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Atto:LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1983, n. 3
Titolo:Anticipazione ai comuni e alle comunità montane dei fondi per la retribuzione dei giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della L.R. n. 42 del 28 maggio 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 gennaio 1983, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

I comuni e le comunità montane che, per effetto delle disposizioni delle D.L. 21/6/1980, n. 268 convertito nella legge 8/8/1980, n. 439, hanno trattenuto in servizio i giovani assunti ai sensi della legge 1/6/1977, n. 285, possono chiedere alla Regione anticipazioni sulla spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale interessato, fino al 31/12/1982.

Art. 2

Le amministrazioni che intendono ricorrere all'anticipazione regionale sugli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526 debbono trasmettere la relativa domanda al presidente della Regione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dell'onere relativo, dall'elenco dei soggetti interessati, con la specificazione di quanto a ciascuno spettante, nonchè dalla dimostrazione analitica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 6 della L.R. 28 maggio 1980, n. 42.
La giunta regionale, valutate le motivazioni addotte dall'amministrazione richiedente, delibera in ordine alla erogazione dell'anticipazione in misura non superiore al 50 per cento del totale delle somme richieste per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e in misura fino al 100 per cento del fabbisogno accertato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 3

Le somme anticipate sono recuperate dalla Regione sulle assegnazioni dello Stato a norma dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, nonchè su quelle di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21

Art. 4

E' utorizzata per l'anno 1983 la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli precedenti, fino all'importo massimo di L. 7.500 milioni.
Le somme occorenti per l'erogazione delle anticipazioni autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, alla rubrica VII, settore IV, con la denominazione "Anticipazione ai comuni e alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni", con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 7.500 milioni.
Le somme recuperate per effetto dell'articolo precedente affluiscono al capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983, al titolo VI, settore IV, con la denominazione "Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni e alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni" e con la dotazione, di competenza e di cassa, di L. 7.500 milioni.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.