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Atto:LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1982, n. 44
Titolo:Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'austrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1982 anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1982, apposita convenzione con la "Autostrade - Concessioni e costruzione autostrade S.p.A." e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 28 giugno 1982 al 28 agosto 1982.
La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo per l'anno 1982.

Art. 4

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di L. 650.000.000.
I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla "Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A.".
Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo in entrata 64000016 "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 650 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14" le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 650 milioni.
Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con le disponibilità del capitolo 2222113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate di lire 600.559.375 e si stabiliscono in lire 650 milioni.
Alla copertura della spesa di lire 650 milioni si provvede nel modo che segue:
a) quanto a lire 49.440.625 con le somme non impiegate sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27.7.1981, n. 20;
b) quanto a lire 600.559.375, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali" - partita n. 3 dell'elenco n. 3.


Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.