Atto: | LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 40 |
Titolo: | Approvazione dello statuto dell'ente autonomo della calzatura marchigiana già "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 dicembre 1982, n. 121) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Abrogata dall'art. 20, l.r. 13 aprile 1995, n. 52, a far data dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche e dall'art. 19, l.r. 24 novembre 2004, n. 24. |
Sommario
E' approvato lo Statuto dell'"Ente autonomo della calzatura marchigiana" con sede in Civitanova Marche già "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro", allegato alla presente legge.
La presente lgge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
CALZATURA MARCHIGIANA"
CON SEDE IN CIVITANOVA MARCHE
Art. 1
Definizione e scopo
L'"Ente autonomo della calzatura marchigiana", già "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro", costituito con D.P.R. 8 ottobre 1955, n. 1386 e avente personalità giuridica di diritto pubblico, ha per scopo:
a) provvedere all'attuazione della Mostra internazionale della calzatura e della esposizione macchine - accessori - pellami, quali manifestazioni specializzate riservate agli operatori economici del settore calzaturiero e dei settori complementari;
b) provvedere all'attuazione di altre iniziative fieristiche dedicate alla calzatura e di analoghe manifestazioni promozionali riservate ai prodotti accessori e della tecnologia calzaturiera;
c) promuovere e incrementare opportune iniziative di carattere pubblicitario dirette a diffondere la conoscenza e la vendita dei prodotti dell'industria calzaturiera e di quella affine e complementare;
d) organizzare riunioni, convegni e ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del settore calzaturiero e di comparti economici affini significativi nella Regione Marche.
e) organizzare ricerche di mercato e analisi promozionali, tenendo conto delle esigenze del comparto calzaturiero e fornendo la necessaria assistenza tecnica in collaborazione con enti e strutture aventi identiche finalità ;
f) promuovere e organizzare, al fine di una più economica utilizzazione della struttura fieristica e purchè non siano comprese le manifestazioni calzaturiere e degli accessori, anche con la partecipazione di altri enti o organismi, mostre, mostre - mercato, fiere, fiere - mercato, fiere campionarie, esposizioni e altre manifestazioni o iniziative al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei trasporti.
L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni poste in essere dall'ente sono disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
Art. 2
L'"Ente autonomo della calzatura marchigiana" quale ente pubblico non economico, non esplica attività commerciale e non persegue fini di lucro.
Art. 3
La sede legale dell'ente è in Civitanova Marche. Possono essere istituite in altri comuni della Regione Marche sedi temporanee e secondarie nonchè agenzie e rappresentanze in ogni altro luogo.
Art. 4
Fondatori e aderenti all'ente
Sono "soci fondatori" i seguenti enti:
a) l'amministrazione provinciale di Macerata;
b) l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
c) la camerra di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;
d) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;
e) il comune di Civitanova Marche;
f) il comune di Montegranaro;
g) l'ente provinciale del turismo di Macerata.
A tali enti possono aggiungersi in qualsiasi momento, previa deliberazione del consiglio, con il titolo di "socio aderente" tutti i comuni con rilevante occupazione industriale calzaturiera nel settore manufatturiero, nonchè le associazioni di categoria, gli istituti di credito e gli operatori economici del settore calzaturiero che ne facciano richiesta, che conferiscano al patrimonio dell'ente una quota non inferiore all'importo determinato periodicamente dal consiglio e assumono l'impegno di corrispondere, annualmente, un contributo minimo anche esso determinato periodicamente dal consiglio dell'ente.
Il contributo minimo annuo si estende anche ai soci fondatori. I soci possono recedere previo preavviso di mesi sei rispetto al primo gennaio successivo.
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio dell'ente è costituito:
a) dall'attività risultante dall'inventario, quale è alla data di approvazione del presente statuto;
b) dalle risultanze di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio;
c) dalle quote conferite al capitale dai soci;
d) da donazioni, legati e contributi di qualsiasi genere che possano pervenire all'ente a qualsiasi titolo.
Art. 6
Responsabilità
La responsabilità patrimoniale dei soci fondatori e aderenti si intende limitata, a tutti gli effetti di legge, alla quota da ciascuno di essi versata con esclusione di ogni vincolo di solidarietà.
Art. 7
Mezzi finanziari di esercizio
Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede con:
a) le rendite del patrimonio ed eventuali contributi;
b) gli introiti derivanti dalle varie manifestazioni;
c) il ricavato di ogni inziativa anche per concessioni a terzi di servizi e per permessi d'uso di locali e spazi del quartiere fieristico;
d) qualsiasi contribuzione versata all'ente per fronteggiare spese di esercizio.
Art. 8
Organi dell'ente
Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9
Il presidente
Il presidente è nominato dalla Regione Marche, ai sensi della vigente legge regionale, resta in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.
Il presidente ha la rappresentaza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni; sottoscrive gli atti e le deliberazioni assunti dagli organi dell'ente.
Il presidente è coadiuvato da un vice presidente che può sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il vice presidente è eletto dal consiglio nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori. Alla sua elezione si procede con scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio: dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Il vice presidente dura in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.
Art. 10
Il consiglio
Il consiglio, costituito mediante decreto del presidente della Regione, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
- tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Macerata;
- tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
- tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;
- tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;
- tre rappresentanti del comune di Civitanova Marche;
- tre rappresentanti del comune di Montegranaro;
- tre rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Macerata;
- un rappresentante per ogni aderente;
- un rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
- un rappresentante dell'Ice;
- un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata;
- un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno;
- un rappresentante dell'Unione industriali del fermano di Fermo;
- un rappresentante della Federazione piccola e media industria( Confapil);
- due rappresentanti delle Associazioni artigiane regionali, uno per la Cna e l'altro per la Cgia;
- due rappresentanti uno della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e uno della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche della provincia di Macerata;
- due rappresentanti, uno della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e uno della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche della provincia di Ascoli Piceno;
- tre rappresentanti della Federazione unitaria sindacale regionale dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.
I componenti del consiglio restano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo del consiglio stesso. Nel caso si debba procedere alla costituzione per qualunque causa di un componente del consiglio, gli enti interessati provvedono alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.
Art. 11
Il consiglio ha poteri generali di indirizzo e controllo per il raggiungimento degli scopi dell'ente; adotta lo statuto e le sue eventuali modifiche; elegge la giunta esecutiva e il vice presidente; delibera sui bilanci preventivi e conti consuntivi; approva i programmi, i regolamenti e il contingente del personale da assegnare agli uffici; adotta gli atti di straordinaria amministrazione ed esercita tutte le attribuzioni non di competenza di altri organi dell'ente.
Il consiglio può delegare alla giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, funzioni di straordinaria amministrazione.
Art. 12
Il consiglio è convocato due volte l'anno, in via ordinaria, dal presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione dei bilanci e, in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto, a mezzo raccomandata, alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; quando lo richieda, ai sensi del VI comma del successivo art. 15, il collegio dei revisori dei conti.
Il consiglio è convocato con almeno dieci giorni di preavviso; in caso di urgenza può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.
Gli avvisi di convocazione debbono prevedere la prima e la seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un quarto dei suoi componenti.
Il presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute verifica la validità delle adunanze del consiglio.
Ogni consigliere può farsi rappresentare nell'espressione del voto, mediante formale delega scritta, da altri consiglieri i quali non possono comuqnue essere portatori singolarmente di più di una delega.
L'assenza ingiustificata e consecutiva a tre riunioni di un componente del consiglio comporta la decadenza dalla qualifica di membro del consiglio stesso.
Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario generale.
Art. 13
Il consiglio stabilisce l'indennità di carica del presidente dell'ente e dei membri effettivi del consiglio dei revisori dei conti.
Il consiglio stabilisce altresì il gettone di presenza per ogni seduta e il trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi dell'ente.
Art. 14
La giunta esecutiva
La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da sette membri eletti dal consiglio nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori aderenti.
Ai soci fondatori deve essere garantita una rappresentanza nella giunta esecutiva di almeno tre componenti.
I membri della giunta esecutiva restano in carica quanto il consiglio che li ha nominati e comunque fino alla rielezione della nuova giunta.
La giunta esecutiva provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio, alla esecuzione delle sue deliberazioni, alla gestione del personale, alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal consiglio, alla straordinaria amministrazione. In caso di urgenza la giunta esecutiva può adottare gli atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima successiva seduta.
La giunta esecutiva si riunisce, con preavviso di almeno cinque giorni, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri.
Le deliberazioni della giunta esecutiva sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri e siano prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
Il presidente dell'ente presiede, di norma, la giunta esecutiva. In assenza del presidente, la presidenza è assunta dal vice presidente o, in sua mancanza, dal componente della giunta esecutiva più anziano d'età.
La giunta esecutiva può delegare, in tutto o in parte, ai singoli componenti determinate funzioni.
Le deliberazioni della giunta esecutiva debbono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario generale.
Art. 15
Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti, da nominarsi mediante decreto del presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi dei quali:
- due, tra cui il presidente, nominati dalla Regione;
- uno, in rappresentanza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata e di Ascoli Piceno, designato di concerto tra i due enti.
Sono inoltre nominati due revisori supplenti su designazione uno dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e l'altro dell'amministrazione provinciale di Macerata.
I revisori durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.
Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio e della giunta esecutiva, senza voto deliberativo.
Il collegio dei revisori dei conti può , inoltre, chiedere la convocazione del consiglio, ove eccezionali circostanze lo esigano.
Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui e le relative contabilità , la regolarità dei bilanci preventivi, dei rendiconti generali e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Delle riunioni e accertamenti i revisori dei conti redigono verbali da trascriversi in apposito libro ai sensi di legge.
Art. 16
Segretario generale
L'incarico di segretario generale è attribuito, su proposta del presidente e previo parere favorevole della giunta esecutiva, con deliberazione del consiglio.
Egli è responsabile di tutti i servizi e del personale e, quale segretario del consiglio e della giunta esecutiva, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi; cura, altresì , la trasmissione, per iscritto, degli inviti alle riunioni e la compilazione degli ordini del giorno da trattare nelle singole sedute. Il segretario generale è responsabile della regolare tenuta ai sensi di legge, dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e della giunta esecutiva.
Art. 17
Gestione amministrativa e bilancio
L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione, predisposto dalla giunta esecutiva e deliberato dal consiglio, è trasmesso alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce
Il rebdiconto generale, predisposto dalla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio e corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso alla giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce.
Il rendiconto generale è posto a disposizione del collegio dei revisori dei conti, nella sede dell'ente, almeno dieci gionri prima della sua approvazione da parte del consiglio.
Oltre ai libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti, l'ente deve tenere i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge.
Art. 18
Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute:
- il 50 per cento in aumento del patrimonio;
- il 50 per cento per la costruzione e l'incremento della riserva.
Art. 19
La vigilanza sugli organi e il controllo sugli atti sono disciplinati dalla legge regionale.
Art. 20
L'ente può sciogliersi per deliberazione del consiglio, presa con voto favorevole dei 3/4 dei componenti e comunque con il voto unanime dei rappresentanti dei fondatori.
Lo scioglimento può altresì aver luogo per determinazione della giunta regionale qualora risulti che l'ente non disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento.
In ogni caso compete alla giunta regionale, ai sensi della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, la nomina del commissario liquidatore.
Il patrimonio netto disponibile successivamente al pagamento di tutti i debiti dell'ente, è devoluto al comune di Civitanova Marche.
Art. 21
Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si applica la L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 22
Norma transitoria
Un regolamento, che contenga le norme di attuazione del presente statuto, predisposto dalla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio, è inviato, entro sei mesi dall'adozione del nuovo statuto, alla giunta regionale Marche per l'approvazione.