, per le finalità previste dal predetto articolo, entrano a far parte del piano sanitario regionale.


Le assemblee generali delle UU.SS.LL., nell'approvazione delle piante organiche del personale, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, assicurano che i presidi e i servizi siano dotati di organici adeguati al raggiungimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
I dipendenti delle strutture sanitarie trasformate o soppresse sono utilizzati, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, con la salvaguardia della qualifica professionale, in altri servizi della stessa unità sanitaria locale o in quelli delle unità sanitarie locali i cui organici risultino carenti di personale.


Con riferimento all'articolo 49, ultimo comma della legge 23.12.1978, n. 833, il presidente della giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al consiglio regionale una relazione generale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale.
Qualora nel corso del periodo di validità del piano si rilevino, anche sulla base della relazione di cui al primo comma, esigenze di aggiornamento dello stesso, il consiglio regionale vi provvede, su proposta della giunta.


Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
1) per gli interventi di natura sanitaria:
a) con le disponibilità assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23.12.1978, n. 833 e all'articolo 13 della legge 26.4.1982, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni;
b) con le dipsonibilità che saranno acquisite dai comuni a seguito di eventuale alienazione o trasformazione dei beni patrimoniali di cui all'articolo 82 della L.R. 24.12.1981, n. 31 e trasferiti ai comuni a norma dell'articolo 66 della legge 23.12.1978, n. 833 nel rispetto delle norme di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 66;
2) per gli interventi di natura socio-assistenziale:
a) con le disponibilità iscritte a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione relativi al triennio 1983/85 destinati alle dette finalità;
b) con i fondi degli enti locali;
c) con le disponibilità che saranno acquisite dalle unità sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.



Le quote regionali del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23.12.1978, n. 833 sono ripartite annualmente tra le unità sanitarie locali secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 - secondo comma - della L.R. 24.10.1981, n. 31.
La ripartizione tra le unità sanitarie locali delle disponibilità di cui al comma precedente destinate alle spese correnti e la utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali dei detti finanziamenti sono effettuate nei limiti posti dalla legislazione vigente e del piano sanitario nazionale, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.
La ripartizione delle disponibilità destinate alle spese di investimento e la loro utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali sono effettuate, nel rispetto della legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dal piano socio-sanitario.


Le disponibilità di cui al precedente articolo 14, punto 2, lettera a), sono ripartite tra i comuni e le unità sanitarie locali e da queste impiegate secondo le disposizioni recate dalle singole leggi sostanziali ed in armonia con gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio del livello dei servizi su tutto il territorio regionale.


La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, e le unità sanitarie locali, utilizzando il metodo della gestione programmata delle risorse complessivamente disponibili, assicurano la corretta destinazione delle disponibilità finanziarie evitandone l'uso improprio e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) integrazione dell'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi del piano, nel rispetto della specifica e distinta destinazione delle disponibilità finanziarie per le attività sanitarie e per le attività socio-assistenziali;
b) superamento di eventuali situazioni di carenza di uno dei due settori con iniziative che non incidano sulle risorse finanziarie e patrimoniali dell'altro settore.