Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 41
Titolo:Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 1979, n. 18 - Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario




Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26.4.1979, n. 18, è aggiunto il seguente comma:
"Sono obbligati a dotarsi di P.P.A. i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti nonchè i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti non indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo".

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26.4.1979, n. 18 è abrogato.

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 26.4.1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettera e) della legge 5.8.1979, n. 457, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del P.P.A. e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsioni del P.P.A.


Art. 3

L'art. 13 della legge regionale 26.4.1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - Rilascio concessioni
I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei P.P.A. e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizione degli strumenti urbanistici.
Fino all'approvazione del P.P.A. fatti salvi gli interventi e le opere di cui all'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.
Per le aree non comprese nei P.P.A., i comuni possono rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie quando si tratti di opere e di interventi:
1) previsti dall'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10;
2) per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali;
3) previsti dall'art. 6, terzo e quarto comma, del decreto legge 23.1.1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.1983, n. 94".


Art. 4

L'art. 14 della legge regionale 26.4.1979, n. 18 è abrogato.