Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 46
Titolo:Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Abrogata dall'art. 23, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.

Sommario




Art. 1

La Regione, in attuazione delle norme di cui agli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale, disciplina con la presente legge la raccolta dei funghi epigei e dei tarturi nel suo territorio.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e le comunità montane che ne assumono le funzioni ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale.

Art. 2

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita solo per le specie commestibili, per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona. I funghi raccolti devono essere collocati in cesti di vimini.
Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire, con proprio regolamento, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta.
La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige e pubblica un elenco delle specie dei funghi epigei mangerecci dei quali è autorizzata la raccolta e la vendita.

Art. 3

Le associazioni dei comuni e le comunità montane, su domanda, possono autorizzare coloro per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere i funghi senza le limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 della presente legge.
Le associazioni dei comuni e le comunità montane, su domanda, possono autorizzare la raccolta di specie fungine non commestibili solo per scopi didattici o scientifici.

Art. 4

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.
In casi eccezionali, per far fronte a particolari situazioni di natura atmosferica, dalle quali possa derivare danno alla capacità riproduttiva della specie, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella con validità limitata all'anno in corso.

Art. 5

Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono vietare, per periodi determinati, la raccolta dei tartufi in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo.
Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono a delimitare i confini dei territori di cui al precedente comma mediante apposite tabelle poste nel rispetto delle modalità previste dal secondo comma del successivo articolo 6 e recanti la scritta "Divieto di raccolta dei tartufi".

Art. 6

La raccolta dei tartufi e dei funghi epigei è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti.
I proprietari pubblici e privati dei terreni in cui sussistono tartufi possono riservarsi il diritto di raccolta; in tal caso i proprietari provvedono affinchè la chiusura dei fondi sia opportunamente indicata mediante apposizione di cartelli o tabelle di dimansioni minime di 40 cm. di larghezza e di 30 cm. di altezza, collocate su pali ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".
Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano ai prodotti da coltivazione.
Il mancato rispetto delle norme di apposizione dei cartelli rendono nullo il diritto di riserva.

Art. 7

Le associazioni dei comuni e le comunità montane competenti per territorio provvedono, anche d'intesa, ad autorizzare e disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.
L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, prioritariamente alle associazioni e alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta ai propri soci per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare.

Art. 8

Le associazioni dei comuni, le comunità montane e la Regione, nell'ambito dei propri programmi di forestazione, prevedono, nelle località vocate, la messa a dimora di piantine tartufigene.
Ai fini di favorire lo sviluppo della coltivazione dei tartufi, la protezione delle tartufaie e la commercializzazione dei prodotti, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono accedere agli interventi previsti dalle leggi regionali.

Art. 9

La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate solo con l'ausilio del cane o del maiale.
Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il "vanghetto" o la "vanghella".
Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo.
Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere regolarmente conguagliato.
Sono vietate la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante dei "pianelli".
La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate soltanto nei periodi stabiliti in base all'articolo 4 della presente legge.
E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 10 anni dalla messa a dimora delle piante.
La ricerca e la raccolta dei tartufi non possono essere effettuate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 10

Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di autorizzazione, rilasciata dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane.
L'autorizzazione, valida per l'intero territorio regionale, è rilasciata su apposito tesserino, conforme a un modello approvato e distribuito dalla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto almeno il quattordicesimo anno di età.

Art. 11

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito favorevole di una prova rivolta ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi e delle modalità della raccolta con particolare riferimento alla esperienza e alla capacità pratica, da sostenersi dinanzi a una commissione nominata dalla provincia e composta da:
- il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;
- due esperti in materia;
- un funzionario del servizio decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, designato dalla giunta regionale.

Ai componenti della commissione spetta il gettone di presenza previsto per i consiglieri provinciali.
L'amministrazione provinciale provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione.
La commissione può svolgere le prove di esame anche in sedi decentrate.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano di avere validità se non sono rinnovate dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il rinnovo delle autorizzazioni è concesso su presentazione della sola domanda.

Art. 12

Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la confisca del prodotto.
Per le violazioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 della presente legge si applicano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la confisca del prodotto.
Le violazioni di cui all'articolo 9 comportano la sospensione dell'autorizzazione per la durata di due anni.
La sanzione amministrativa di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 17 luglio 1970, n. 568, è elevata nel minimo dal L. 5.000 a L. 1.000.000 e nel massimo dal L. 50.000 a L. 10 milioni.

Art. 13

Il controllo sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia urbana e rurale e a guardie giurate in possesso dei requisiti determinati dagli articoli 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773.
Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applica la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8.
L'80 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato dai comuni alle associazioni dei comuni e alle comunità montane a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate ed in particolare per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 14

Su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma della presente legge.
La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 15

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 10 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dall'articolo 11 della presente legge, autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate per l'anno 1982 a carico del capitolo 1340123 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione "Spese per la corresponsione delle competenze ai componenti delle commissioni provinciali per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 10 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1982 mediante riduzione di L. 10 milioni del capitolo 5100201 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" elenco n. 3 - partita n. 1 - parte;
b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.


Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni.


Allegati

TABELLA ALLEGATA


La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nel periodo:

a) tartufo nero o tuber melanosporum Vitt: 15 dicembre - 31 marzo;

b) tartufo bianco o tubermagnatum Pico: 1 ottobre - 15 gennaio;

c) tartufo "scorzone" o tuber aestivum Vitt: 1 giugno - 30 dicembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo o tuber borchi: 1 gennaio - 15 aprile;

e) tartufo nero d'inverno o brumale Vitt: 15 dicembre - 31 marzo;

f) tartufo moscato o moscatum Vitt: 15 dicembre - 31 marzo.